Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5700 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto www. SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 05700/03 Dott. te R.G.N. 28054/01 Cron. 12629 Rel. Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Ud.17/12/02 Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere ha pronunciato la seguente -- 26 S EN TENZA I sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA ZULLO PASQUALE, elettivamente presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO | CANDIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, ---.... elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, i.. | presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che2002 5573 lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 344/01 del Tribunale di BARI, depositata il 14/06/01 R.G.N. 318/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. temer -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bari, con sentenza del 14 giugno 2001, riformando 1'impugnata decisione pretorile, in accoglimento dell'appello delle Società di Trasporti e Ferrovie dello Stato - Servizi per Azioni, ha dichiarato la nullità con riguardo alla norma dell'art. 414 n. 4 c.p.c. del ricorso proposto dal signor ZU UA in data 4 gennaio 1994 nei confronti della suddetta società alle cui dipendenze aveva lavorato sino al I° luglio 1991 - al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni maggiorate per lavoro festivo, di sette giorni di ferie non godute nell'anno 1991, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice dell'appello ha rilevato che il ricorrente in primo grado si era limitato a chiedere la monetizzazione di giorni di ferie non godute senza ulteriori specificazioni e senza indicare il fondamento (legislativo e/o contrat- tuale) della propria pretesa e neppure il criterio di monetizzazione prospettato, sicchè il ricorso introduttivo del giudizio risultava generico, carente ed assolutamente insufficiente a soddisfare l'esigenza del convenuto il pretendere posizione in 3 Glus maniera precisa circa i fatti posti a fondamento della domanda e quella, di porre il giudicante nelle condizioni di conoscere compiutamente della domanda sin dall'inizio del processo, per realizzare i requisiti di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro. Il soccombente ZU chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato motivo, illustrato da ad un unico articolato memoria. Italiana s.p.a. (già La Rete Ferroviaria Ferrovie dello Stato Società di trasporti - servizi per azioni) resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - Il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 414 ed omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), censura l'impugnata sentenza rilevando che dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio si ricavavano tutti gli elementi essenziali, di fatto e di diritto, posti a base della domanda, così come del resto era stato riconosciuto dal primo giudice, il quale aveva accolto la domanda stessa e condannato la società convenuta a pagare al ricorrente, per il dedotto titolo, la Somma di lire 500.000, così equitati- Come 4 . . . vamente determinata. Deduce che nella specie non potevano ritenersi assolutamente incerti il petitum sostanziale e procedurale (cioè l'indennizzo per sette giorni di riposo non goduto, nella misura parametrica della retribuzione, maggiorata, prevista dal contratto collettivo 1990/92 per il lavoro straordinario) e neppure le ragioni poste a fondamento della domanda (e cioè le ferie residue). 2) Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c., per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata determinazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che, attraverso l'esame complessivo dell'atto esame che compete al giudice del merito, cui è rimessa l'interpretazione della domanda, e che è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di - risulti impossibile individuare i motivazione suddetti elementi e ragioni e quindi esattamente e sia la pretesa dell'attoreindividuare convenuto la zur correlativamente preclusa al possibilità di apprestare una compiuta difesa (tra le molte e dal ultimo, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501, 13 novembre 2001 n. 14090, 18 giugno 2002 n. 8839). Orbene, il Tribunale, nel motivare la propria decisione, non si è attenuto ai principi ora enunciati, ed ha rilevato carenze di formulazione, nell'atto introduttivo, non identificabili con la impossibilità di individuare la pretesa dedotta in giudizio, ritenuta dalla citata giurisprudenza come causa di nullità dell'atto stesso. Nel riferirsi alla fattispecie in esame, ha poi omesso di argomentare in materia precisa e sufficiente sul contenuto del ricorso di primo grado, limitando la propria indagine essenzialmente al rilievo della mancata indicazione del fondamento del "criterio di monetizzazione" prospettato, ma in tal modo ha mostrato di trascurare un adeguato e completo esame atto, nelle sue enunciazionedel medesimo e deduzioni quali pure richiamate nel ricorso per cassazione, omettendo così di compiere un'indagine adeguata sul punto della identificazione della domanda azionata. 3) - Poiché, dunque, la decisione del Tribunale risulta inficiata dai denunziati vizi, sia di Gin violazione di legge che di motivazione, il ricorso 6 deve essere accolto e la sentenza impugnata essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice equiparato, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, il quale deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciatisopra e tenendo conto dei rilievi prima svolti, e provvederà altresìi sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d'appello di anche sulle spese del Lecce, che provvederà giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 17 dicembre 2002. مه сиzine placeрей il Presidente: hanselle Il Cons. estensore: 11 CANCELLER Maria Deposit 1.0. APR. 2003 Onsh CANCELLIERECANCELLIERED ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7