CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22283 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO LE nato il [...] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo it PrL;
Z 1cc udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 22283 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. OR XA ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 21 aprile 2022, che ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Velletri il 22 ottobre 2021 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione, in ordine al reato di omicidio di PA ET AL, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., perché il 3 ottobre 2020 in Ardea, durante una lite familiare, aveva attinto la vittima, compagno della madre dell'imputato, ME CU, con arma da punta e taglio, con perforazione cardiaca e polmonare, cagionandone la morte. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'art. 63 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che le dichiarazioni rilasciate dalla madre dell'imputato (in forza delle quali è stata accertata la responsabilità penale dell'imputato) non potevano essere utilizzate, posto che la stessa doveva essere considerata ab initio quale soggetto indagato. A tal proposito, nel ricorso si evidenzia che, all'arrivo dei Carabinieri sul luogo del delitto e nell'immediatezza dei fatti, la madre dell'imputato aveva dapprima cercato di dissuadere le Forze dell'ordine dall'entrare nell'abitazione, per poi successivamente ammettere di aver rimosso le tracce ematiche e di aver lavato indumenti e suppellettili, tra i quali anche il coltello utilizzato per il delitto. Dalla lettura del fascicolo, inoltre, si rinviene anche un suo deferimento a piede libero per favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen. Infine, era emerso che la vittima, prima di perdere i sensi, aveva dichiarato ai Carabinieri: «mi hanno accoltellato» e aveva dichiarato alla vicina di casa: «questi mi vogliono ammazzare», facendo intendere con tali parole il coinvolgimento di più persone nell'aggressione appena subita e, quindi, il coinvolgimento anche della madre dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 52 e 59 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la scriminante della legittima difesa, anche nella sua ipotesi putativa, pur ricorrendone tutti i presupposti. In particolare, nel ricorso si evidenzia che, dalla lettura del fascicolo, si evince che l'imputato era dovuto intervenire solo per difendere la madre, dopo che il compagno - soggetto dedito al consumo di sostanze alcoliche e di indole t violenta - dopo l'ennesimo litigio, stava per colpirla con un cacciavite preso dietro il televisore. L'imputato, quindi, era stato costretto ad agire al solo scopo di neutralizzare l'aggressione ingiusta che la vittima aveva dapprima rivolto nei suoi confronti e, successivamente, nei confronti della compagna, madre dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 55 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe dovuto riconoscere, quantomeno, l'eccesso colposo della scriminante della legittima difesa, essendo emerso che l'imputato aveva fronteggiato la vittima con un'arma della medesima tipologia di quella brandita da quest'ultimo e che l'unico rimprovero ascrivibile all'imputato era quello di aver inferto, in modo inadeguato e incontrollato, dei colpi che poi si sarebbero dimostrati fatali, senza considerare che avrebbe potuto difendere la madre anche senza provocare il decesso del suo compagno. In ogni caso, nel ricorso si evidenzia che, a differenza di quanto dedotto dal giudice di secondo grado, il fatto che il colpo fosse stato inferto all'altezza del costato era sintomatico del fatto che la vittima si trovava con il braccio alzato, quindi proteso verso la madre dell'imputato e intento a colpirla con il cacciavite. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe omesso di riconoscere la circostanza attenuante della provocazione per accumulo senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, nel ricorso si evidenzia che l'azione omicidiaria era stata l'epilogo di una storia di violenze familiari perpetrate da PA ET AL, come si evinceva anche dalle dichiarazioni rilasciate a sommarie informazioni dalla madre dell'imputato il 13 ottobre 2020 e il 9 maggio 2021 e da quelle rilasciate dall'imputato il 6 maggio 2021. Il giudice di secondo grado, quindi, avrebbe omesso di considerare che, per il riconoscimento della circostanza attenuante in esame, non è necessaria la contemporaneità tra l'offesa e la reazione, ma è sufficiente che la provocazione sia la causa del delitto, come avvenuto nel caso di specie. 