Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11540 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
A CORTE S PREMA DI CASSAZIONEC T 1 1540 /02 REPUBBLICA IT, ΙΑΝΑ IN NOME DE POPO Oggetto - --- Cossogione SEZIONE TERZA CIVILE من هنا -- Sentenza Eti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: squit Meteri R.G.N. 11507/00CA - Presidente Dott. Vincenzo - Rel. Consigliere- Cron. 29148 VITTORIA Dott. Paolo Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud.09/05/02 SABATINI Consigliere C.C. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: G CA DI LU CA & C SNC, LA FUCINATURA in Cercola, in persona del legale con sede pro tempore sig. LU ON, rappresentante domiciliata in ROMA VIA PORTA PINCIANA elettivamente 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Maria Teresa Fantola, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NINO OXILIA 21, presso lo2002 GIAMPIERO FUMEL, difesa 1079 studio dell'avvocato -1- dall'avvocato GERARDO MARIA CANTORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 7469/99 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione VII Civile, emessa e depositata il 30/03/99 (R.G. 24330/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza del 30.3.1999, ha accolto l'opposizione a decreto d'ingiunzione, che le Ferrovie dello Stato avevano proposto contro la società La UR G. ON s.n.c. di LU ON con la citazione notificata il 9.4.1998. Ha condannato La UR al pagamento delle spese del processo, ma non al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata come era stato richiesto dall'opponente. 2. - L'ingiunzione era stata domandata per ottenere gli interessi per il ritardato pagamento di una fornitura ed era stata emessa per la somma di L. 1.992.065, oltre gli interessi legali dalla data della domanda. Il giudice ha escluso che il ritardo fosse imputabile alle F.S. На ritenuto che, in base alle condizioni generali di contratto, il pagamento di una fornitura debba avvenire entro 150 giorni dalla consegna, ma questo a condizione che in un congruo anteriore lasso di tempo il fornitore faccia pervenire la relativa fattura. Nel caso, la consegna era avvenuta il 21.11.1991 ed il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito il 20.4.1992, ma la fattura emessa dalla società il 4.12.1991, non era pervenuta alle F.S., aveva dovuto essere emessa una seconda volta ed era giunta nel mese di giugno del 1992. 3 Il giudice di pace ne ha tratto la conclusione che il pagamento eseguito con valuta 15.7.1992 non era avvenuto per un ritardo imputabile alle F.S. 3. - La UR ha proposto ricorso per cassazione. Le F.S. hanno resistito con controricorso.
4. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia 6. esaminato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile. Ritenuto in diritto. 1. - Il ricorso contiene due motivi.
2. Il primo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento oltre a difetti di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ. ed all'art. 112 cod. proc. civ.) . E' inammissibile. Il giudice ha spiegato perché il ritardo nel pagamento della fornitura non era dipeso da ritardo delle F.S. Perché entro il termine previsto per il pagamento, ma con congruo anticipo rispetto alla scadenza deve pervenire la fattura, che nel caso non era stata smarrita dalle F.S., ma, a causa di disguidi, non era pervenuta. La motivazione non presenta intrinseci vizi logici. Né la sentenza può essere sindacata per difetto di motivazione su punto decisivo, perché, nel caso di decisioni pronunciate secondo equità, questa interviene anche nella valutazione delle prove, sicché non può configurarsi che а proposito di fatto rilevante per l'applicazione di regole di diritto che non possono essere derogate attraverso l'equità (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716). Ma non è questo il caso. 3. - Il secondo motivo denuncia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 92 dello stesso codice). Il motivo non è fondato. civ., quandoIl giudice non viola l'art. 92 cod. proc. condanna una parte, soccombente, all'integrale pagamento delle spese, senza dire perché non procede alla loro parziale o totale compensazione pur in presenza di una reciproca soccombenza (l'istanza delle F.S., di condanna della controparte al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata è stata respinta). Un dovere di motivazione può sussistere solo in presenza di specifica richiesta, che nel motivo non si indica vi sia una stata. La sproporzione tra valore della causa e ammontare delle spese, così denunciata nel motivo, data la sua genericità, non costituisce ammissibile censura di violazione della norma processuale, per violazione delle disposizioni della tariffa cegli onorari. Il ricorso è rigettato. 4. - La ricorrente è condannata al rimborso delle spese del 5. - giudizio di cassazione.
P.Q.M.
5 T I S La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società F.S. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 466,00 450 dei quali per " onorari di difesa. Così deciso il giorno 9 maggio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente IL DIRETTORE DI CANCELLERIA p a r i lt .. Umberto Cicero oggi, 02 AGO. 2002 Depositare by # DIREXTORE DA CANO S E R P U а B B O C 160