Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, in presenza di delitti di detenzione e trasporto, senza soluzione di continuità, di una stessa partita di droga, da inquadrare nel contesto di un unitario progetto di spaccio, in località diversa dal luogo di deposito, in più dosi e in tempi differenziati, la competenza va determinata in relazione al luogo ove ha avuto inizio la prima delle condotte addebitate, essendo ravvisabile una pluralità di azioni illecite nell'ambito di un solo reato, in una sorta di progressione criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 36130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36130 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2295
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 000487/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB NOCERA INFERIORE CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE DI SALERNO;
ORDINANZA del 19/12/2003 GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI G. (competenza del GIP del Tribunale di Salerno).
OSSERVA
Con sentenza del 25.6.2003 il G.U.P. del Tribunale di Salerno, dinanzi al quale TO AN e BA FO erano chiamati a rispondere di continuata detenzione di cocaina a fine di spaccio in giudizio abbreviato da loro richiesto a seguito di decreto dispositivo di giudizio immediato, declinava la competenza in favore del Tribunale di Nocera Inferiore e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. in quella sede. Osservava che gli imputati erano stati colti in Salerno in flagrante detenzione di involucri contenenti lo stupefacente;
la successiva perquisizione dell'abitazione del TO in Pagani (circondario di Nocera Inferiore) conduceva alla scoperta di altre buste con droga, un bilancino di precisione e attrezzi con residui di polvere bianca, utilizzabili per il confezionamento delle dosi. Secondo la contestazione, il quantitativo complessivo di cocaina rinvenuto (gr. 55,09) sarebbe stato originariamente detenuto nella casa del TO, ivi confezionato e suddiviso in più involucri, parte dei quali - per complessivi gr. 30,46 - trasportati in Salerno -. Ne conseguiva che trattandosi di più violazioni in continuazione, di pari gravita - la competenza era attribuita, a norma del co. 1 dell'art. 16 C.P.P., al giudice competente per il primo reato.
Su richiesta del P.M. di Nocera Inferiore veniva nuovamente disposto giudizio immediato;
il solo BA faceva richiesta di rito abbreviato. Il G.U.P. della sede, investito del relativo giudizio, rilevava che correttamente non poteva parlarsi di più violazioni dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 in continuazione, in quanto i vari comportamenti previsti dalla norma in esame, tutti soggetti alla medesima sanzione e costituenti ipotesi criminose equivalenti, perdono la loro individualità se rappresentano manifestazioni del potere di disposizione della medesima sostanza e vengono realizzati per un fine unitario senza apprezzabile soluzione di continuità; in tal caso, le condotte vengono assorbite in un unico contesto inscindibile, che integra una sola violazione della norma incriminatrice. Ciò si era appunto verificato nel caso di specie secondo l'ipotesi di accusa, trattandosi di detenzione di una massa di droga in parte smembrata e trasportata altrove per lo spaccio. Doveva quindi ravvisarsi un unico reato di detenzione illecita, protrattasi sino al momento dell'arresto in flagranza. Non erano perciò applicabili, ai fini della competenza, le regole stabilite in tema di connessione, ma quelle relative al singolo reato (artt. 8 e seguenti C.P.P.). Essendo impossibile "individuare il luogo in cui il reato si è perfezionato con l'acquisto della sostanza" si doveva dunque ricorrere al criterio suppletivo di cui al co. 1 dell'art. 9, e cioè far riferimento all'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte della condotta. La competenza apparteneva quindi al Tribunale di Salerno. Rilevava pertanto conflitto negativo, qui rimettendo gli atti per la soluzione con l'ordinanza in epigrafe.
Il conflitto è sussistente ed ammissibile, poiché le contrapposte prese di posizione dei giudici coinvolti determinano una stasi del procedimento insuperabile senza l'intervento della Corte regolatrice. La soluzione presuppone la esatta qualificazione delle condotte incriminate che, secondo la non contestata ipotesi accusatoria, consistono nel concorso in detenzione di un più ampio quantitativo di droga (in Pagani), nel trasporto di parte di esso, previo confezionamento, in Salerno, a fine di spaccio, e nell'ulteriore detenzione in tale località. Pertanto, correttamente il fatto va qualificato come unico delitto di detenzione e trasporto, senza soluzione di continuità, di una stessa sostanza stupefacente nell'ambito di un unitario progetto di spaccio in località diversa dal luogo di deposito, in più dosi e tempi differenziati;
in tal caso è ravvisatale (attesa l'alternatività formale delle condotte tipiche previste dall'art. 73 D.P.R. n. 309/1990) una pluralità di azioni illecite nell'ambito di un solo reato, in una sorta di progressione criminosa. Verificandosi tale ipotesi, la competenza va determinata in relazione al luogo ove ebbe inizio la prima delle condotte addebitate (cfr. Cass., Sez. 6^, 30.6/2.7.1998, Contini) a norma del co. 3 dell'art. 8 C.P.P.. A tal fine nulla rilevano condotte estranee alla contestazione;
pertanto non può essere condiviso l'assunto del G.U.P. di Nocera inferiore che, pur avendo correttamente rilevato il carattere unitario del reato, ritiene rilevante ai fini della competenza una condotta anteriore (acquisto) non verificata ne' ascritta agli imputati, e neppure necessariamente assorbita o comunque presupposta (la detenzione ben può derivare da altri comportamenti illeciti: raffinazione, importazione, affidamento di terzi a titolo di mandato o in "conto vendita"). Va perciò affermata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004