Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9445
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Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso lamenta il rischio di anticipazione della pena attraverso la misura cautelare, in assenza di una congrua valutazione delle esigenze cautelari. Tuttavia, nessun vizio inficia il percorso motivazionale seguito dai Giudici dell'ordinanza impugnata. Non irragionevolmente essi hanno desunto il rischio di reiterazione del reato dalla particolare gravità dei fatti (plurime condotte di inaudita violenza ai danni dei figli della compagna, in tenera età che hanno provocato loro non solo gravissime lesioni fisiche ma anche comprovati danni psichici), in relazione ai quali è intervenuta, all'esito del giudizio di primo grado, condanna alla pena di sette anni e mezzo di reclusione. La valutazione sull'esigenza cautelare è, infatti, appoggiata, oltre che su tale dato, anche sui precedenti dell'imputato concernenti «reati di stampo violento» e sulle condotte da lui tenute, in passato, in regime di cautela domiciliare (oltre che sulla mancanza di resipiscenza). Si tratta di elementi che, se valutati in modo congiunto come nel caso di specie, denotano il difetto di qualunque forma di autocontrollo da parte dell'imputato, ed una propensione trasgressiva difficilmente neutralizzabile dalla mera distanza chilometrica tra il luogo di residenza della vittima e quello della richiesta detenzione domiciliare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9445
    Data del deposito : 11 marzo 2026

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