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Sentenza 12 marzo 2026
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 9512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9512 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDALA' RI AN, nato a [...] il [...], rappresentato ed assistito dall'avv. Ignazio Vicari - di fiducia, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 10/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella, letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, lette le conclusioni a firma Avv. Vicari, datate 11/02/2026 con le quali si insiste nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 10/06/2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo emessa in data 05/12/2023 di condanna, all'esito di rito abbreviato, di RI AN AL per il reato di truffa aggravata e ha dichiarato in esso assorbito quello di indebita percezione del reddito di cittadinanza per avere AL dichiarato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9512 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/02/2026 falsamente nella richiesta di reddito di cittadinanza di risiedere da solo e non con la madre, percettrice di pensione;
indicazione quest'ultima determinante ai fini dell'erogazione e quantificazione del beneficio, con conseguimento di un profitto di circa diciannovemila euro, commesso in Palermo dal 16/04/2019 al 27/09/2022. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi con i quali si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto tre profili. 2.1. Con il primo motivo, in merito alla sussistenza dei reati contestati, si assume che la sentenza impugnata non avrebbe risposto al motivo di appello inerente all'antecedenza della residenza dell'imputato presso l'indirizzo indicato nella domanda di r.d.c. rispetto alla data di quest'ultima, nella quale era comunque, previsto, secondo la difesa, che si indicasse la residenza e non il domicilio. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce l'avvenuta abrogazione del reato contestato di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 a far data dall'i gennaio 2024 per effetto dell'art. 1 comma 318 della legge 29 dicembre 2022, ossia della legge che ha introdotto il "reddito di inclusione" di cui all'art. 8 d.l. 48 del 2023, con impossibilità di ravvisare continuità normativa tra le due fattispecie per eterogeneità strutturale tra le stesse;
sarebbe inoltre irragionevole la deroga al principio di retroattività della norma penale prevista dall'art. 13, comma 3, del d.l. 48 del 2023 ove prevede che "al beneficio di cui all'art. 1 del d.l. 29 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per fatti commessi sino al dicembre 2023". 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 640 - bis cod. pen., osservando che si contesta la condotta di mero silenzio (omissione .di informazioni) è inidonea ad integrare gli artifici e raggiri, anche alla luce del carattere automatico dell'erogazione del contributo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale - ad onta della denunciata "assoluta mancanza di motivazione" - ha puntualmente confutato le deduzioni difensive sulla pregressa residenza dell'imputato, spiegando che quest'ultimo ha confermato il luogo di residenza nella compilazione della richiesta del beneficio (in cui, asserisce la difesa, è richiesta la residenza e non il domicilio), non solo nello spazio contrassegnato come "residenza", ma anche nella casella relativa all'indicazione della "casa di abitazione" (p. 2 sentenza). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore 2 logico o giuridico determinato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3.2. Con riguardo agli altri due motivi, va preliminarmente affermato come le Sezioni Unite abbiano chiarito che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo 'al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen, ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità e quindi di inammissibilità del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un'utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (v. p. 30 Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Fidelbo, Rv. 280027). 3.2.1. Premesso ciò, in ordine al secondo motivo, va ad ogni buon conto ribadito il principio già chiarito da questa Corte di legittimità secondo cui l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel fare salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici (reddito di inclusione) per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez.3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv.285964 - 01). Ne discende la manifesta infondatezza della doglianza, in quanto le condotte contestante, alla luce del suesposto principio, continuano ad avere rilevanza penale. 3.2.2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi, osservando che "l'imputato ha attuato una serie di condotte volte a trarre in inganno l'ente erogatore... ha infatti deliberatamente non mutato la propria residenza, così risultando vivere da solo [...] e non anche con altre persone come di fatto accadeva: la dichiarazione mendace è stata cioè accompagnata da altre condotte dirette trarre in inganno l'ente erogatore anche laddove avesse posto in essere 3 Il Presidente Il Consigliere estensore controlli" (v. p. 3 della sentenza). Con motivazione esaustiva e non apparente la corte di merito ha quindi esposto le ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata e da esse ha tratto conseguenze del tutto logiche in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, ritenendo che il silenzio fosse stato serbato proprio al fine di ottenere un beneficio patrimoniale non dovuto (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 15887 del 09/01/2025, Perugino, Rv. 287979 - 04; in motivazione, la Corte ha affermato che tacere su determinate circostanze non costituisce una mera "inerzia", ma, al contrario, con il concorso di altre condotte attive, acquisisce un significato "eloquente" che trasforma il silenzio in un comportamento attivo raggirante;
