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Sentenza 23 ottobre 2023
Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2023, n. 43093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43093 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 43093 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FR Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo, proposto da CE RA, avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza che rigettava la sua istanza di liberazione anticipata in ordine al periodo di presofferto, dal 19/12/2008 al 08/06/2009, pari a 5 mesi e 21 giorni, osservando come in epoca successiva al termine di detto periodo, l'istante risultava essersi reso responsabile di gravi reati, irrevocabilmente accertati, ex art. 416 bis cod. pen., di talchè era possibile desumere un non sincera partecipazione all'opera di rieducazione durante il suindicato periodo. In particolare, il Tribunale evidenziava che agli atti risull:avano tre sentenze irrevocabili di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso, commesso sino al 2015, quindi in epoca successiva al termine della misura cautelare: 1) sent. Corte app. Reggio Calabria del 27/02/2013 (condotta sino al 28/04/2010); 2) sent. Corte app. Reggio Calabria del 12/06/2016 (condotta sino al 28/04/2010); 3) sent. Corte app. di Reggio Calabria del 19/07/2019 (condotta dal 2010 al 2015). Per il Tribunale, tali condotte dimostravano in maniera lampante che, nel periodo interessato dall'istanza, nonostante un comportamento formalmente corretto, CE non aveva in alcun modo posto in essere un atteggiamento risocializzante, atteso che, al contrario, aveva con pervicacia proseguito l'adesione al sodalizio di criminalità organizzata. 2. Avverso detto provvedimenti ricorre per Cassazione SC, per il tramite del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale deduce la violazione di legge, e, in particolare, del principio di semestralizzazione del beneficio, e il vizio di motivazione. Il ricorso sottolinea come il Tribunale abbia travisato i dati documentali, non corrispondendo al vero che a carico di CE vi siano tre sentenze irrevocabili di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e che tali condotte siano state commesse successivamente all'08/06/2009. In particolare, il ricorso evidenzia quanto segue. Quanto alle prime due sentenze citate dal Tribunale, le stesse sono scaturite dal medesimo procedimento, e, pertanto, hanno riguardcia stessa fattispecie: la prima sentenza è la sola ad aver condannato il CE per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ed è stata annullata con rinvio per i reati di cui ai capi 17 e 18, per i quali è intervenuta assoluzione con la seconda sentenza, che, pertanto, ha rideterminato la pena. La condanna pronunciata con la terza sentenza, invece, è intervenuta per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e ulteriori reati di minore allarme sociale. Con riferimento alla sola condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la cessazione della condotta al 20/09/2011 viene individuata sulla scorta della fictio 2 iuris che vuole l'interruzione del reato permanente di associazione mafiosa alla data della sentenza di primo grado. Il giudice avrebbe dovuto accertare la data di effettiva cessazione della condotta, certamente antecedente all'08/06/2009, come emerge dalla documentazione prodotta al giudice di sorveglianza. Con riferimento alla terza condanna, CE era detenuto in regime carcerario differenziato ex art. 41-bis ord. pen. dal 09/08/2011, e, dunque, è impossibile che le sue condotte si siano protratte sino al 2015, mentre le stesse si sono arrestate in periodi antecedenti al 2009. Il giudice avrebbe dovuto, anche qui, valutare autonomamente la data di cessazione della condotta. 3. Con memoria digitalmente depositata, il difensore ha proposto motivi nuovi di ricorso con i quali, sempre con riferimento alla violazione del "principio di semestralità", evidenzia come nell'ultimo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, prodotto in allegato alla memoria, è indicato che il sig. CE, per il periodo che va dal 09/02/2012 al 08/02/2021, ha sempre ottenuto dal competente Organo Giurisdizionale il beneficio della Liberazione Anticipata. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che lo stesso è volto ad una inammissibile rivalutazione dei profili temporali coperti dal giudicato. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, Cf/>‘-- (:0,-e, "v,"-AA:vI 2. Va ricordato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186). Si è in particolare evidenziato che, nella ipotesi in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazione della custodia (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430). È altrettanto vero che, in tema di reato permanente, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un 3 qualsiasi effetto giuridico, non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare in quale forma sia avvenuta la contestazione e, ove si sia trattato di contestazione "aperta" (cioè senza l'indicazione, ab initio, della data di ritenuta cessazione della condotta illecita), occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta oltre la data dell'accertamento ed, eventualmente, fino a quella della suindicata sentenza (Sez. 1, n. 774 del 14/12/2004, Rv. 230727; Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rv. 270118, fattispecie in tema di liberazione anticipata, in cui il rigetto del reclamo era fondato sulla mera affermazione che la condotta incriminata doveva ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado). 