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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19960 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 13/11/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma sentita la relazione del Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di XXXXXXXXXXXXX, detenuto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con cui è stato sottoposto alla sorveglianza particolare per la durata di sei mesi. Sintetizzato il contenuto del decreto applicativo del regime della sorveglianza particolare con l’analitica indicazione di plurime condotte del detenuto aggressive e irrispettose delle prescrizioni, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 14-bis, lett. a) e b), Ord. pen., in presenza di gravi comportamenti, tali da porre a repentaglio la sicurezza all’interno dell’istituto e da ostacolare le attività degli altri detenuti. In relazione alle censure difensive circa l’incapacità del XXXXXXX di frenare i propri impulsi a causa dei disturbi psichici che l’affliggono, già considerati idonei a determinare una parziale incapacità d’intendere e volere in esito ad accertamento peritale Penale Sent. Sez. 1 Num. 19960 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 25/03/2026 disposto in un procedimento penale a suo carico, il Tribunale ha rimarcato l’ampio arco temporale, da ottobre 2024 a settembre 2025, in cui si sono manifestate le criticità, osservando che a una visita psichiatrica eseguita in data 26 marzo 2025 il paziente presentava una condizione di compenso farmacologico.
2. Avverso la decisione il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Censura la motivazione del provvedimento impugnato, poiché non chiarisce le ragioni per cui le rigide limitazioni del regime differenziato speciale siano insufficienti a contenere l’indole del detenuto e i pericoli per l’organizzazione del reparto. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente esplorato, tramite la nomina di un perito, l’incidenza del complesso quadro patologico sui contegni del XXXXXXX, tanto meno il rischio di aggravamento di tale stato psico-fisico a causa del forte stress scaturente dalla concorrente applicazione dei regimi disciplinati dagli artt. 14-bis e 41- bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. L’art. 14-bis Ord. pen., al primo comma, prevede che «Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti». Nel caso di specie è incontestato, come evidenziato dai giudici della sorveglianza, che il detenuto abbia assunto contegni riconducibili alle fattispecie alle lettere a) e b) della disposizione, tradottisi in atteggiamenti offensivi, minacciosi o aggressivi all’indirizzo del personale penitenziario, del personale sanitario, di altri ristretti, del direttore dell’istituto e di magistrati, sintomatici di una particolare pericolosità manifestata in ambito penitenziario. Da tali evidenze il Tribunale ha logicamente inferito la necessità di apportare limitazioni agli spazi di autonomia, ulteriori rispetto a quelle connesse al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., in costanza del quale si sono manifestate le trasgressioni, e di sottrarre alla sua disponibilità beni che per dimensioni o potenzialità offensiva possono essere utilizzati come armi improprie. La questione circa l’incidenza del disturbo della personalità sui contegni assunti è stata affrontata dal Tribunale di sorveglianza, che ha rilevato come, a fronte di 37 episodi critici dispiegatisi da ottobre 2024 a settembre 2025, il ricorrente, considerato solo parzialmente incapace d’intendere e volere, alla visita psichiatrica del 26 marzo 2025 presentasse una condizione di compenso. Il Tribunale ha congruamente valutato l’esauriente compendio di dati clinici a sua disposizione, senza che occorresse disporre un accertamento peritale. L’assunto difensivo, che ricollega le innumerevoli condotte censurabili del condannato a un disturbo della personalità, non è adeguatamente corroborato dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso, già sottoposta al vaglio del giudice di merito: la diagnosi del disturbo risulta da relazione peritale del 30 giugno 2025, redatta in esito ad accertamento sull’imputabilità riguardo a condotta criminosa risalente all’anno 2017; nella stessa relazione, come notato dal Tribunale di sorveglianza, si fa menzione di una visita psichiatrica del 26 marzo 2025, che ha registrato gli effetti positivi conseguiti della terapia antipsicotica, con quasi totale ecclissamento di fasi deliranti e psicotiche;
in una più recente relazione sanitaria del 14 agosto 2025, allegata al ricorso, alcun riferimento è presente a una condizione borderline, dandosi atto unicamente di una sindrome ansioso depressiva seguita dai consulenti dell’istituto. Parimenti ipotetico risulta l’evocato rischio di un aggravamento della condizione psicofisica del detenuto per effetto del regime di sorveglianza particolare. 3. Per le ragioni enunciate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di XXXXXXXXXXXXX, detenuto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con cui è stato sottoposto alla sorveglianza particolare per la durata di sei mesi. Sintetizzato il contenuto del decreto applicativo del regime della sorveglianza particolare con l’analitica indicazione di plurime condotte del detenuto aggressive e irrispettose delle prescrizioni, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 14-bis, lett. a) e b), Ord. pen., in presenza di gravi comportamenti, tali da porre a repentaglio la sicurezza all’interno dell’istituto e da ostacolare le attività degli altri detenuti. In relazione alle censure difensive circa l’incapacità del XXXXXXX di frenare i propri impulsi a causa dei disturbi psichici che l’affliggono, già considerati idonei a determinare una parziale incapacità d’intendere e volere in esito ad accertamento peritale Penale Sent. Sez. 1 Num. 19960 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO Data Udienza: 25/03/2026 disposto in un procedimento penale a suo carico, il Tribunale ha rimarcato l’ampio arco temporale, da ottobre 2024 a settembre 2025, in cui si sono manifestate le criticità, osservando che a una visita psichiatrica eseguita in data 26 marzo 2025 il paziente presentava una condizione di compenso farmacologico.
