Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la negativa valutazione che il giudice di merito abbia compiuto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, attesi, da un canto, il carattere meramente ordinatorio del provvedimento (essendo il relativo potere decisorio riservato alla Corte costituzionale) e, dall'altro, la autonoma riproponibilità della stessa questione in ogni stato e grado di giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NS TT NG, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38, presso l'avv. Benito Panariti, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
PREFETTO di UDINE, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende per legge,
- controricorrente -
e
MINISTERO DELL'INTERNO,
- intimato -
avverso il decreto del tribunale di Udine del 4 dicembre 2000. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 18 febbraio 2002;
sentito l'avv. Panariti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 4 dicembre 2000 il tribunale di Udine ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino del Ghana Washington NS TE, entrato clandestinamente nel territorio nazionale, nei confronti del decreto del prefetto di Udine del 23 novembre 2000 con il quale è stata disposta la sua espulsione. Il tribunale, ritenuta la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale del d.
lg.vo n. 286 del 1998, ha affermato che nell'ambito del procedimento di impugnazione del decreto di espulsione non poteva essere valutata la legittimità del precedente provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno da parte del Questore di Udine, in quanto avverso tale provvedimento non era stata proposta tempestiva impugnazione davanti al giudice amministrativo.
Avverso il provvedimento del tribunale di Udine il NS TE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il prefetto di Udine. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale del d.lg.vo n. 286 del 1998, per contrasto con gli articoli 2 e 4 Cost., nella parte in cui non consente di potere ottenere la sanatoria della situazione di clandestinità nel caso in cui lo straniero, come nella specie, abbia ricevuto serie proposte di lavoro. Il ricorrente denuncia anche la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, dopo aver dato atto che oggetto dell'impugnazione è il decreto di espulsione, afferma che ragione del rigetto è la mancata tempestiva impugnazione del rifiuto di permesso di soggiorno.
In realtà, sostiene il ricorrente, la legge non prevede alcuna decadenza dal potere d'impugnazione del provvedimento di espulsione in conseguenza della mancata impugnazione del rifiuto di permesso di soggiorno.
Il ricorso non è ammissibile.
È costante orientamento di questa Corte che non può costituire motivo di ricorso per Cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla corte costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. È peraltro anche pacifico che, tuttavia, si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l'impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato della norma giuridica la cui costituzionalità è contestata. Peraltro, anche così intesa, la questione sollevata dal ricorrente è assolutamente generica e come tale non può costituire oggetto di esame in questa sede. Quanto al secondo profilo della censura, deve rilevarsi che il tribunale di Udine non ha affatto affermato che il ricorrente era decaduto dal potere di impugnare il decreto di espulsione per non avere tempestivamente impugnato il precedente provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno, ma ha solo ritenuto infondato il motivo d'impugnazione fondato sull'illegittimità del decreto del questore, illegittimità che, ad avviso del tribunale non poteva essere apprezzata, stante la definitività del provvedimento e l'impossibilità di disapplicazione in via incidentale.
La censura del ricorrente, pertanto, non è diretta nei confronti della effettiva ratio decidendi e, come tale, non è ammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prenotate a debito e degli onorari che si liquidano in euro 500,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003