3. Con conclusioni scritte del 14 febbraio 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. « 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, in quanto infondato. In tal senso, si evidenzia che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di appello ha accertato che CU non risultava tra le persone indagate del reato, non sussistendo indizi di reità a suo carico. Al momento dell'accesso delle Forze dell'ordine, infatti, era emerso che la donna aveva posto in essere un comportamento ostruzionistico e aveva rilasciato dichiarazioni contrastanti al solo fine di proteggere il figlio da un eventuale procedimento penale. L'imputato, nei cui confronti le indagini si erano sin da subito concentrate, si era mostrato sin da subito molto agitato. Per tale ragione, le dichiarazioni rilasciate dalla madre dell'imputato non potevano essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. La condotta posta in essere da CU ME era astrattamente riconducibile al reato di favoreggiamento ex art. 378 cod. pen. e la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche (Sez. 1, n. 40832 del 08/06/2017, dep. 2018, M., Rv. 273696). Per tale ragione, essendo evidente la causa di non punibilità disciplinata nell'art. 384 cod. pen. (che esclude la punibilità di chi ha commesso, tra gli altri, il reato ex art. 378 cod. pen. in favore di un prossimo congiunto), anche le dichiarazioni successivamente rilasciate da CU ME non potevano essere dichiarate inutilizzabili, perché non era necessario che venisse sentita con le garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen. In definitiva le dichiarazioni si potevano utilizzare quantomeno per neutralizzare l'ipotesi della legittima difesa, così come ha fatto il giudice di appello da pag. 10 a pag. 18, con una motivazione che di conseguenza di quanto sopra appare immune dai vizi denunciati. 1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 52 cod. pen., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un 4 diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Inoltre, la legittima difesa putativa invocata dalla difesa postula i medesimi presupposti fattuali di quella reale, con la differenza che, in tale particolare situazione, il pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposto dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello ha evidenziato che l'imputato aveva inferto con violenza dei colpi letali, servendosi di un'arma micidiale quale un coltello da cucina, circostanza sintomatica della volontà di annientare la vittima per vendicare l'affronto verbale e fisico subito. Secondo il giudice di merito, inoltre, l'ubicazione delle ferite non erano state accidentali o frutto della frenesia del momento, ma erano un'ulteriore conferma dell'aggressività del gesto, confermato dalla condotta successiva dell'imputato, il quale - con l'aiuto della madre - si era unicamente preoccupato di ripulire le tracce di sangue dalla vittima. Non vi era agli atti, pertanto, alcun elemento dal quale poter evincere che vi fosse stato un pericolo attuale per l'imputato o per la madre dello stesso, idoneo a giustificare nell'animo dell'agente la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, come confermato dalle stesse dichiarazioni rilasciate dell'imputato, il quale, avendo riferito di aver impugnato il coltello per spaventare l'aggressore, aveva dimostrato la consapevole e cosciente volontà di avvalersi dell'uso dell'arma quale strumento non già di difesa, ma di offesa, facendo venire meno, sul punto, anche l'ipotesi dell'errore. Pertanto, non è possibile ritenere la condotta delittuosa posta in essere sia giustificabile ai sensi dell'art. 52 cod. pen., nemmeno sotto il profilo dell'eventuale eccesso colposo. In forza di quanto sopra, i motivi di ricorso non possono essere accolti, posto che il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 5 19/02/2013, dep. 2014, Mariani, Rv. 258408), come avvenuto nel caso in esame. 1.3. Il quarto motivo di ricorso è fondato. La Corte ritiene che il giudice di secondo grado non abbia fornito idonea motivazione rispetto all'applicazione della circostanza attenuante della provocazione per accumulo, richiesta dalla difesa con il quarto motivo di appello. La Corte di assise di appello, infatti, si è limitata a evidenziare l'eccessiva sproporzione che sussisteva tra il fatto ingiusto e la reazione posta in essere dall'imputato, senza considerare che la circostanza attenuante in esame, nella sua forma c.d. per accumulo, richiede non solo l'analisi della prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione della reazione del soggetto agente (in relazione e in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore), ma anche la valutazione dell'eventuale carica di dolore o sofferenza che si affermi essersi sedimentata nel tempo. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione e rinviare per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, rigettando nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Rigetto, nel resto, il ricorso. Così deciso il 02/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo it PrL;
