Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 584
CASS
Sentenza 10 agosto 1999

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Con riferimento ad un'azione revocatoria fallimentare, promossa dal curatore in relazione ad un pagamento effettuato in favore di società straniera (nella specie, società avente sede nella Repubblica di San Marino), sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, 2 comma, ultima parte della legge n. 218 del 1995, nella materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio e con specifico riferimento all'azione revocatoria fallimentare si determina in relazione al luogo di apertura del fallimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 584
    Data del deposito : 10 agosto 1999

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