Sentenza 20 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di recesso dal contratto di appalto di opere pubbliche ex art. 345 della legge 2248 all. F del 1865, il principio secondo il quale la pubblica amministrazione recedente può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti regolarmente solo con l'emanazione di un provvedimento di "fermo amministrativo" ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (con la conseguenza che, ove tale provvedimento non sia stato emanato, il giudice ordinario, adito dall'appaltatore per ottenere il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti, può legittimamente condannare l'amministrazione stessa al pagamento del dovuto) non si applica all'ipotesi in cui sia contestata, da parte della P.A., la stessa regolarità e consistenza delle opere compiute, sì che, in tal caso, nessun formale provvedimento di "fermo" si appalesa necessario, essendo, per converso, demandato ad un'autonomo accertamento da parte dell'autorità giudiziaria eventualmente adita la verifica dell'imputabilità della lamentata sospensione (anche ai fini di una pronuncia sulla spettanza degli interessi) all'Amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA A.S.E. APPALTI STRADE EDILIZIA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso l'avvocato ANGELO CLARIZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'Avvocato GESUALDO ANTONIO PALA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1607/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Clarizia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Pala che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 1995 la s.r.l. ASE Appalti Strade Edilizia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia il Comune di Civitavecchia al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute per i lavori effettuati in esecuzione di tre contratti di appalto stipulati con detto ente il 25 maggio 1981 (n. 107 bis e 108 bis) ed il 10 dicembre 1981 (n. 205), aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona industriale, nonché del mancato utile nella misura del 10% per lavori non potuti eseguire, ai sensi dell'art. 345 della legge n. 2248 all. F del 1865, in relazione al contratto da ultimo indicato, con la conseguente condanna del Comune al pagamento della somma complessiva di L. 1.775.112.450, comprensiva della rivalutazione monetaria.
Costituitosi il convenuto, il quale tra l'altro sosteneva che aveva dovuto rescindere i primi due contratti perché era pendente un processo penale a carico del procuratore e dell'amministratore unico della s.r.l. ASE, nonché del capo dell'ufficio tecnico del Comune e del direttore dei lavori per fatti attinenti all'esecuzione dei contratti stessi, che la rescissione del contratto n. 205 era stata decisa su richiesta della stessa società, impossibilitata ad eseguire l'opera a causa di tali vicende, e che il ritardo nei pagamenti era stato determinato dalla necessità di attendere l'esito di quel giudizio, con sentenza del 20 - 26 febbraio 1998 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Comune al pagamento degli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962 sulle somme liquidate all'attrice il 30 agosto 1995, a decorrere dal 6 febbraio 1993, respingeva le altre domande e compensava le spese processuali.
Proposto appello dalla s.r.l. ASE, con sentenza del 22 aprile - 24 maggio 1999 la Corte di Appello di Roma rigettava l'impugnazione, osservando che correttamente il primo giudice aveva fatto decorrere gli interessi richiesti dal 6 febbraio 1993, giorno in cui era divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di Appello di Roma di assoluzione di tutti i soggetti coinvolti dalle imputazioni di falso ideologico in atto pubblico e di truffa aggravata in relazione all'esecuzione di parte dei lavori appaltati, onde il ritardato pagamento fino a tale data non poteva essere attribuito al Comune. Rilevava al riguardo la Corte di merito che gli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962 fissano la decorrenza degli interessi alle scadenze stabilite dall'art. 33 qualora il certificato di pagamento non sia stato emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile all'amministrazione, e che nella specie l'incidenza del processo penale in corso sull'entità del corrispettivo dovuto aveva impedito all'ente territoriale di autorizzare il pagamento dei lavori, senza che fosse necessario - come sostenuto dall'appellante - alcun provvedimento amministrativo di "blocco" o cautelare dell'autorità giudiziaria. Aggiungeva che il Comune aveva in ogni caso deliberato il 9 luglio 1984 il recesso, ai sensi dell'art. 345 della legge n. 2248 all. F del 1865, dei contratti n. 107 bis e 108 bis oggetto dell'indagine penale.
