Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2001, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
;- се 60168 220 5801 /01 M A T E R A I T R I B U T A R A I 6 9 4 8 1 / . / 6 E . . N L D R 2 N D N E . - P S E L E L B A . . T T E 5 S N A T 3 . I S A B D A 1 1 G E R I A R S T O N I Z É REPUBBLICA ITALIANA R. G. N. 10672/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 404 12457 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Ud. 20/12/2001 Composta dai Sigg. Magistrati: DI CASSAZIONE Vincenzo CARBONE - Presidente - CIVILE CORTE SUPREMA Giovanni PAOLINI - Consigliere - CAMPIONE Eugenio AMARI >> 60168 Antonio MERONE ✓ N. Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente Oggetto: ILOR SENTENZA Istanza rimborso. Termine decadenziale ex sul ricorso n. 10672/98 R.G. proposto da art. 38 DPR 602/73. Applicabilità al versamento MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per diretto. Insensibilità e rapporto legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è ALLA pronunciaк DELL M Corte Costituzionale n. legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, 40/1980. Termine prescrizionale.
- Ricorrente -
Applicabilità Presupposto Esercizio diritto nel termine contro decadenziale. CA IC, residente in S. Giuseppe Vesuviano, non costituito
- Intimato -
per la cassazione della sentenza n. 1785/97, resa dalla Commissione Tributaria Centrale, Sez. 19, in data 28-2/16-4/1997. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per l'Amministrazione l'Avv. De Stefano dell'Avvocatura Generale 1 13 2 0 9 r dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AP CE, medico libero professionista, avanzava istanza di rimborso dell'ILOR versata per gli anni dal 1975 al 1979 assumendo che la stessa non fosse, in effetti, dovuta. Indi, essendo rimasta inevasa, la richiesta afferente gli anni dal 1975 al 1977, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli che lo accoglieva in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 25-3-1980. Sull'appello dell'Ufficio, tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Napoli, giusta decisione n. 776/89 del 15-11- 1989. L'Amministrazione proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, nel rigettare l'impugnazione, ribadiva la spettanza del rimborso e la tempestività della relativa richiesta. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 30-5-1998, ha chiesto la cassazione della decisione della Commissione Centrale con un mezzo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'amministrazione censura l'impugnata decisione per "violazione dell'art. 38 D.P.R. 29 settembre 173 n. 602 anche con riguardo all'art. 16 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 come modificato dall'art. 7 del D.P.R. n. 739/1981, 43 D.P.R., n. 600/1973, e 2033 cod. civ. con " 2 riferimento all'art. 360 n. 3 C.p.C.". Deduce la ricorrente che, nel caso, non poteva trovare applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 25-3-1980 in quanto il rapporto relativo all'ILOR dal 1975 al 1977 doveva essere considerato esaurito, essendo inutilmente decorso il termine speciale di 18 mesi, decorrente dalla data del versamento, previsto per l'ipotesi del pagamento diretto in esito ad autotassazione. La doglianza è fondata. La problematica degli effetti ricollegabili alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi gli artt. 4 n. 1 della Legge 9-10-1971 n. 825 ed 1 del D.P.R. 20-9-1973 n. 599 nella parte in cui assoggettavano all'ILOR anche i lavoratori autonomi i cui redditi non fossero assimilabili a quelli di impresa, ha alimentato per alcuni anni, un fervido dibattito dottrinale e dato luogo a decisioni giurisprudenziali di segno diverso. L'insorto contrasto ha trovato componimento nella sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (n. 2786 del 9-6-1989), che ha avuto modo di affermare principi dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi ed alla cui stregua il ricorso va accolto. E' stato, invero, ritenuto ed affermato: a) che la decadenza prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applica non soltanto relativamente ai rimborsi di versamento alla esattoria, ma anche in caso di versamento diretto alla tesoreria a seguito di autotassazione;
b) che se il contribuente non si attiva, nel rispetto delle norme 3 procedimentali che in tema di contenzioso tributario gli consentono "a monte" di contestare la costituzionalità della norma impositiva rifiutando il pagamento, ed "a valle" di chiedere nei termini all'uopo stabilito il rimborso, invocando tale incostituzionalità, l'atto impositivo si consolida e diventa incontestabile;
c) che il rimedio previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/73, è imposto in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del versato, tanto se riguardanti le operazioni di versamento, cioè errori connessi ai versamenti come tali, quanto se afferenti al fondamento dell'obbligazione tributaria, cioè all'an od al quantum del tributo e che conseguentemente la scadenza del termine di diciotto mesi, senza che sia stata presentata l'istanza di rimborso, rende insensibile il rapporto agli effetti della pronuncia di incostituzionalità; d) che il versamento diretto ha sempre e necessariamente per referente, quale imprescindibile presupposto per ottenere il rimborso, la proposizione dell'istanza all'ufficio tributario competente, e che soltanto dopo aver superato l'ostacolo della decadenza si fa riferimento al generale termine prescrizionale decennale per l'indebito. In applicazione di tali condivisi principi la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia affetta dal denunciato vizio, sia per avere valorizzato la mera circostanza che l'istanza di rimborso era stata presentata prima della pronuncia di incostituzionalità, senza, invece, considerare che la richiesta di rimborso dell'ILOR, correlata alla intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale, incontra l'insormontabile ostacolo dell'esaurimento del 4 rapporto tributario, da verificarsi alla stregua della disciplina positiva, che, nel caso, fissa in diciotto mesi, decorrenti dal versamento, il termine decadenziale per l'inoltro dell'istanza di rimborso, sia pure per non aver considerato, che il termine prescrizionale ordinario del diritto al rimborso di cui all'art. 16 DPR n. 636/72, non è di immediata applicazione, potendo trovare ingresso solo ove venga superato l'effetto preclusivo della decadenza, connesso alla mancata presentazione dell'istanza entro il prescritto termine di legge. Conclusivamente il ricorso va accolto, e per l'effetto, cassata - l'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania la quale, pronuncerà adeguandosi ai richiamati principi, e deciderà, pure, sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000. A M T E R I A T R I B U R T A I A 5 . B . L . A 1 - T . B 3 A N 1 L N E S E N E T D A R I Z G Il Presidente E S A T O R N I E N D 6 P S / L . . R 4 2 / I E 6 8 E 9 D 1 S . I A Dott. Vincenzo Carbone Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Annino DY Blasi IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 19 APR 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio CAR ت ث ل ي