3. Il giudice a quo si è attenuto ai superiori principi, negando il beneficio della liberazione anticipata valorizzando il comportamento delittuoso posto in essere da CE in costanza e successivamente al periodo di custodia cautelare per il quale egli ha avanzato la richiesta di liberazione anticipata. Segnatamente, la Corte, esaminati gli attiqua e e fattopfoeetsuafT (Sez. U, del 31/10/2001, Policastr-cré altri, Rv. 2200 i riconosce che, come riportato dalla difesa, rispetto alle tre sentenze poste dal giudice a quo a fondamento della decisione, l'unica che condanna CE per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. è la sentenza del 27/02/2013. La sentenza del 12/06/2016, in effetti, è stata pronunciata a seguito di annullamento della prima decisione e rispetto ad altri reati, mentre la sentenza del 19/07/2019 è stata pronunciata per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Tale reato, tuttavia, era aggravato da metodo e finalità mafiosa. In particolare, CE è stato riconosciuto come garante criminale dell'associazione, posizione che traeva origine e forza dalla posizione precedentemente rivestita, in posizione apicale, nell'omonima cosca di `ndrangheta. Pertanto, il giudice a quo non è incorso nel denunciato travisamento, avendo valorizzato in chiave negativa la circostanza secondo la quale le condotte poste in essere durante e al termine della custodia cautelare, evidenziando la continuità dei legami di CE con il contesto mafioso, sono incompatibili con la positiva partecipazione all'opera di rieducazione, presupposto per la concessione della liberazione anticipata. Quanto al periodo temporale, il ricorrente non ha dimostrato che i reati per i quali è intervenuta condanna furono contestati in forma "aperta", e, pertanto, che il giudice di sorveglianza, in presenza della fictio che ricollega la data di commissione del reato alla sentenza di condanna di primo grado, non abbia accertato in concreto la data della loro effettiva commissione;
profilo che, fuori da tale ipotesi, non può essere oggetto di rivalutazione in executivis, essendo coperto dal giudicato. Invero, dall'ordine di esecuzione risulta che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stato commesso sino al 28/04/2010, mentre la sentenza di primo grado è 4 stata pronunciata il 20/09/2011, e altrettanto vale per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., commesso sino al 2015, come emerge anche dal capo di imputazione prodotto e che, pertanto, non coincide con la sentenza di primo grado, del 28/07/2017. 4. Posto che l'ordinanza impugnata, all'evidenza, non è affetta dai denunciati vizi logici, ed è corretta in punto di diritto, il ricorso è inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, il 27 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 43093 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FR Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo, proposto da CE RA, avverso l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza che rigettava la sua istanza di liberazione anticipata in ordine al periodo di presofferto, dal 19/12/2008 al 08/06/2009, pari a 5 mesi e 21 giorni, osservando come in epoca successiva al termine di detto periodo, l'istante risultava essersi reso responsabile di gravi reati, irrevocabilmente accertati, ex art. 416 bis cod. pen., di talchè era possibile desumere un non sincera partecipazione all'opera di rieducazione durante il suindicato periodo. In particolare, il Tribunale evidenziava che agli atti risull:avano tre sentenze irrevocabili di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso, commesso sino al 2015, quindi in epoca successiva al termine della misura cautelare: 1) sent. Corte app. Reggio Calabria del 27/02/2013 (condotta sino al 28/04/2010); 2) sent. Corte app. Reggio Calabria del 12/06/2016 (condotta sino al 28/04/2010); 3) sent. Corte app. di Reggio Calabria del 19/07/2019 (condotta dal 2010 al 2015). Per il Tribunale, tali condotte dimostravano in maniera lampante che, nel periodo interessato dall'istanza, nonostante un comportamento formalmente corretto, CE non aveva in alcun modo posto in essere un atteggiamento risocializzante, atteso che, al contrario, aveva con pervicacia proseguito l'adesione al sodalizio di criminalità organizzata. 2. Avverso detto provvedimenti ricorre per Cassazione SC, per il tramite del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale deduce la violazione di legge, e, in particolare, del principio di semestralizzazione del beneficio, e il vizio di motivazione. Il ricorso sottolinea come il Tribunale abbia travisato i dati documentali, non corrispondendo al vero che a carico di CE vi siano tre sentenze irrevocabili di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e che tali condotte siano state commesse successivamente all'08/06/2009. In particolare, il ricorso evidenzia quanto segue. Quanto alle prime due sentenze citate dal Tribunale, le stesse sono scaturite dal medesimo procedimento, e, pertanto, hanno riguardcia stessa fattispecie: la prima sentenza è la sola ad aver condannato il CE per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ed è stata annullata con rinvio per i reati di cui ai capi 17 e 18, per i quali è intervenuta assoluzione con la seconda sentenza, che, pertanto, ha rideterminato la pena. La condanna pronunciata con la terza sentenza, invece, è intervenuta