Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 656
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la negativa valutazione che il giudice di merito abbia compiuto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, attesi, da un canto, il carattere meramente ordinatorio del provvedimento (essendo il relativo potere decisorio riservato alla Corte costituzionale) e, dall'altro, la autonoma riproponibilità della stessa questione in ogni stato e grado di giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 656
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 656
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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