Osservava altresì che il Tribunale aveva altrettanto correttamente rigettato la domanda di condanna al pagamento del 10% sull'importo dei lavori non eseguiti di cui al contratto n. 205, ai sensi del richiamato art. 345, atteso che nella specie detto contratto era stato sciolto non già ad iniziativa e con atto unilaterale del Comune, ma per mutuo consenso, senza previsione di alcun corrispettivo, così come aveva legittimamente respinto la domanda di rivalutazione monetaria, essendo questa ricompresa negli interessi riconosciuti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. ASE deducendo - sei motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Civitavecchia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 345 della legge n. 2248 all, F del 1865, erronea e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la domanda di pagamento degli interessi legali e moratori e della rivalutazione formulata in primo grado si fondava sul disposto dell'art. 345 l. n. 2248 all. F del 1865, avendo il Comune provveduto alla rescissione di tutti e tre i contratti in oggetto, e per aver erroneamente affermato la non imputabilità. del ritardo all'Amministrazione con riferimento agli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962, non applicabili nel caso di rescissione unilaterale del contratto da parte della P.A.: si rileva al riguardo che il richiamato art. 345 configura una fattispecie legale perfetta, che prevede un diritto eccezionale a favore della stazione appaltante e predetermina le conseguenze del suo esercizio, con esclusione di ogni sindacato sulle ragioni determinative di siffatta scelta, ponendo a carico dell'Amministrazione l'obbligo di corrispondere al momento del recesso le somme spettanti per i lavori eseguiti, quelle corrispondenti al valore dei materiali utili esistenti in cantiere e l'indennizzo per le opere non eseguite.
Si aggiunge che comunque l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'amministratore unico e gli accertamenti dell'autorità giudiziaria penale non costituivano ragioni idonee a giustificare il ritardo nei pagamenti, in difetto di sequestro da parte del giudice penale o di fermo amministrativo da parte del Comune. Si rileva al riguardo che il blocco dei pagamenti può essere disposto solo a seguito di completa istruttoria che dia conto della ponderazione degli interessi coinvolti, anche al fine di consentire il sindacato del giudice competente sul provvedimento emesso, non essendo ammissibile l'adozione implicita da parte della P.A. di misure cautelari.
Si prospetta ancora difetto di motivazione nel punto in cui si è fornita una giustificazione all'indebito differimento dei pagamenti sulla base di una distorta interpretazione degli artt. 35 e 36 e senza alcun riscontro con la scelta operata dal Comune. Il motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni. Va innanzi tutto disatteso il primo profilo di censura, diretto a contestare la qualificazione della domanda fornita dalla sentenza impugnata, nell'assunto che la pretesa dedotta in giudizio traeva specifico fondamento e compiuta disciplina nell'art. 345 della legge del 1865 n. 2248 all. F, una volta intervenuta la rescissione da parte del Comune dei tre contratti intercorsi tra le pani. Correttamente invero il giudice di merito ha interpretato la domanda proposta come diretta ad ottenere, sulla base ed a seguito del versamento a saldo di tutte le somme dovute per i lavori svolti in esecuzione dei tre contratti intercorsi tra le parti, la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962, specificamente richiamati nell'atto introduttivo del giudizio, assumendo il dedotto ritardo nei pagamenti come ragione giustificatrice della pretesa e la prospettata rescissione dei contratti stessi come mero dato storico cui era seguito il pagamento del saldo dei lavori effettuati. La ricorrente non può pertanto essere seguita nel suo tentativo di identificare il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio nell'avvenuto recesso da pane del Comune ai sensi del richiamato art. 345 - dalla cui applicazione secondo l'assunto conseguirebbero effetti a lei più favorevoli - con una evidente immutazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia.
Per quanto attiene agli altri profili di censura contenuti nel motivo di ricorso in esame, rileva la Corte che la sentenza impugnata, una volta correttamente identificato il fatto giuridico posto a fondamento della domanda, ha coerentemente proceduto all'accertamento se fosse configurabile un ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento imputabile alla P.A., in puntuale applicazione dell'art. 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962 (e non anche dell'art. 35 dello stesso d.p.r., erroneamente richiamato vertendosi in ipotesi di ritardo nel pagamento delle rate di saldo), postulando detta norma, ai fini della liquidazione degli interessi, la verifica che l'emissione del titolo di pagamento sia ritardata oltre il termine previsto "per motivi attribuibili all'amministrazione".