per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e ulteriori reati di minore allarme sociale. Con riferimento alla sola condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la cessazione della condotta al 20/09/2011 viene individuata sulla scorta della fictio 2 iuris che vuole l'interruzione del reato permanente di associazione mafiosa alla data della sentenza di primo grado. Il giudice avrebbe dovuto accertare la data di effettiva cessazione della condotta, certamente antecedente all'08/06/2009, come emerge dalla documentazione prodotta al giudice di sorveglianza. Con riferimento alla terza condanna, CE era detenuto in regime carcerario differenziato ex art. 41-bis ord. pen. dal 09/08/2011, e, dunque, è impossibile che le sue condotte si siano protratte sino al 2015, mentre le stesse si sono arrestate in periodi antecedenti al 2009. Il giudice avrebbe dovuto, anche qui, valutare autonomamente la data di cessazione della condotta. 3. Con memoria digitalmente depositata, il difensore ha proposto motivi nuovi di ricorso con i quali, sempre con riferimento alla violazione del "principio di semestralità", evidenzia come nell'ultimo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, prodotto in allegato alla memoria, è indicato che il sig. CE, per il periodo che va dal 09/02/2012 al 08/02/2021, ha sempre ottenuto dal competente Organo Giurisdizionale il beneficio della Liberazione Anticipata. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che lo stesso è volto ad una inammissibile rivalutazione dei profili temporali coperti dal giudicato. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, Cf/>‘-- (:0,-e, "v,"-AA:vI 2. Va ricordato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186). Si è in particolare evidenziato che, nella ipotesi in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazione della custodia (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430). È altrettanto vero che, in tema di reato permanente, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un 3 qualsiasi effetto giuridico, non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare in quale forma sia avvenuta la contestazione e, ove si sia trattato di contestazione "aperta" (cioè senza l'indicazione, ab initio, della data di ritenuta cessazione della condotta illecita), occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta oltre la data dell'accertamento ed, eventualmente, fino a quella della suindicata sentenza (Sez. 1, n. 774 del 14/12/2004, Rv. 230727; Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rv. 270118, fattispecie in tema di liberazione anticipata, in cui il rigetto del reclamo era fondato sulla mera affermazione che la condotta incriminata doveva ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado). 3. Il giudice a quo si è attenuto ai superiori principi, negando il beneficio della liberazione anticipata valorizzando il comportamento delittuoso posto in essere da CE in costanza e successivamente al periodo di custodia cautelare per il quale egli ha avanzato la richiesta di liberazione anticipata. Segnatamente, la Corte, esaminati gli attiqua e e fattopfoeetsuafT (Sez. U, del 31/10/2001, Policastr-cré altri, Rv. 2200 i riconosce che, come riportato dalla difesa, rispetto alle tre sentenze poste dal giudice a quo a fondamento della decisione, l'unica che condanna CE per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. è la sentenza del 27/02/2013. La sentenza del 12/06/2016, in effetti, è stata pronunciata a seguito di annullamento della prima decisione e rispetto ad altri reati, mentre la sentenza del 19/07/2019 è stata pronunciata per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Tale reato, tuttavia, era aggravato da metodo e finalità mafiosa. In particolare, CE è stato riconosciuto come garante criminale dell'associazione, posizione che traeva origine e forza dalla posizione precedentemente rivestita, in posizione apicale, nell'omonima cosca di `ndrangheta. Pertanto, il giudice a quo non è incorso nel denunciato travisamento, avendo valorizzato in chiave negativa la circostanza secondo la quale le condotte poste in essere durante e al termine della custodia cautelare, evidenziando la continuità dei legami di CE con il contesto mafioso, sono incompatibili con la positiva partecipazione all'opera di rieducazione, presupposto per la concessione della liberazione anticipata. Quanto al periodo temporale, il ricorrente non ha dimostrato che i reati per i quali è intervenuta condanna furono contestati in forma "aperta", e, pertanto, che il giudice di sorveglianza, in presenza della fictio che ricollega la data di commissione del reato alla sentenza di condanna di primo grado, non abbia accertato in concreto la data della loro effettiva commissione;
profilo che, fuori da tale ipotesi, non può essere oggetto di rivalutazione in executivis, essendo coperto dal giudicato. Invero, dall'ordine di esecuzione risulta che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stato commesso sino al 28/04/2010, mentre la sentenza di primo grado è 4 stata pronunciata il 20/09/2011, e altrettanto vale per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., commesso sino al 2015, come emerge anche dal capo di imputazione prodotto e che, pertanto, non coincide con la sentenza di primo grado, del 28/07/2017. 4. Posto che l'ordinanza impugnata, all'evidenza, non è affetta dai denunciati vizi logici, ed è corretta in punto di diritto, il ricorso è inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, il 27 giugno 2023.