Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2002, n. 6708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6708 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
ee ₤3461 N 067.08 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PROL ALI LA CORTE SUPRE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SACCUCCI Dott. Bruno R.G.N. 24351/00 Cron. 13168 Consigliere Dott. Enrico PAPA Rep.Consigliere Dott. Antonio MERONE Dott. Nino Rel. Consigliere Ud. 26/02/02 FICO Consigliere C.C.Dott. Francesco Antonio GENOVESE CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA ... 73461 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CA AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 438/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2002 1060 16/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di Consigliere Dott. Ninoconsiglio il 26/02/02 dal FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AR ST, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, n.159, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo illegittima la detrazione operata, ha rideterminato l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha confermato la decisione rigettando l'appello dell'Ufficio. Contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; dell'art.3, comma due bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e dell'art.2 del D.P.R. n.597 del 1973. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art.3, comma due bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese ai sensi dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale nellaun'ulteriore agevolazione, consistente norma introduttiva di rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. 18 aprile 2000, n.4945; 25 giugno 2001, n.8659; 24 agosto 2001, n.11248). M T R E A I A 5 . B 3 . L N 1 B . N 1 T A A L L'amministrazione ricorrente non ha addotto elementi che inducano ad una diversa considerazione della questione e pertanto il ricorso proposto va rigettato per manifesta infondatezza. I A R A U T B I R T Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 26.02.200217.376.02.2002 Brunoil presidente сичи il cons. est. 0 IL ID C1 10 MAG ER ZU Oggi AS C1