Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
Con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare, promossa dal curatore in relazione ad un pagamento effettuato in favore di società straniera (nella specie, società avente sede nella Repubblica di San Marino), sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, 2 comma, ultima parte della legge n. 218 del 1995, nella materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio e con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO N. 56194 DELLA S.N.C. HERMES DI IA IC LAUREATI, in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 46, presso lo studio dell'avvocato MARIO FARINA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 63, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO ALFIERI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO TURINI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 31103/97 del Tribunale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
uditi gli Avvocati Mario FARINA, per il ricorrente, Sandro TURINI, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 4 luglio 1997, il curatore del fallimento della società in nome collettivo Hermes di GI NI Laureati - dichiarato dal Tribunale di Roma in data 21 gennaio 1995 - convenne davanti allo stesso Tribunale la Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino, società anonima con sede in San Marino, Borgo Maggiore, per conseguire l'accertamento della natura solutoria dei versamenti effettuati dalla società fallita sul conto corrente n. 2930, aperto presso la convenuta, e la pronunzia della revoca dei versamenti effettuati nel periodo sospetto, con distrazione in favore della massa.
La Banca Agricola Commerciale di San Marino s.a., con sede nella Repubblica di San Marino, in persona del Presidente in carica, si costituì: eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, posto che la cognizione della causa spettava alla autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino, e dichiarò espressamente di non accettare la giurisdizione italiana.
Con ricorso 14 gennaio 1998, il curatore del fallimento propone regolamento preventivo di giurisdizione e chiede alla Suprema Corte di dichiarare che la cognizione della controversia appartiene alla giurisdizione del giudice italiano. Resiste con controricorso la Banca Agricola Commerciale di San Marino e insiste sul difetto di giurisdizione del giudice italiano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Afferma il ricorrente che la giurisdizione del giudice italiano in ordine all'azione revocatoria proposta dal curatore di un fallimento dichiarato in Italia, al fine di conseguire la pronunzia di inefficacia e la condanna alla restituzione di un pagamento effettuato dal fallito all'estero, durante il periodo sospetto, in favore di una società straniera, si giustifica in quanto l'azione mira ad acquisire alla massa una somma di danaro corrispondente al pagamento da revocare, facendo così valere una obbligazione di restituire, che deve essere adempiuta ai sensi dell'art. 1182 comma 3 cod. civ. presso il domicilio del curatore in Italia.
La Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino risponde che l'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, al comma 10 afferma la giurisdizione del giudice italiano per una serie di ipotesi, dalle quali è certamente esclusa essa controricorrente, mentre al comma 2^ fa riferimento alla Convenzione di Bruxelles. Orbene, la Banca ha sede in uno Stato che non ha stipulato la convenzione suddetta e, comunque, la convenzione non contempla la materia fallimentare. Nondimeno, dalla lettura complessiva di queste norme si evince che l'estensione della giurisdizione al convenuto non domiciliato in uno Stato contraente è limitata alle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione medesima. D'altra parte, l'art. 1182 comma 3 si riferisce esclusivamente alle ipotesi, in cui l'ammontare della prestazione sia stabilito in base ad un titolo convenzionale o giudiziale e si tratti di crediti liquidi ed esigibili, mentre nel caso della revocatoria il titolo dell'obbligazione non è certo e necessita di una indagine giudiziale. Inoltre, la stessa Corte Suprema (n. 12031 del 1990), i giudici dei fallimento non possono apprendere il ricavato della esecuzione svoltasi all'estero se non tramite la intermediazione dei giudici dello Stato estero. Ora sarebbe contraddittorio che la somma pervenuta al creditore straniero a titolo di pagamento possa essere revocata dal giudice italiano, mentre la stessa somma ottenuta dal creditore straniero per effetto di una esecuzione debba essere restituita soltanto in forza di una decisione del giudice straniero.
2.1 Pronunziando sul ricorso, la Suprema Corte deve affermare la giurisdizione del giudice italiano.
In materia fallimentare, resta esclusa l'applicabilità delle regole dettate dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1978, in quanto la convenzione suddetta non regola il fallimento (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 1990, n. 1396). Ciò posto, con riferimento specifico ad una azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore contro il pagamento effettuato in favore di una società avente sede nella Repubblica di San Marino, la Suprema Corte ebbe occasione di affermare il principio secondo cui spetta al giudice italiano la giurisdizione in ordine all'azione revocatoria proposta dall'amministrazione di un fallimento dichiarato in Italia, al fine di dichiarare l'inefficacia e la condanna alla restituzione di un pagamento effettuato all'estero dal fallito durante il periodo sospetto in favore di una società straniera. A sostegno osservò che tale azione, mirando ad acquisire alla massa una somma determinata di danaro corrispondente alla solutio revocanda, fa valere un'obbligazione di pagare (restituire); che, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 cod. civ., detta obbligazione si deve adempiere presso il domicilio del creditore e, dunque, presso il curatore in Italia;
e che, per conseguenza, sussiste il presupposto (vale a dire, l'oggetto della domanda consistente in un'obbligazione da eseguirsi in Italia) per l'applicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 4 n. 2 parte ultima del codice di rito civile (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 1990, n. 1396; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1995, n. 1572) 2.2 Il principio deve essere ribadito avuto riguardo allo jus superveniens. A norma dell'art. 3 comma 2 parte ult. L. 31 maggio 1995, infatti, quando non trova applicazione la ricordata convenzione di Bruxelles, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio (e, notoriamente, l'azione revocatoria si propone davanti al Tribunale, che ha pronunziato il fallimento).
D'altra parte, la ricorrente non formula censure diverse da quelle già esaminate e disattese dalle precedenti sentenze. In particolare risultano infondate le critiche ricollegate alla pronunzia della Suprema Corte (n. 12031 del 1990), secondo cui il curatore del fallimento non può apprendere il ricavato della esecuzione svoltasi all'estero se non tramite la intermediazione dei giudici dello Stato estero. Per la verità, non esiste alcuna contraddizione tra la statuizione che la somma pervenuta al creditore straniero a titolo di pagamento possa essere revocata dal giudice italiano, mentre la somma, ottenuta dal creditore straniero per effetto di una esecuzione forzata, non possa essere conseguita dal curatore se non in forza di una decisione del giudice straniero. In quest'ultimo caso, infatti, il curatore intende acquisire alla massa il risultato utile conseguito dal creditore straniero tramite l'esecuzione individuale sui beni del fallito situati all'estero, ragion per cui la giurisdizione del giudice del forum rei sitae resta radicato alla stregua della relazione fondamentale tra l'ubicazione dei beni e l'esecuzione forzata (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 1990, n. 12031) 2.- Dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, il resistente deve essere condannato alla rifusione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna il resistente alla rifusione delle spese, che liquida quanto alle spese vive in lire 204.000 oltre lire 4.000.000 per gli onorari. Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1999