Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
In tema di assegno bancario, la prova che l'emittente aveva avuto conoscenza della revoca dell'autorizzazione da parte dell'istituto di credito non può essere desunta dal verbale di protesto, che, di per sè, è idoneo a dimostrare soltanto che l'autorizzazione è stata revocata prima dell'emissione del titolo, ma che, sotto il profilo soggettivo, nulla prova circa la consapevolezza da parte del traente. Conseguentemente è carente di motivazione la decisione del giudice di secondo grado che, a fronte di specifico motivo di impugnazione, relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico, si limiti a menzionare la chiusura del conto o la revoca della autorizzazione, senza fare riferimento a circostanze (invio della raccomandata, avviso di ricevimento od altro) idonee a dimostrare che il soggetto era venuto a conoscenza dell'atto negoziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1999, n. 9950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9950 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 18.6.1999
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.1349
3. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere N.4704/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI DA, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10.11.98 della Corte di Appello di Bologna Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato continuato previsto dagli artt.1 e 2 Legge 15 dicembre 1990 n.386, desumendo dal verbale di protesto, anche sotto il profilo soggettivo, la prova della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari.
Con il ricorso, il difensore denunzia, tra l'altro, "la violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tema di assegno senza autorizzazione, l'art. 9 della legge 15.12.1990 n.386 non ha lo scopo di trasformare la lettera raccomandata e l'avviso di ricevimento da elementi influenti sul rapporto sostanziale di conto corrente e, eventualmente, sul dolo del reato, in prova formale e legale, unica idonea a dimostrare, sotto il profilo processuale, la conoscenza della revoca dell'autorizzazione. In forza del principio della libera prova, siffatta conoscenza può essere destinta sia dall'avviso e da atti equipollenti, sia aliunde, dal comportamento processuale dell'imputato e da combinati elementi di prova storica e logica che possono legittimamente completare l'iter di formazione del libero convincimento del giudice. Tale prova, però, non può essere sostenuta unicamente dal verbale di protesto che è idoneo, di per sè, a dimostrare, sotto il profilo oggettivo, la revoca dell'autorizzazione e che la stessa è intervenuta prima dell'emissione del titolo, ma non anche, sotto il profilo soggettivo, la presistente conoscenza da parte del traente. A fronte di uno specifico motivo d'impugnazione, con il quale si deduce la mancanza di prova della conoscenza della comunicazione di revoca, il giudice non può esimersi, quindi, dal dare adeguata e logica risposta e limitarsi, come nella fattispecie, ad evidenziare le annotazioni "conto chiuso" o "revocata autorizzazione", riportate sul verbali di protesto, senza fare alcun riferimento ne' all'invio della raccomandata, ne' all'avviso di ricevimento della stessa, ne' ad altri elementi oggettivi, idonei a dimostrare che il soggetto era venuto a conoscenza dell'atto negoziale.
La sentenza deve essere annullata, quindi, in ordine al reato più grave, previsto dall'art. 1 della Legge. La pronuncia travolge, ovviamente, allo stato, anche il meccanismo di calcolo della pena per il reato continuato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione, della Corte di Appello di Bologna, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 18 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999