Sez. 2, Sentenza n. 27142 del 16/05/2025, Prestigiacomo, non mass.). 4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 10/06/2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo emessa in data 05/12/2023 di condanna, all'esito di rito abbreviato, di RI AN AL per il reato di truffa aggravata e ha dichiarato in esso assorbito quello di indebita percezione del reddito di cittadinanza per avere AL dichiarato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9512 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/02/2026 falsamente nella richiesta di reddito di cittadinanza di risiedere da solo e non con la madre, percettrice di pensione;
indicazione quest'ultima determinante ai fini dell'erogazione e quantificazione del beneficio, con conseguimento di un profitto di circa diciannovemila euro, commesso in Palermo dal 16/04/2019 al 27/09/2022. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi con i quali si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto tre profili. 2.1. Con il primo motivo, in merito alla sussistenza dei reati contestati, si assume che la sentenza impugnata non avrebbe risposto al motivo di appello inerente all'antecedenza della residenza dell'imputato presso l'indirizzo indicato nella domanda di r.d.c. rispetto alla data di quest'ultima, nella quale era comunque, previsto, secondo la difesa, che si indicasse la residenza e non il domicilio. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce l'avvenuta abrogazione del reato contestato di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 a far data dall'i gennaio 2024 per effetto dell'art. 1 comma 318 della legge 29 dicembre 2022, ossia della legge che ha introdotto il "reddito di inclusione" di cui all'art. 8 d.l. 48 del 2023, con impossibilità di ravvisare continuità normativa tra le due fattispecie per eterogeneità strutturale tra le stesse;
sarebbe inoltre irragionevole la deroga al principio di retroattività della norma penale prevista dall'art. 13, comma 3, del d.l. 48 del 2023 ove prevede che "al beneficio di cui all'art. 1 del d.l. 29 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per fatti commessi sino al dicembre 2023". 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 640 - bis cod. pen., osservando che si contesta la condotta di mero silenzio (omissione .di informazioni) è inidonea ad integrare gli artifici e raggiri, anche alla luce del carattere automatico dell'erogazione del contributo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale - ad onta della denunciata "assoluta mancanza di motivazione" - ha puntualmente confutato le deduzioni difensive sulla pregressa residenza dell'imputato, spiegando che quest'ultimo ha confermato il luogo di residenza nella compilazione della richiesta del beneficio (in cui, asserisce la difesa, è richiesta la residenza e non il domicilio), non solo nello spazio contrassegnato come "residenza", ma anche nella casella relativa all'indicazione della "casa di abitazione" (p. 2 sentenza). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore 2 logico o giuridico determinato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3.2. Con riguardo agli altri due motivi, va preliminarmente affermato come le Sezioni Unite abbiano chiarito che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo 'al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen, ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità e quindi di inammissibilità del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un'utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (v. p. 30 Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Fidelbo, Rv. 280027). 3.2.1. Premesso ciò, in ordine al secondo motivo, va ad ogni buon conto ribadito il principio già chiarito da questa Corte di legittimità secondo cui l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel fare salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici (reddito di inclusione) per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez.3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv.285964 - 01). Ne discende la manifesta infondatezza della doglianza, in quanto le condotte contestante, alla luce del suesposto principio, continuano ad avere rilevanza penale. 3.2.2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi, osservando che "l'imputato ha attuato una serie di condotte volte a trarre in inganno l'ente erogatore... ha infatti deliberatamente non mutato la propria residenza, così risultando vivere da solo [...] e non anche con altre persone come di fatto accadeva: la dichiarazione mendace è stata cioè accompagnata da altre condotte dirette trarre in inganno l'ente erogatore anche laddove avesse posto in essere 3 Il Presidente Il Consigliere estensore controlli" (v. p. 3 della sentenza). Con motivazione esaustiva e non apparente la corte di merito ha quindi esposto le ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata e da esse ha tratto conseguenze del tutto logiche in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, ritenendo che il silenzio fosse stato serbato proprio al fine di ottenere un beneficio patrimoniale non dovuto (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 15887 del 09/01/2025, Perugino, Rv. 287979 - 04; in motivazione, la Corte ha affermato che tacere su determinate circostanze non costituisce una mera "inerzia", ma, al contrario, con il concorso di altre condotte attive, acquisisce un significato "eloquente" che trasforma il silenzio in un comportamento attivo raggirante;
Sez. 2, Sentenza n. 27142 del 16/05/2025, Prestigiacomo, non mass.). 4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025