Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 21689
CASS
Sentenza 6 maggio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata, la lunghezza dell'intervallo di tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per sé ostativa ad una valutazione complessiva, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, sempre che sia possibile accertare un'effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha precisato che deve trattarsi di periodi di durata tale da consentire un'effettiva valutazione e non intervallati da periodi di libertà in cui risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente antisociali).

Commentario1

  • 1Alcune precisazioni da parte della Cassazione sulla liberazione anticipata
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: L. n. 354 del 1975, art. 54) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che a sua volta aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo. Il Tribunale, in particolare, aveva osservato che la valutazione negativa dei frammenti di pena espiati dall'istante dal 12/10/2008 al 20/7/2016 – esclusi quelli già valutati con altri provvedimenti, per i quali era stata invece dichiarata l'inammissibilità dell'istanza – trovava fondamento nella non buona …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 21689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21689
Data del deposito : 6 maggio 2008

Testo completo