CASS
Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49710 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19/12/2022 il Tribunale di Termine Imerese, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 18/01/2022 di condanna di UC TT alla multa di euro 200, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 636, comma primo cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, sulla base di un unico motivo, eccependo l'illegalità della pena, comminata in misura superiore al massimo edittale. 3. Il ricorso è fondato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49710 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 27/10/2023 Il Tribunale, infatti, ha confermato - nonostante lo specifico motivo di censura inserito nel punto 2 dell'atto di appello - la erronea determinazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal Giudice di Pace che, pur avendo ritenuto il TT responsabile del reato di cui al primo comma dell'art. 636 cod. pen., lo aveva condannato alla multa di euro 200,00 (pena base euro 300,00 diminuita ad euro 200,00 per le attenuanti generiche), in misura superiore al massimo edittale, trattandosi di delitto punito con la multa da C 10 a C 103; ne consegue l'illegalità della pena, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice di appello per la corretta statuizione sul punto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Termini Imerese in diversa composizione. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19/12/2022 il Tribunale di Termine Imerese, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 18/01/2022 di condanna di UC TT alla multa di euro 200, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 636, comma primo cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, sulla base di un unico motivo, eccependo l'illegalità della pena, comminata in misura superiore al massimo edittale. 3. Il ricorso è fondato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49710 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 27/10/2023 Il Tribunale, infatti, ha confermato - nonostante lo specifico motivo di censura inserito nel punto 2 dell'atto di appello - la erronea determinazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal Giudice di Pace che, pur avendo ritenuto il TT responsabile del reato di cui al primo comma dell'art. 636 cod. pen., lo aveva condannato alla multa di euro 200,00 (pena base euro 300,00 diminuita ad euro 200,00 per le attenuanti generiche), in misura superiore al massimo edittale, trattandosi di delitto punito con la multa da C 10 a C 103; ne consegue l'illegalità della pena, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice di appello per la corretta statuizione sul punto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Termini Imerese in diversa composizione. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente