Sentenza 18 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 67752 REPUBBLICA ITALIANA IN NON024 28 /03 LA CORTE SU Oggella TRIBUTI CONTENZIOSO SEZIONE TRIBUTARIA RICORSO PER CASSAZIONE LEGITTIMAZIONE PASSIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente R.G.N. 1375/00 Cott. Brunc - DOLL. Mario CICALA Consigliere AMARI Consigliere Cron. 5502 Dot. Eugenio Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER MERONE - Rel. Consigliere Ud.20/06/02 Dott. Antonio ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67752 sul ricorso proposto da: BI ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE FORGIONE, diteso dagli avvocati SALVATORE VETERE, GIANFRANCESCO VETERE, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 2851 nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD COSENZA;
intimato avverso la sentenza n. 99/99 della Commissione tributaria regionale di CATANZARO, depositata il 26/07/90, udila la relazione della causa svolta nella pubblico ucienza del 20/06/02 lal Consiglierc Dott. Antonio MERONE;
ucito il P.M. jn persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso.
1. Fatto 1.1. Il sig. AB IE, rappresentato e di- come in atti, ricorre contro "l'Ufficio Distret- tuale delle Imposte Directe di Cosenza", per la cassa- zione della sentenza specificata in epigrafe. Da 1.2. Τη fatto, il AR è rimasto soccombente, nei precedenti gradi di merito, in relazione alla impu- grazione degli avvisi ai accertamento IRPEF relativi agli anni 1986, 1987 Ё 1988. Ricorre dinanzi a questa Corte prospertando due molivi.
1.3. L' Avvocatura Generale dello Stato, per il Mi- nistero delle Finanze, resiste con controricorso.
2. Diritto 2.1. Il ricorso, è inammissibile in quanto proposto contro "1' Officio Distrettuale delle imposte Diretto passivadi Cosenza", soggetto privo di legittimazione dinanzi a questa Corte.
2.2. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, ii corso per cassazione, proposto nei confronti dell'ufficio territoriale, anziché del Mini- stero delle Finanze, è inamissibile, per non risultare notificato ad alcun legittimo contraddittore, in quanto 'ufficio periferico dello stesso Ministero e privo di soggettività esterna. La soluzione, negativa per i l contribuer , è imposta dal rilievo che la legitimatio ad causam e quella ad processum, autonomamente fissaze dal d.lgs. 546/1992 (arg. art. 1, comma 2), negli art:. 10 e 11, соп riferimento per quanto in questa sede interessa all'ufficio del Ministero delle finanze che ha emanato l'atto impugnato o nor ha emesso l'atto ri- chiesto (ovvere all'ufficio sovraordinato), alliene esclusivamente al "processo dinanzi alle commissioni tributarie". Invece, i ricorso per cassazione restando dalle regciato col procedimento chc nc consegue nome generali (v. arl. 62, comma 2, d.lgs. 546/92), dev'essere proposto nei confronti del Ministro in cari- 34 In tema di contenzioso tributario, il ricorso ca. per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione tributa- zia regionale è inammissibile se proposta nei confron- ti dell'Ufficio finanziario periferico autore dell'ac- certamento impugnato, dovendo invece essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del Mini- stero de_le Finanze e allo stesso notificato presso 1'Avvocatura Generale dello Stato. Ne consegue che, attenendo l'erronea individuazione nel ricorso del sog- getto contro il quale l'impugnazione è proposta al- L'esercizio dell'azione, [101 solamente alla concreta instaurazione del contraddittorio, le conseguenze de l vizio che inficia l'atto non possono essere influenza- te dalle modalità della notificazione, a=to discinto e logicamente successivo. E pertanto non incide sul- la valutazione del vizio dell'impugnazione il fatto che in causa dell'Uffi- la notificazione della chiamata (come nella specie) cio periferico sia stata esequila - organo domi - presso 'Avvocatura Generale dello Stalo la quale non e' le- ciliazario ex lege dci Ministro r gittimata a partecipare al giudizio né in rappresen- tanza dell'Ufficio periferico effettivamente, benche erroneamente chiamato, né in rappresentanza del Mini- sterc delle Finanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto. Nella Maleria del contenzioso tributario, infatti, neppure può invocarsi il carattere finanziaria, avendo il unitario del 'amministrazione d logislatore operato la acelta, opposta, della valoriz- zazione della autonomia amministrativa degli uffici pe- riferici ne i gradi di merito del giudizio" (Cass. 1099/2002; conf. 657/2000, 8714/2001, 13730/2001).
2.3. Peraltro, non "possono riconnettersi effetti sananti å'la costituzione in giudizio dell'amministra- zione delle finanze, perché, nel caso, il vizio del- :זן mpugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (ufficio periferico anziché ministero), priva di soggettivita' esterna per quanto attiene ai giudizio di cassazione, e non riguarda la sola notificazione. Va al riguardo sottolincato chc. mentre per l'atto requisiti formali pre- di appello possono distinguersi visti a pena di inammissibilità e requisiti previsti pena di nullità, per il ricorso per cassazione il legi slatore ha scello, realizzando una noLevoie semplifica- zione, di prevedere tutti i requisiti di forma necessa- ri а pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio" (Cass. 217/2002; conf. 8714/2001, 13730/2001).
2.4. Conseguentemente, i l ricorso Vä dichiarato inammissibile. Stimasi equo compensare le spese, Zenuto conto del fatto che nemmeno La sessa parte vittoriosa ha rilevato la causa di inammissibili:À.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso Ё com- pensa le spese. Così deciso in Roma il 20 Il Consigliere estensore idr. Antoni Merone) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.8 FFD 2003 IL/CANCELLIERE C1 Amajda CasaHidd giugno 2002. Il Presidente. (dr.Bruno Bruno Saccucci) derive IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano