Sentenza 10 luglio 2013
Massime • 1
Il reato di porto abusivo di arma impropria non può ritenersi assorbito in quello di tentato furto aggravato dall'effrazione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il concorso di reato, con riferimento al porto di un "palanchino" utilizzato per sfondare una vetrina di un negozio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2013, n. 33384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33384 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/07/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 1174
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 33235/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CO IC, nato il [...];
avverso la sentenza n. 1945/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 12/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 10/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 marzo 2012 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del 25 luglio 2011 del Tribunale di Messina, che, all'esito del giudizio abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa, aveva dichiarato De AR NI colpevole di tutti i reati ascrittigli (tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, evasione dalla propria abitazione, danneggiamento, porto ingiustificato di un "palanchino" e guida senza patente), commessi in Messina il 27 giugno 2011 mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e, ritenuta assorbita la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. (contestata al capo f) nel reato di tentato furto aggravato (contestato al capo a), riconosciute le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e applicata la riduzione per il rito, l'aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre alla confisca di quanto in sequestro.
La Corte, che condivideva le valutazioni del primo Giudice in merito all'affermazione della responsabilità penale, neppure contestata dall'imputato, riteneva infondata la richiesta di assorbimento del reato di porto del "palanchino", di cui al capo g), nel reato di tentato furto di cui al capo a), trattandosi di fattispecie autonome che potevano concorrere tra loro, e riteneva il trattamento sanzionatorio equo e proporzionato alla gravità dei fatti e alla personalità dell'appellante e il chiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva precluso dalla gravità dei fatti e dai precedenti penali.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge ed erroneità e mancanza della motivazione in relazione al reato di porto del "palanchino", contestato ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4 poiché l'esclusione dell'assorbimento di detto reato in quello di tentato furto, che è in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità sul punto, non considera che con riguardo al tentato furto è stata contestata l'aggravante della violenza sulle cose "colpendo (il vetro antisfondamento) con un palanchino che portava con sè". CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L'affermazione della Corte di merito che il reato di porto del "palanchino", contestato al capo g) ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4 non può ritenersi assorbito nel reato di furto aggravato, contestato al capo a), per l'autonomia delle fattispecie che possono concorrere tra loro, è del tutto corretta in diritto per la esatta operata interpretazione delle norme giuridiche applicate e dei principi di diritto in materia.
3. Questa Corte, intervenendo con riguardo a fattispecie analoga, ha già condivisibilmente affermato che, in tema di armi improprie, la L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2 prevede quale reato autonomo il porto di strumenti che, pur non essendo considerati dal legislatore espressamente come armi da punta o da taglio, sono tuttavia chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alle persona, e ha puntualizzato che tali oggetti non possono farsi rientrare, quali strumenti di effrazione, nell'ambito della circostanza aggravante prevista per il furto dall'art. 625 c.p., n. 2, poiché questa non presuppone necessariamente l'uso di quegli strumenti o attrezzi la cui detenzione o il cui porto sono previsti quali reati autonomi (Sez. 2, n. 10250 del 12/04/1983, dep. 30/11/1983, Spataro, Rv. 161470).
Tale esatto principio di diritto è anche coerente alle esigenze di determinatezza e tassatività che si pongono con riferimento "all'ordinamento penale complessivamente considerato", come riaffermato da questa Corte, che, pronunciandosi a sezioni unite in tema di concorso tra il delitto di ricettazione e il delitto previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter (Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, dep. 23/12/2005 Marino, n. m. sul punto, conforme Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, dep. 08/03/2013, T. e altro, Rv. 255174), ha rimarcato che i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo perché l'inciso finale dell'art. 15 cod. pen. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalie singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l'applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria, ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili ... I giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di un norma penale".
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2013