Z 1cc udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 22283 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. OR XA ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 21 aprile 2022, che ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Velletri il 22 ottobre 2021 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione, in ordine al reato di omicidio di PA ET AL, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., perché il 3 ottobre 2020 in Ardea, durante una lite familiare, aveva attinto la vittima, compagno della madre dell'imputato, ME CU, con arma da punta e taglio, con perforazione cardiaca e polmonare, cagionandone la morte. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'art. 63 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che le dichiarazioni rilasciate dalla madre dell'imputato (in forza delle quali è stata accertata la responsabilità penale dell'imputato) non potevano essere utilizzate, posto che la stessa doveva essere considerata ab initio quale soggetto indagato. A tal proposito, nel ricorso si evidenzia che, all'arrivo dei Carabinieri sul luogo del delitto e nell'immediatezza dei fatti, la madre dell'imputato aveva dapprima cercato di dissuadere le Forze dell'ordine dall'entrare nell'abitazione, per poi successivamente ammettere di aver rimosso le tracce ematiche e di aver lavato indumenti e suppellettili, tra i quali anche il coltello utilizzato per il delitto. Dalla lettura del fascicolo, inoltre, si rinviene anche un suo deferimento a piede libero per favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen. Infine, era emerso che la vittima, prima di perdere i sensi, aveva dichiarato ai Carabinieri: «mi hanno accoltellato» e aveva dichiarato alla vicina di casa: «questi mi vogliono ammazzare», facendo intendere con tali parole il coinvolgimento di più persone nell'aggressione appena subita e, quindi, il coinvolgimento anche della madre dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 52 e 59 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la scriminante della legittima difesa, anche nella sua ipotesi putativa, pur ricorrendone tutti i presupposti. In particolare, nel ricorso si evidenzia che, dalla lettura del fascicolo, si evince che l'imputato era dovuto intervenire solo per difendere la madre, dopo che il compagno - soggetto dedito al consumo di sostanze alcoliche e di indole t violenta - dopo l'ennesimo litigio, stava per colpirla con un cacciavite preso dietro il televisore. L'imputato, quindi, era stato costretto ad agire al solo scopo di neutralizzare l'aggressione ingiusta che la vittima aveva dapprima rivolto nei suoi confronti e, successivamente, nei confronti della compagna, madre dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 55 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe dovuto riconoscere, quantomeno, l'eccesso colposo della scriminante della legittima difesa, essendo emerso che l'imputato aveva fronteggiato la vittima con un'arma della medesima tipologia di quella brandita da quest'ultimo e che l'unico rimprovero ascrivibile all'imputato era quello di aver inferto, in modo inadeguato e incontrollato, dei colpi che poi si sarebbero dimostrati fatali, senza considerare che avrebbe potuto difendere la madre anche senza provocare il decesso del suo compagno. In ogni caso, nel ricorso si evidenzia che, a differenza di quanto dedotto dal giudice di secondo grado, il fatto che il colpo fosse stato inferto all'altezza del costato era sintomatico del fatto che la vittima si trovava con il braccio alzato, quindi proteso verso la madre dell'imputato e intento a colpirla con il cacciavite. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe omesso di riconoscere la circostanza attenuante della provocazione per accumulo senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, nel ricorso si evidenzia che l'azione omicidiaria era stata l'epilogo di una storia di violenze familiari perpetrate da PA ET AL, come si evinceva anche dalle dichiarazioni rilasciate a sommarie informazioni dalla madre dell'imputato il 13 ottobre 2020 e il 9 maggio 2021 e da quelle rilasciate dall'imputato il 6 maggio 2021. Il giudice di secondo grado, quindi, avrebbe omesso di considerare che, per il riconoscimento della circostanza attenuante in esame, non è necessaria la contemporaneità tra l'offesa e la reazione, ma è sufficiente che la provocazione sia la causa del delitto, come avvenuto nel caso di specie. 