Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2439
CASS
Sentenza 20 febbraio 2002

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In tema di recesso dal contratto di appalto di opere pubbliche ex art. 345 della legge 2248 all. F del 1865, il principio secondo il quale la pubblica amministrazione recedente può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti regolarmente solo con l'emanazione di un provvedimento di "fermo amministrativo" ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (con la conseguenza che, ove tale provvedimento non sia stato emanato, il giudice ordinario, adito dall'appaltatore per ottenere il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti, può legittimamente condannare l'amministrazione stessa al pagamento del dovuto) non si applica all'ipotesi in cui sia contestata, da parte della P.A., la stessa regolarità e consistenza delle opere compiute, sì che, in tal caso, nessun formale provvedimento di "fermo" si appalesa necessario, essendo, per converso, demandato ad un'autonomo accertamento da parte dell'autorità giudiziaria eventualmente adita la verifica dell'imputabilità della lamentata sospensione (anche ai fini di una pronuncia sulla spettanza degli interessi) all'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2439
    Data del deposito : 20 febbraio 2002

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