Sentenza 25 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 010 05 / 0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUUREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N.19702/98 Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Cron.2120 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Ud. 20/11/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COME Richiesta copla studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. _ sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 25 GEN. 2001 MA TA, elettivamente domiciliato in Roma, IL CANCELLIERE viale Mazzini n.55, presso l'avv. Lucio Grillo, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Antonino Battaglia d'Asaro; - ricorrente
contro
TERRUSO BARBARA, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. La Farina n.13/A, presso l'avv. Vincenzo Gianbruno, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
سار - intimata - avverso la sentenza del Tribunle di Termini Imerese n. 4760 309 del 21 aprile-25 giugno 1998, RGAC 81 del 1998, cron. 3602; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. L. Grillo per delega avv. D'Asaro; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 21 aprile-25 giugno 1998, il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'appello proposta da RO AE avverso la sentenza n.184 del 26 novembre-12 dicembre 1997 del locale Pretore, che aveva dichiarato la nullità (ex art. 414 n. 4 codice di procedura civile) del ricorso introduttivo depositato il 15 febbraio 1995, con il quale lo stesso aveva richiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con SA PO SO, madre di RA SO, mancando del tutto la "esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fondano le domande del ricorrente" non essendo, tra i l'altro, state precisate né la qualifica del RO, né l'orario di lavoro seguito nei circa trenta anni di dedotto lavoro subordinato. Avverso tale decisione il RO propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. La SO ha depositato note difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 414 n.4 codice di procedura civile, rilevando che il ricorso conteneva tutti gli elementi ed i requisiti prescritti da tale norma, necessari per l'individuazione della causa " petendi” e del "petitum". Infatti, nel ricorso introduttivo erano dettagliatamente elencate le mansioni attribuite nel corso degli anni al RO e la retribuzione percepita, con la specificazione della qualifica regolarizzazione attribuita nella (parziale) previdenziale: bracciante agricolo. erano, invece, stati indicati gli orari di Non lavoro per l'oggettiva impossibilità di fornire indicazioni al riguardo, in relazione alle mansioni svolte nel lungo periodo di lavoro prestato. Osserva il Collegio: il ricorso è infondato. La valutazione della sufficienza о meno delle indicazioni del ricorrente in rapporto alle prescrizioni di cui all'art. 414 nn.3 e 4 codice di procedura civile circa l'obbligo della determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo riservata (salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi di motivazione) al giudice del merito. Tuttavia, il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti da tali disposizioni 4 -che non possano essere individuati neppure attraverso l'eame complessivo dell'atto- è affetto da nullità insanabile, non potendo, in particolare, configurarsi sanatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 codice di procedura civile (raggiungimento dello scopo), nell'ipotesi della costituzione del convenuto e restando altresì escluso che la detta nullità rilevabile d'ufficio, malgrado la rinuncia alla relativa eccezione da parte del convenuto medesimo e preclusiva del merito- possa essere superata in virtù dell'esercizio, da parte del giudice, dell'attività prevista dal primo comma dell'art. 421 codice di procedura civile come ricordato dal Tribunale nella sentenza impugnata- atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplici "irregolarità" (Cass. 4 aprile 1991 n. 3510, cfr. anche Cass. 19 febbraio 1991 n.1740, Cass. S.U. 2 giugno 1993 n. 6140, Cass. 30 dicembre 1994 n. 11318, 29 gennaio 1999 n. 817). Detta nullità opera pregiudizialmente, con l'ulteriore conseguenza che sebbene il convenuto, oltre ad eccepire tale nullità, abbia anche contestato nel merito la fondatezza della pretesa, il giudice deve comunque pronunciare 5 l'inammissibilità della domanda e non già rigettarla nel merito (Cass. 15 giugno 1991 n. 6778, 11 giugno 1988 n.4018). Cass. 30 dicembre 1994 n. 11318 precisa che la nullità deve essere, invece, esclusa quando l'attore, nel chiedere spettanze retributive, abbia indicato i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientamente le proprie difese. Nel ricorso introduttivo in primo grado, il RO ha affermato dapprima di avere provveduto alla coltivazione diretta del fondo, assumendo poi di avere curato l'amministrazione del fondo stesso, provvedendo all'assunzione della manodopera giornaliera necessaria per la coltivazione del fondo stesso (attivato integralmente ad aranceto). Non ha mai indicato l'orario di lavoro seguito. In pratica, nel ricorso al Pretore del lavoro manca qualsiasi specificazione sia dell'orario di lavoro che delle concrete mansioni svolte dal RO in tutto il trentennio, dal 1957 al 1986. In tale h situazione, ad avviso del Collegio, non sufficiente un semplice conteggio delle differenze retributive reclamate a sanare tale nullità. Nel caso di specie non viene denunciato alcun vizio 6 di motivazione, poiché il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura del contenuto introduttivo, osservandocomplessivo del ricorso solo che la quantificazione in termini monetari - a suo avviso posto il delle richieste avrebbe condizioni di formulare convenuto in esaurientemente le proprie difese. Con accertamento che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici o errori giuridici, invece i giudici di appello hanno escluso- sulla base di una analisi non formale e complessiva del contenuto del ricorso introduttive-ogni possibilità di individuare con certezza l'oggetto del giudizio, in mancanza di qualsiasi specificazione del "petitum" e della " 'causa petendi". Osserva il Collegio che a ben guardare- la mancanza dei requisiti essenziali di legge si ricava dagli stessi scritti difensivi del RO, nei quali implicitamente si ammette l'impossibilità di fornire elementi di fatto utili a precisare i contenuti delle domande avanzate, ricordando le oggettive difficoltà di provare la quantità di lavoro e l'orario di lavoro effettivamente svolto in tutto l'arco del rapporto di lavoro, protrattosi per oltre trenta anni. 7 Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. branium funghini Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I oggi, 25 GEN. 2001 D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T . M DL LABORATORE T L R , . O E R CANCELLERIA A A B ' N P S I L E L D 3 P E S 7 A - I D 8 T N I - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I I D G A E A , G D O E O E T R L T T T I S N I R A E I L G S D L E E R E O D • 8