Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'obbligo del preventivo preavviso alla locale autorità di P.S. che grava sulla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, concerne non solo il tramutamento della dimora nello stesso comune o il suo trasferimento in altro, ma anche il temporaneo allontanamento dalla dimora medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato il quale, senza adempiere all'obbligo di preventivo avviso, si era recato in Comune limitrofo a quello in cui aveva fissato la dimora).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2014, n. 34134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34134 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 15/07/2014
Dott. DI TOMASSI Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 945
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 21568/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO BI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 5.3.2014 dalla Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 15.4.2013 dal Tribunale di Palermo, dichiarava AN BI responsabile del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, in relazione a condotte realizzate il 18 e il 28.7.2009, e lo condannava alla pena di quattro mesi di arresto.
A ragione, osservava che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che non integrasse il reato contestato l'allontanamento del AN dal Comune ove aveva fissato la sua dimora al momento dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale, sol perché la stessa non era accompagnata da obbligo di soggiorno. Con detta misura era stata infatti impartita all'imputato la prescrizione di non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità di P.S., sicché, in assenza di tale avviso, la circostanza che nelle due occasioni riportate in imputazione il AN fosse stato sorpreso in altri Comuni, lo rendeva responsabile dell'ipotesi contravvenzionale addebitategli.
2. Ha proposto ricorso il AN, a mezzo del difensore Ruta Salvatore, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione di legge e vizi di motivazione. Afferma che correttamente il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza del reato poiché al AN non era stato imposto alcun obbligo di soggiorno, per non ostacolare la sua attività lavorativa a Catania. E non avendo detto obbligo, nessun onere di comunicare suoi temporanei allontanamenti poteva essergli posto a carico. D'altronde con le condotte contestate il AN non aveva mutato dimora, ma si era solo momentaneamente allontanato;
cosa che per altro quotidianamente faceva anche per recarsi a lavorare a Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare manifestamente infondato.
Risulta dalla sentenza impugnata, e non è contestato dalla difesa, che all'atto dell'imposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, al AN era stato prescritto - in conformità a quanto previsto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5, comma 2, (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 3) per i soggetti sottoposti alla sola sorveglianza speciale indiziati di vivere con il provento di reati - di fissare la propria dimora, di farla conoscere all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima. L'imputato si è recato invece in Comuni limitrofi a quello in cui aveva fissato la dimora senza avere adempiuto all'onere di preventivo avviso.
E siffatta condotta realizza la contravvenzione contestata, giacché, secondo la univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la finalità delle prescrizioni di cui alla L. n. 1423 del 1956, artt. 5 e 9 consiste nel consentire la realizzazione della misura di prevenzione assicurando l'effettività della sorveglianza;
per conseguenza, l'obbligo del preventivo preavviso alla locale autorità di polizia, che incombe alla persona sottoposta alla misura di sorveglianza di pubblica sicurezza, concerne non solo il tramutamento della dimora nello stesso comune o il suo trasferimento in altro, ma anche il temporaneo allontanamento dalla dimora medesima (tra molte:
Sez. 1, n. 905 del 07/07/1995, Zuccaro, Rv. 202626; Sez. 1, n. 1209 del 29/11/1989, Cantarone, Rv. 183160; Sez. 1, n. 373 del 27/05/1980, Scardarmi, Rv. 147381).
3. Il ricorso deve, per tali ragioni, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2014