Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 13095
CASS
Sentenza 17 gennaio 2017

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Massime1

Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato.

Commentario1

  • 1Maltrattamenti, oltre a condotte necessario il dolo unitario (Cass. 12196/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 13095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13095
Data del deposito : 17 gennaio 2017

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