Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9445 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
Testo completo
09445-26
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri duh istificativi, a norma d'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto della legge
Ercole LE
- Presidente -
OB LI
EP ON
Sent. n. sez. CC 25/02/2026 R.G.N. 1091/2026
171/2026
TA Di IN
- Relatrice -
RE AT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI OR, nato il [...] a [...]
avverso la ordinanza del 04/11/2025 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera TA Di IN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo RE Maria OR, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello di GI OR, confermandone la custodia cautelare disposta in rapporto al delitto di
maltrattamenti in famiglia e lesioni pluriaggravate a danno di due minori, figli della compagna.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso GI OR, deducendo, per i tramite dell'Avvocato Cristian Cristiano, violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale ha frainteso scopi e funzioni delle misure cautelari - ispirandosi ad una logica punitiva e di rimproverabilità soggettiva e disatteso la gradualità e la proporzionalità che deve sorreggere la scelta della misura cautelare. L'esecuzione della misura custodiale domiciliare in una regione (Abruzzo) diversa da quella di commissione del reato (Calabria) sortirebbe infatti l'effetto di isolare l'indagato da tutti i soggetti coinvolti. Per contro, la Corte d'appello ha valorizzato la circostanza nemmeno accertata - che l'indagato, in regime di custodia domiciliare per fatti in tema di sostanze stupefacenti, abbia violato la misura cautelare, facendo entrare nell'abitazione soggetti diversi da quelli autorizzati, sebbene essa sia suggestiva e priva di capacità dimostrativa. La motivazione si concentra inoltre sulla gravità dei fatti, ponendo l'accento sulla condanna in primo grado e sulla mancata resipiscenza dell'imputato, ma in tal modo tradisce l'intimo convincimento sulla responsabilità del ricorrente, che condiziona, viziandolo, l'iter motivazionale dell'ordinanza, la quale avrebbe dovuto invece formulare il necessario giudizio sulla possibilità che all'imputato si presentino nuove occasioni per compiere ulteriori delitti.
3. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte, in cui sviluppa i motivi ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso lamenta nella sostanza il rischio di anticipazione della pena attraverso la misura cautelare, in assenza di una congrua valutazione delle esigenze cautelari.
2. Tuttavia, nessun vizio inficia il percorso motivazionale seguito dai Giudici dell'ordinanza impugnata. Non irragionevolmente essi hanno desunto il rischio di reiterazione del reato dalla particolare gravità dei fatti (plurime condotte di inaudita violenza ai danni dei figli della compagna, in tenera età che hanno provocato loro non solo gravissime lesioni fisiche ma anche comprovati danni psichici»), in relazione al
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quali è intervenuta, all'esito del giudizio di primo grado, condanna alla pena di sette anni e mezzo di reclusione. La valutazione sull'esigenza cautelare è, infatti, appoggiata, oltre che su tale dato, anche sui precedenti dell'imputato concernenti «reati di stampo violento» e sulle condotte da lui tenute, in passato, in regime di cautela domiciliare (oltre che sulla mancanza di resipiscenza). Si tratta di elementi che, se valutati in modo congiunto come nel caso di specie, denotano il difetto di qualunque forma di autocontrollo da parte dell'imputato, ed una propensione trasgressiva difficilmente neutralizzabile dalla mera distanza chilometrica tra il luogo di residenza della vittima e quello della richiesta detenzione domiciliare.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25/02/2026
Il Consigliere estensore TA Di Gioy) THE OR
Il Presidente Ercole LE
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi deg interessati riportati in sentenza.
Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
11 MAR 2026
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Don PP ME