2. Avverso la decisione il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Censura la motivazione del provvedimento impugnato, poiché non chiarisce le ragioni per cui le rigide limitazioni del regime differenziato speciale siano insufficienti a contenere l’indole del detenuto e i pericoli per l’organizzazione del reparto. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente esplorato, tramite la nomina di un perito, l’incidenza del complesso quadro patologico sui contegni del XXXXXXX, tanto meno il rischio di aggravamento di tale stato psico-fisico a causa del forte stress scaturente dalla concorrente applicazione dei regimi disciplinati dagli artt. 14-bis e 41- bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. L’art. 14-bis Ord. pen., al primo comma, prevede che «Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti». Nel caso di specie è incontestato, come evidenziato dai giudici della sorveglianza, che il detenuto abbia assunto contegni riconducibili alle fattispecie alle lettere a) e b) della disposizione, tradottisi in atteggiamenti offensivi, minacciosi o aggressivi all’indirizzo del personale penitenziario, del personale sanitario, di altri ristretti, del direttore dell’istituto e di magistrati, sintomatici di una particolare pericolosità manifestata in ambito penitenziario. Da tali evidenze il Tribunale ha logicamente inferito la necessità di apportare limitazioni agli spazi di autonomia, ulteriori rispetto a quelle connesse al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., in costanza del quale si sono manifestate le trasgressioni, e di sottrarre alla sua disponibilità beni che per dimensioni o potenzialità offensiva possono essere utilizzati come armi improprie. La questione circa l’incidenza del disturbo della personalità sui contegni assunti è stata affrontata dal Tribunale di sorveglianza, che ha rilevato come, a fronte di 37 episodi critici dispiegatisi da ottobre 2024 a settembre 2025, il ricorrente, considerato solo parzialmente incapace d’intendere e volere, alla visita psichiatrica del 26 marzo 2025 presentasse una condizione di compenso. Il Tribunale ha congruamente valutato l’esauriente compendio di dati clinici a sua disposizione, senza che occorresse disporre un accertamento peritale. L’assunto difensivo, che ricollega le innumerevoli condotte censurabili del condannato a un disturbo della personalità, non è adeguatamente corroborato dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso, già sottoposta al vaglio del giudice di merito: la diagnosi del disturbo risulta da relazione peritale del 30 giugno 2025, redatta in esito ad accertamento sull’imputabilità riguardo a condotta criminosa risalente all’anno 2017; nella stessa relazione, come notato dal Tribunale di sorveglianza, si fa menzione di una visita psichiatrica del 26 marzo 2025, che ha registrato gli effetti positivi conseguiti della terapia antipsicotica, con quasi totale ecclissamento di fasi deliranti e psicotiche;
in una più recente relazione sanitaria del 14 agosto 2025, allegata al ricorso, alcun riferimento è presente a una condizione borderline, dandosi atto unicamente di una sindrome ansioso depressiva seguita dai consulenti dell’istituto. Parimenti ipotetico risulta l’evocato rischio di un aggravamento della condizione psicofisica del detenuto per effetto del regime di sorveglianza particolare. 3. Per le ragioni enunciate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3