3. Con conclusioni scritte del 14 febbraio 2023, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. « 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, in quanto infondato. In tal senso, si evidenzia che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di appello ha accertato che CU non risultava tra le persone indagate del reato, non sussistendo indizi di reità a suo carico. Al momento dell'accesso delle Forze dell'ordine, infatti, era emerso che la donna aveva posto in essere un comportamento ostruzionistico e aveva rilasciato dichiarazioni contrastanti al solo fine di proteggere il figlio da un eventuale procedimento penale. L'imputato, nei cui confronti le indagini si erano sin da subito concentrate, si era mostrato sin da subito molto agitato. Per tale ragione, le dichiarazioni rilasciate dalla madre dell'imputato non potevano essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. La condotta posta in essere da CU ME era astrattamente riconducibile al reato di favoreggiamento ex art. 378 cod. pen. e la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche (Sez. 1, n. 40832 del 08/06/2017, dep. 2018, M., Rv. 273696). Per tale ragione, essendo evidente la causa di non punibilità disciplinata nell'art. 384 cod. pen. (che esclude la punibilità di chi ha commesso, tra gli altri, il reato ex art. 378 cod. pen. in favore di un prossimo congiunto), anche le dichiarazioni successivamente rilasciate da CU ME non potevano essere dichiarate inutilizzabili, perché non era necessario che venisse sentita con le garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen. In definitiva le dichiarazioni si potevano utilizzare quantomeno per neutralizzare l'ipotesi della legittima difesa, così come ha fatto il giudice di appello da pag. 10 a pag. 18, con una motivazione che di conseguenza di quanto sopra appare immune dai vizi denunciati. 1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 52 cod. pen., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un 4 diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Inoltre, la legittima difesa putativa invocata dalla difesa postula i medesimi presupposti fattuali di quella reale, con la differenza che, in tale particolare situazione, il pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposto dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello ha evidenziato che l'imputato aveva inferto con violenza dei colpi letali, servendosi di un'arma micidiale quale un coltello da cucina, circostanza sintomatica della volontà di annientare la vittima per vendicare l'affronto verbale e fisico subito. Secondo il giudice di merito, inoltre, l'ubicazione delle ferite non erano state accidentali o frutto della frenesia del momento, ma erano un'ulteriore conferma dell'aggressività del gesto, confermato dalla condotta successiva dell'imputato, il quale - con l'aiuto della madre - si era unicamente preoccupato di ripulire le tracce di sangue dalla vittima. Non vi era agli atti, pertanto, alcun elemento dal quale poter evincere che vi fosse stato un pericolo attuale per l'imputato o per la madre dello stesso, idoneo a giustificare nell'animo dell'agente la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, come confermato dalle stesse dichiarazioni rilasciate dell'imputato, il quale, avendo riferito di aver impugnato il coltello per spaventare l'aggressore, aveva dimostrato la consapevole e cosciente volontà di avvalersi dell'uso dell'arma quale strumento non già di difesa, ma di offesa, facendo venire meno, sul punto, anche l'ipotesi dell'errore. Pertanto, non è possibile ritenere la condotta delittuosa posta in essere sia giustificabile ai sensi dell'art. 52 cod. pen., nemmeno sotto il profilo dell'eventuale eccesso colposo. In forza di quanto sopra, i motivi di ricorso non possono essere accolti, posto che il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 5 19/02/2013, dep. 2014, Mariani, Rv. 258408), come avvenuto nel caso in esame. 1.3. Il quarto motivo di ricorso è fondato. La Corte ritiene che il giudice di secondo grado non abbia fornito idonea motivazione rispetto all'applicazione della circostanza attenuante della provocazione per accumulo, richiesta dalla difesa con il quarto motivo di appello. La Corte di assise di appello, infatti, si è limitata a evidenziare l'eccessiva sproporzione che sussisteva tra il fatto ingiusto e la reazione posta in essere dall'imputato, senza considerare che la circostanza attenuante in esame, nella sua forma c.d. per accumulo, richiede non solo l'analisi della prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione della reazione del soggetto agente (in relazione e in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore), ma anche la valutazione dell'eventuale carica di dolore o sofferenza che si affermi essersi sedimentata nel tempo. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione e rinviare per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, rigettando nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Rigetto, nel resto, il ricorso. Così deciso il 02/03/2023