Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2000, n. 4117
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Sentenza 15 novembre 2000

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In tema di sequestro preventivo, la libera disponibilità del bene non deve essere riferibile necessariamente all'indagato, perché sussista il pericolo di protrazione della condotta criminosa o l'aggravamento delle conseguenze dannose del reato. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta, in relazione alla quale è stato ritenuto che, pur in presenza dei rimedi approntati dalla legge fallimentare, il pericolo di aggravamento consistesse nella definitiva perdita del bene alla funzione di garanzia per i creditori e nella difficoltà di recupero dello stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2000, n. 4117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4117
    Data del deposito : 15 novembre 2000

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