CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2026, n. 17813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17813 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
Consigliere Consigliere Consigliere SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4554/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato PASSARELLI MARIA, unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, SFERRAZZA MAURO -ricorrente- contro IL LAZIM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FORNOVO, 3, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PRISCO PAOLO -controricorrente- Civile Sent. Sez. L Num. 17813 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GANDINI FABRIZIO Data pubblicazione: 04/06/2026 2 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 561/2019 pubblicata il 02/08/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO GANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa TIZIANA ORRU’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MARIA PASSARELLI per INPS. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 561/2019 pubblicata il 2/8/2019, ha accolto il gravame proposto da IM LI nella controversia con l’INPS. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della non ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare da parte di cittadino della ex Jugoslavia nel corso del godimento della indennità di disoccupazione agricola. 3. Il Tribunale di Arezzo rigettò il ricorso proposto da IM. 4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non ripetibile la somma pretesa in restituzione dall’istituto previdenziale. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. La parte privata resiste con controricorso. 6. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ. con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art.2 comma 1 del d.l. n.69/1988, convertito nella 3 legge n.153/1988, e degli artt.1 n.4 e 23 della Convenzione tra Italia e Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 1957, con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ. 2. In via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di novità del motivo, come sollevata dalla parte controricorrente. 3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, la (nuova) questione di diritto è ammissibile quando non postula indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. 24/01/2019 n.2038). 4. Nel caso in esame la questione sollevata con il motivo di ricorso non postula alcun accertamento di fatto, ma ha per oggetto una questione di puro diritto, ossia la interpretazione della fattispecie astratta, con particolare riferimento alla questione se essa richieda necessariamente lo svolgimento effettivo di una attività lavorativa da parte della persona che ha chiesto il pagamento della prestazione previdenziale. La questione è dunque ammissibile, avuto riguardo al principio di diritto richiamato. 5. Con riferimento alla pretesa di godimento degli assegni familiari a beneficio del cittadino non comunitario residente sul territorio nazionale, viene anzitutto in considerazione ─ come rilevato dal Pubblico ministero nella sua memoria ─ il principio di parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo rispetto ai «cittadini nazionali» con riguardo alle «prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale», previsto dall’art.11 comma 1 lettera d) della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 6. Giusta i principi di diritto di Cass. n. 33016/2022 (confermati da tutte le pronunce successive), «l'efficacia diretta dell'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE impone la parità di trattamento riservata ai cittadini italiani, rispetto al cui nucleo familiare non è previsto l'obbligo 4 di soggiorno in Italia dalla L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6, (v. Corte di giustizia UE, sentenza 14 marzo 2018, causa C 482/16, ove è detto che l'eliminazione della discriminazione deve essere assicurata mediante il riconoscimento alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. Il regime applicato alla categoria privilegiata costituisce il solo riferimento normativo da prendere in considerazione fino a quando il legislatore nazionale non abbia provveduto a ristabilire la parità di trattamento, e con essa la conformità del diritto interno a quello dell'Unione principi desumibili posizione del cittadino non comunitario». 7. L’istituto previdenziale sostiene la natura indebita della erogazione degli assegni per il nucleo familiare non in ragione del fatto che il nucleo familiare del cittadino macedone risieda in quel paese, ma in ragione del mancato svolgimento di una effettiva attività lavorativa, quale presupposto indefettibile per il godimento della prestazione previdenziale. 8. L’istituto previdenziale sostiene che i presupposti per il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare al cittadino di stato già appartenente alla ex Repubblica federale di Jugoslavia (tale essendo la attuale Macedonia del Nord) siano previsti dal combinato disposto dell’art.2 comma 1 del d.l n.69/1988 e dall’art.23 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia «in materia di assicurazioni sociali e protocollo generale» (la Convenzione), fatta a Roma il 14 novembre 1957, ratificata e resa esecutiva con legge n.885/1960. 9. Il Collegio concorda con la prospettazione dell’istituto previdenziale, ma ne trae conclusioni diverse. 10. L’art.23 della Convenzione prevede che: «I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, o in base alla legislazione del luogo di lavoro». 5 11. La disposizione de qua si limita a richiamare le disposizioni della lex loci. Non conforma la fattispecie, non prevede limiti o condizioni, e con riferimento ai presupposti della prestazione rinvia sostanzialmente alla «legislazione del luogo di lavoro». 12. Questa conclusione trova fondamento nell’art.1 n.1) della Convenzione che, nel dettare le «disposizioni generali» prevede che ai fini dell’applicazione della Convenzione «il termine «legislazione» designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Paese contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presente Convenzione». 13. Né si può ritenere, come invece sostiene l’istituto previdenziale, che l’impiego del termine «lavoratori» sia concludente nel senso del riconoscimento della prestazione previdenziale solo a coloro che effettivamente svolgono una attività lavorativa. 14. Anche in questo caso vengono in considerazioni le «disposizioni generali» dettate dall’art.1 della Convenzione, ed in particolare quella prevista dal n.4), laddove prevede che ai fini della Convenzione «il termine «lavoratori» designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonché tutte le altre persone a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente». 15. Ai fini della Convenzione, ed in particolare ai fini del riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, il «lavoratore» non è solo colui che svolge effettivamente una attività lavorativa alle dipendenze altrui, ma anche l’«assimilato» nei termini previsti dalla lex loci. Termini che, per il diritto italiano, sono espressamente previsti dall’art.2 comma 1 del d.l. n.69/1988. 16. La disposizione da ultimo citata prevede che: «Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche 6 previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare» (nostro inciso, nde). 17. Secondo le disposizioni dettate dal diritto interno ai lavoratori dipendenti, ossia a coloro che effettivamente svolgono una attività di lavoro alle dipendenze altrui, sono assimilati «i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente». 18. È pacifico in causa che IM avesse percepito l’indennità di disoccupazione agricola per l’intero anno 2015 a fronte della prestazione di lavoro dipendente agricolo per l’anno 2014. E non vi sono ragioni per dubitare che tale indennità sia qualificabile quale prestazione economica previdenziale derivante da lavoro dipendente. 19. Deve dunque concludersi che, secondo la lex loci, per l’anno 2015 IM fosse stato titolare di una prestazione economica previdenziale derivante da lavoro dipendente agricolo, e dunque avesse diritto agli assegni per il nucleo familiare giusta il combinato disposto dell’art.2 comma 1 del d.l. n.69/1988, e degli artt. 1 n.4 e 23 della Convenzione, che riconoscono tale diritto agli «assimilati» a coloro che svolgono effettivamente una attività di lavoro dipendente, nei termini previsti dalla lex loci. 7 20. Peraltro, dalla motivazione della sentenza della corte territoriale sembra potersi evincere che anche l’istituto previdenziale non dubitasse del diritto alla percezione degli assegni familiari da parte del IM, poichè viene dato atto del fatto che le parti di causa concordavano sull’errore di diritto compiuto dal primo giudice, laddove aveva ritenuto che gli assegni familiari spettassero solo in costanza della prestazione lavorativa. 21. A diverse conclusioni non conducono i principi di diritto di Cass. n.12532/2009, richiamata nel ricorso introduttivo, siccome i principi di diritto colà enunciati sono riferibili a fattispecie diversa e peculiare, in ragione della specifica disciplina dettata dalla legge (indennità di mobilità). 22. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso. 23. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026. Il Consigliere est. Il Presidente BR GA IA TO
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa TIZIANA ORRU’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MARIA PASSARELLI per INPS. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 561/2019 pubblicata il 2/8/2019, ha accolto il gravame proposto da IM LI nella controversia con l’INPS. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della non ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare da parte di cittadino della ex Jugoslavia nel corso del godimento della indennità di disoccupazione agricola. 3. Il Tribunale di Arezzo rigettò il ricorso proposto da IM. 4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non ripetibile la somma pretesa in restituzione dall’istituto previdenziale. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. La parte privata resiste con controricorso. 6. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ. con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art.2 comma 1 del d.l. n.69/1988, convertito nella 3 legge n.153/1988, e degli artt.1 n.4 e 23 della Convenzione tra Italia e Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 1957, con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ. 2. In via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di novità del motivo, come sollevata dalla parte controricorrente. 3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, la (nuova) questione di diritto è ammissibile quando non postula indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. 24/01/2019 n.2038). 4. Nel caso in esame la questione sollevata con il motivo di ricorso non postula alcun accertamento di fatto, ma ha per oggetto una questione di puro diritto, ossia la interpretazione della fattispecie astratta, con particolare riferimento alla questione se essa richieda necessariamente lo svolgimento effettivo di una attività lavorativa da parte della persona che ha chiesto il pagamento della prestazione previdenziale. La questione è dunque ammissibile, avuto riguardo al principio di diritto richiamato. 