All'esito di tale accertamento la pronuncia impugnata ha rilevato, fornendo una motivazione congrua e non suscettibile di censure, che la pendenza del processo penale costituiva valida ragione per sospendere i pagamenti, tenuto conto che detto giudizio riguardava ipotesi di reato attribuite al procuratore della ASE s.r.l., al suo amministratore unico, al capo dell'ufficio tecnico comunale ed al direttore dei lavori in ordine a false attestazioni nei S.A.L. dei volumi di scavo, con evidente incidenza sull'entità del corrispettivo dovuto, e che soltanto la pronuncia definitiva del giudice penale avrebbe consentito con certezza di definire la posizione debitoria dell'ente appaltante.
Nè merita censura il convincimento espresso nella medesima sentenza circa la non necessità di un provvedimento formale di fermo amministrativo o di sequestro giudiziario ai fini della legittimità del ritardo, atteso che la norma richiamata ed applicata, disciplinando compiutamente la materia, rimette ad un autonomo accertamento, ai fini della spettanza degli interessi, la verifica della imputabilità del ritardo stesso all'Amministrazione. Non appare peraltro utile alla ricorrente invocare in contrario la pronuncia di questa Suprema Corte n. 5257 del 1984, che nell'affermare che la pubblica amministrazione può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti solo con l'emanazione di un provvedimento di "fermo amministrativo" ai sensi dell'art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 ha fatto specifico riferimento all'ipotesi di "lavori eseguiti regolarmente", del tutto difforme dalla fattispecie in esame, in cui si poneva in discussione la stessa regolarità e consistenza delle opere compiute. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 345 della legge n. 2248 all. F del 1865, omissione e insufficienza di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha negato il diritto all'indennizzo di cui alla norma richiamata erroneamente ritenendo che il contratto n. 205 fosse stato sciolto per mutuo consenso e non tenendo conto che - come evidenziato nel corrispondente motivo di appello - la delibera di recesso, pur richiamando incidentalmente la lettera dell'impresa in data 18 ottobre 1984, si profilava come meramente consequenziale al recesso ai sensi dello stesso art. 345 già operato dal Comune dai contratti n. 107 bis e n. 108 bis, non considerando inoltre che ai fini del riconoscimento dell'indennizzo previsto da detta disposizione è sufficiente che la P.A. si sciolga dal rapporto con un provvedimento amministrativo, come nella specie era avvenuto, e che la lettera dell'impresa non poteva assumere il valore di rinuncia all'indennizzo per i lavori non eseguiti, ma esplicava i suoi effetti solo nel peculiare procedimento previsto dall'art. 30 del d.p.r. n. 1063 del 1962, puntualmente richiamato nella missiva stessa. Si aggiunge che l'art. 345 avrebbe dovuto ritenersi comunque applicabile, in quanto norma di rango superiore al citato art. 30.
Il motivo è infondato. Ed invero la Corte di Appello ha accertato, fornendo congrua ed adeguata motivazione, che la delibera di rescissione del contratto n. 205 era stata adottata a seguito di espressa richiesta dell'appaltatore contenuta nella lettera del 18 ottobre 1984 e che tale circostanza valeva di per se ad escludere la configurabilità di una risoluzione unilaterale ai sensi dell'art. 345. Quello compiuto dalla Corte territoriale è chiaramente un accertamento in fatto, non suscettibile di riesame in questa sede attraverso l'inammissibile rilettura prospettata dalla ricorrente della documentazione acquisita nella fase di merito. Con il terzo motivo, denunciando omissione di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha omesso ogni verifica circa la congruità sotto il profilo temporale e quantitativo del blocco dei pagamenti da parte del Comune, pur sollecitata con uno specifico motivo di appello, mancando in particolare di esaminare se sussistesse l'obbligo dell'ente di rimuovere gli effetti del blocco almeno dal 1986, quando era intervenuta la sentenza di primo grado di assoluzione dell'amministratore unico della società, tenuto anche conto che era stata iscritta ipoteca sui beni del procuratore della stessa società, assolto solo in grado di appello.
