Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la cosiddetta "piattaforma continentale", rientrano tra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. in quanto, pur qualificabili come "res communis omnium", sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore diretto dell'interesse alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre "iure imperii" nei casi previsti dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio, ai sensi degli artt. 635, comma secondo n. 3, e 625 n. 7 cod. pen., nell'esercizio di attività di pesca con motobarca munita di rastrello in area lagunare diversa da quella consentita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2004, n. 28153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28153 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 13/05/2004
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 771
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 7938/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA MA;
RO ZE;
CA AT;
contro l'ordinanza del Tribunale di Venezia, 2^ sezione penale, in data 9 gennaio 2004;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Udito il P.G. Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 9 gennaio 2 004, il Tribunale di Venezia, 2^ sezione penale, in riforma del provvedimento de GIP del Tribunale in sede e in accoglimento del ricorso del P.M., ha disposto il sequestro preventivo dell'imbarcazione "MA 3. CI/3352" e del relativo rastrello vibrante nei confronti di CA MA, RO ZE e CA AT con riferimento ai reati di cui agli artt. 635 cpv. c.p. e 1231 Cod. Nav.. Il Tribunale riteneva che alla stregua delle risultanze processuali sussistevano sia il fumus commissi delicti, perché gli indagati erano stati sorpresi di notte intenti a pescare con la motobarca munita di rastrello in area lagunare diversa da quella consentita, sia il periculum in mora, per la probabilità di recidivanza anche per i precedenti penali specifici di due dei ricorrenti.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 321 c.p.p., 1231 CN e 635 c.p. per difetto di querela in relazione al delitto di danneggiamento non sussistendo l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede;
per insussistenza dei caratteri di stabilità, specificità e indissolubilità del supposto reato con i beni sequestrati, in quanto strumenti autorizzati per l'esercizio della pesca;
in ogni caso l'imbarcazione è autorizzata a svolgere anche altri tipi di pesca sicché eventualmente il sequestro andrebbe limitato al rastrello;
illogicamente il Tribunale, dopo aver escluso la confiscabilità dei beni in quanto strumenti di lavoro suscettibili di lecito utilizzo, ne ha disposto il sequestro in violazione dell'art. 321 c.p.p.;
infine il provvedimento ha creato un' ingiustificata disparità di trattamento, perché in pari data il Tribunale ha disposto la revoca di sequestri disposti per altre imbarcazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 635 c.p., per improcedibilità del delitto di danneggiamento per difetto di querela, è infondato. Il fondo e il sottofondo marini rientrano fra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625 n. 7 c.p., in quanto, pur qualificabili come "res communes omnium", sono soggetti alla sovranità dello Stato che è tutore diretto della loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi consentiti dalla legge (Cass. Sez. 2^, 19.11-16.12.2002 n. 42119).
2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., è anch' esso infondato in quanto il periculum in mora, cioè il pericolo di reiterazione di altri reati della stessa specie mediante l'uso della strumentazione oggetto di sequestro, è stato giustificato con la constatazione che due degli indagati avevano precedenti specifici. In tal modo la motivazione adottata ha fatto corretto uso dei criteri interpretativi rammentati dagli stessi ricorrenti, perché il rapporto di strumentalità tra cose sequestrate e reato è stato individuato nella essenzialità e non nella mera occasionalità degli strumenti da pesca ai fini della agevolazione per la commissione di altri reati. Tale rapporto di strumentalità rende legittimo il ragionamento adottato dal giudice di merito anche in relazione al sequestro della motonave oltre che del rastrello, in ragione della sua predisposizione all'uso dello strumento specifico.
3. L'ulteriore motivo di ricorso, che denuncia illogicità della motivazione perché dopo aver riconosciuto la natura di strumenti di lavoro delle cose sequestrate e quindi la non confiscabilità il Tribunale ne ha disposto ugualmente il sequestro, è manifestamente infondato. Il sequestro preventivo è stato infatti disposto a norma del primo comma dell'art. 321 c.p.p. (che non consente margini di discrezionalità nell'adozione della misura, una volta accertata la ricorrenza del fumus commissi delicti e il periculum in mora) e non del secondo comma. Inoltre l'assunto secondo il quale tali beni non sarebbero assoggettabili a confisca è condivisibile solo in relazione all'ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 c. 2 c.p. e non anche per la confisca facoltativa, consenta anche per le cose utilizzate per commettere il reato.
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna de scorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004