Sentenza 15 novembre 2000
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la libera disponibilità del bene non deve essere riferibile necessariamente all'indagato, perché sussista il pericolo di protrazione della condotta criminosa o l'aggravamento delle conseguenze dannose del reato. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta, in relazione alla quale è stato ritenuto che, pur in presenza dei rimedi approntati dalla legge fallimentare, il pericolo di aggravamento consistesse nella definitiva perdita del bene alla funzione di garanzia per i creditori e nella difficoltà di recupero dello stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2000, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 15/11/2000
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 4721
3. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 32144/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN CO nato a [...] il [...].
avverso ordinanza tribunale di Alessandria del 02.05.2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore avv. A. Ferrari, sostituto dell'avv. C. Simonelli. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza confermava il decreto di sequestro preventivo - su beni di IN TO nel Comune di Andora - emesso dal gip del tribunale di Alessandria il 05.4.2000 nei confronti del medesimo IN, indagato - quale amministratore della società Strumenti Musicali sas fallita l'11.09.1998 - per bancarotta distrattiva.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 321 c.p.p. quanto alla competenza per l'adozione del provvedimento di sequestro, spettante al giudice di Novara in relazione al fallimento personale del IN. 2) Erronea applicazione di legge penale e fallimentare desumibile dalla stessa contestazione.
3) Violazione art. 321 c.p.p. per insussistenza dei presupposti riferiti alla disponibilità del bene ed al pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato.
Quanto alla competenza, ritiene in sostanza il ricorrente che il bene, appartenente al patrimonio personale dell'indagato, avrebbe potuto essere sequestrato dal giudice di Novara, questa essendo la sede del tribunale che aveva pronunciato - prima di ogni altro fallimento di società IN sas corrente in Novara, ai danni della cui procedura concorsuale sarebbe stata commessa la distrazione. La tesi è priva di sostanziale fondamento.
Anzitutto la questione della competenza va riguardata sotto il profilo strettamente penalistico.
L'art. 321 co. 1 c.p.p., con riferimento al "giudice competente per il merito" del reato contestato, rinvia alle norme della Sez. 3^ riguardanti la competenza per territorio.
L'art. 12 c.p.p. individuata alla lett. b) la connessione per "continuazione", che - in forza dell'art. 16 co. 1^ c.p.p. - influisce sull'individuazione della competenza per territorio, in ragione del reato di maggiore gravità.
Ora, poiché risulta dagli impugnati provvedimenti che le indagini vengono svolte dall'autorità giudiziaria di Alessandria, in relazione all'unitarietà della gestione di più società - facente capo sempre al IN - la cui "capogruppo" è rappresentata dalla "Promiscua spa" di Alessandria, la competenza ad emettere il decreto di sequestro preventivo correttamente è stata radicata presso il Gip di Alessandria.
Invero alla Procura della Repubblica di Alessandria, che procede in relazione al fallimento della "Promiscua spa", sono stati trasmessi i procedimenti penali riguardanti i fallimenti delle società "IN srl", "Strumenti Musicali sas", "IN srl - Aosta", dichiarati rispettivamente dai tribunali di Genova il 26.6.1998, di Vercelli l'11.9.1998, di Aosta il 03.9.1998. Il criterio della prevenzione (il primo fallimento - quello della IN sas - è stato dichiarato dal tribunale di Novara l'11.6.1998) deve cedere, ai sensi dell'art. 16 co. 1 c.p.p. a quello della maggiore gravità del reato.
Il richiamo alla giurisprudenza civilistica sull'art. 9 L.F., citata dal ricorrente, attiene strettamente alla procedura concorsuale, non alla competenza penale.
In base a tali considerazioni, deve concludersi che il Gip di Alessandria è competente nel merito per tutti i fatti penalmente rilevanti - ricollegabili a ciascuno dei fallimenti sopra indicati - e, dunque, ad emettere misura cautelare patrimoniale anche in relazione al fallimento della "Strumenti Musicali sas di Vercelli". Quanto al secondo motivo, dimentica il ricorrente che sul bene personale del socio accomandatario, illimitatamente responsabile, possono avvalersi - sia pure in linea gradata - anche i creditori della s.a.s., la cui insinuazione si intende estesa per intero anche nel fallimento del socio (art. 148 co. 3 L.F.).
La distrazione di un bene personale del socio illimitatamente responsabile riguarda in uguale misura il fallimento della s.a.s. La contestazione degli altri requisiti ex art. 321 c.p.p. - oggetto del terzo motivo - va del pari disattesa.
La "disponibilità" del bene sequestrato è fatto risalire all'indagato non a causa del suo diritto di abitazione, ma alla fittizietà dell'intestazione a "soggetti giuridici terzi" che cela il concreto potere dell'indagato.
Occorre comunque rilevare che "la libera disponibilita" non deve risalire (ex art. 321 co. 1 c.p.p.) necessariamente all'indagato, purché sussista sempre il pericolo di protrazione della condotta criminosa o l'aggravamento delle conseguenze del reato. Il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato può consistere - nell'ipotesi criminosa di bancarotta fraudolenta - nella definitiva perdita del bene alla funzione di garanzia per i creditori, o anche nella difficoltà di recupero pur usando i rimedi offerti dalla legge fallimentare.
Per concludere il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001