5. Con riferimento alla pretesa di godimento degli assegni familiari a beneficio del cittadino non comunitario residente sul territorio nazionale, viene anzitutto in considerazione ─ come rilevato dal Pubblico ministero nella sua memoria ─ il principio di parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo rispetto ai «cittadini nazionali» con riguardo alle «prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale», previsto dall’art.11 comma 1 lettera d) della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 6. Giusta i principi di diritto di Cass. n. 33016/2022 (confermati da tutte le pronunce successive), «l'efficacia diretta dell'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE impone la parità di trattamento riservata ai cittadini italiani, rispetto al cui nucleo familiare non è previsto l'obbligo 4 di soggiorno in Italia dalla L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6, (v. Corte di giustizia UE, sentenza 14 marzo 2018, causa C 482/16, ove è detto che l'eliminazione della discriminazione deve essere assicurata mediante il riconoscimento alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. Il regime applicato alla categoria privilegiata costituisce il solo riferimento normativo da prendere in considerazione fino a quando il legislatore nazionale non abbia provveduto a ristabilire la parità di trattamento, e con essa la conformità del diritto interno a quello dell'Unione principi desumibili posizione del cittadino non comunitario». 7. L’istituto previdenziale sostiene la natura indebita della erogazione degli assegni per il nucleo familiare non in ragione del fatto che il nucleo familiare del cittadino macedone risieda in quel paese, ma in ragione del mancato svolgimento di una effettiva attività lavorativa, quale presupposto indefettibile per il godimento della prestazione previdenziale. 8. L’istituto previdenziale sostiene che i presupposti per il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare al cittadino di stato già appartenente alla ex Repubblica federale di Jugoslavia (tale essendo la attuale Macedonia del Nord) siano previsti dal combinato disposto dell’art.2 comma 1 del d.l n.69/1988 e dall’art.23 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia «in materia di assicurazioni sociali e protocollo generale» (la Convenzione), fatta a Roma il 14 novembre 1957, ratificata e resa esecutiva con legge n.885/1960. 9. Il Collegio concorda con la prospettazione dell’istituto previdenziale, ma ne trae conclusioni diverse. 10. L’art.23 della Convenzione prevede che: «I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, o in base alla legislazione del luogo di lavoro». 5 11. La disposizione de qua si limita a richiamare le disposizioni della lex loci. Non conforma la fattispecie, non prevede limiti o condizioni, e con riferimento ai presupposti della prestazione rinvia sostanzialmente alla «legislazione del luogo di lavoro». 12. Questa conclusione trova fondamento nell’art.1 n.1) della Convenzione che, nel dettare le «disposizioni generali» prevede che ai fini dell’applicazione della Convenzione «il termine «legislazione» designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Paese contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presente Convenzione». 13. Né si può ritenere, come invece sostiene l’istituto previdenziale, che l’impiego del termine «lavoratori» sia concludente nel senso del riconoscimento della prestazione previdenziale solo a coloro che effettivamente svolgono una attività lavorativa. 14. Anche in questo caso vengono in considerazioni le «disposizioni generali» dettate dall’art.1 della Convenzione, ed in particolare quella prevista dal n.4), laddove prevede che ai fini della Convenzione «il termine «lavoratori» designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonché tutte le altre persone a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente». 15. Ai fini della Convenzione, ed in particolare ai fini del riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, il «lavoratore» non è solo colui che svolge effettivamente una attività lavorativa alle dipendenze altrui, ma anche l’«assimilato» nei termini previsti dalla lex loci. Termini che, per il diritto italiano, sono espressamente previsti dall’art.2 comma 1 del d.l. n.69/1988. 16. La disposizione da ultimo citata prevede che: «Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche 6 previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare» (nostro inciso, nde). 17. Secondo le disposizioni dettate dal diritto interno ai lavoratori dipendenti, ossia a coloro che effettivamente svolgono una attività di lavoro alle dipendenze altrui, sono assimilati «i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente». 18. È pacifico in causa che IM avesse percepito l’indennità di disoccupazione agricola per l’intero anno 2015 a fronte della prestazione di lavoro dipendente agricolo per l’anno 2014. E non vi sono ragioni per dubitare che tale indennità sia qualificabile quale prestazione economica previdenziale derivante da lavoro dipendente. 19. Deve dunque concludersi che, secondo la lex loci, per l’anno 2015 IM fosse stato titolare di una prestazione economica previdenziale derivante da lavoro dipendente agricolo, e dunque avesse diritto agli assegni per il nucleo familiare giusta il combinato disposto dell’art.2 comma 1 del d.l. n.69/1988, e degli artt. 1 n.4 e 23 della Convenzione, che riconoscono tale diritto agli «assimilati» a coloro che svolgono effettivamente una attività di lavoro dipendente, nei termini previsti dalla lex loci. 7 20. Peraltro, dalla motivazione della sentenza della corte territoriale sembra potersi evincere che anche l’istituto previdenziale non dubitasse del diritto alla percezione degli assegni familiari da parte del IM, poichè viene dato atto del fatto che le parti di causa concordavano sull’errore di diritto compiuto dal primo giudice, laddove aveva ritenuto che gli assegni familiari spettassero solo in costanza della prestazione lavorativa. 21. A diverse conclusioni non conducono i principi di diritto di Cass. n.12532/2009, richiamata nel ricorso introduttivo, siccome i principi di diritto colà enunciati sono riferibili a fattispecie diversa e peculiare, in ragione della specifica disciplina dettata dalla legge (indennità di mobilità). 22. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso. 23. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026. Il Consigliere est. Il Presidente BR GA IA TO