Il motivo è infondato. Ed invero la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente ritenuto che la già richiamata incidenza del processo penale, resa evidente dalle specifiche imputazioni a carico dei soggetti coinvolti, sull'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, e quindi sull'entità del corrispettivo dovuto, imponesse di considerare giustificato il ritardo del Comune nel pagamento del prezzo, e che pertanto soltanto la definizione di quel giudizio in senso favorevole a tutti gli imputati (tra i quali lo stesso direttore dei lavori) avesse reso non più necessario il blocco dei pagamenti: a fronte di tale motivato apprezzamento le circostanze delle quali la ricorrente denuncia il mancato esame si profilano prive del necessario requisito di decisività. Con il quarto motivo, denunciando omissione di valutazione su un punto essenziale della controversia, si sostiene che la sentenza impugnata ha completamente omesso di esaminare le deduzioni dell'appellante secondo le quali, una volta rimosse le cause della sospensione dei pagamenti, gli interessi dovevano comunque essere corrispostì a far data dalla emanazione delle delibere di rescissione dei contratti, trattandosi di somme di pertinenza dell'appaltatrice che nelle more del blocco avevano prodotto interessi.
Ai fini del rigetto del motivo così sintetizzato, che tende nuovamente a porre in discussione, invocando il principio della naturale capacità del danaro di produrre frutti, le conseguenze del ritardo nel pagamento delle somme dovute, soccorrono le medesime osservazioni svolte nel disattendere il primo motivo di ricorso, trovando il ritardo nel pagamento delle rate di saldo da parte della P.A. compiuta disciplina nell'art. 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962. Con il quinto motivo, denunciando violazione delle norme in tema di risarcimento del danno, errata e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962 e dell'art. 1224 c.c., omissione di pronuncia su un punto essenziale della controversia e difetto di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata, respingendo la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni perché tale risarcimento sarebbe ricompreso negli interessi riconosciuti ai sensi degli artt. 35 e 36, da un lato è incorsa in ultrapetizione, in quanto la censura sul punto era diretta unicamente ad accertare se i documenti prodotti dall'attrice fossero idonei a provare il maggior danno, dall'altro lato ha commesso un errore di diritto, atteso che le norme suindicate non escludono la risarcibilità del maggior danno ove sia provato che l'appaltatore ha subito un maggiore pregiudizio in forza del blocco e comunque del ritardo nei pagamenti. La censura è infondata, in entrambe le articolazioni in cui si articola. Quanto al primo rilievo, va osservato che nessun vizio di ultrapetizione è ravvisabile nella pronuncia impugnata nel punto in cui, esaminando il motivo di appello relativo al rigetto della domanda di rivalutazione monetaria del credito e correggendo la motivazione resa al riguardo dal primo giudice, ha affermato che detta rivalutazione non spettava non già per la mancata prova della sussistenza del maggior danno, ma per la diversa ragione che tale maggior danno doveva ritenersi ricompreso per legge nella liquidazione degli interessi.
Con tale affermazione peraltro la Corte di Appello ha puntualmente applicato una norma di diritto, onde anche la seconda doglianza espressa nel motivo in esame deve considerarsi infondata. Ed invero con recente sentenza n. 9653 del 2001 le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto formatosi sul punto nella giurisprudenza di questa sezione, affermando il principio che il debito per interessi, anche nell'ipotesi in cui sia stata adempiuta l'obbligazione principale, non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi di mora, nonché al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., derogabile solo dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di danaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962. L'attualità e l'autorità del precedente consentono il mero richiamo alle argomentazioni svolte in detta pronuncia. E poiché nella specie non si pone alcuna questione in ordine all'applicabilità dell'art. 1283 c.c., concernendo il motivo di ricorso unicamente la pretesa di rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno, correttamente disattesa dalla sentenza impugnata, il motivo deve essere respinto.
Con il sesto motivo, denunciando carenza di motivazione, si deduce che la Corte di Appello non ha in alcun modo esaminato le ragioni per le quali si era censurata la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, limitandosi a confermare senza alcun supporto argomentativo detta compensazione.
Anche tale motivo va respinto. La Corte di Appello ha invero espressamente preso in esame il motivo di gravame relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, affermando con motivazione sintetica, ma adeguata, non palesemente illogica e quindi non suscettibile di censure in questa sede, che detta compensazione trovava ragione nella peculiarità della fattispecie esaminata. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
La ricorrente va pertanto condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 265.800, oltre L. 15.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2002