Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17519 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 TRIBUTARIA1 751 9/ 02 N. 131 TAB. ALL. B - 5 MATERIA IN DME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ibutaria Bonifico. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contubouti Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 15906/98 Cron. 41155 Dott. Nino FICO - Rel. Consigliere Dott. Vittorio Consigliere Rep. RAGONESI Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Ud. 20/05/02 Dott. Achille MELONCELLI · Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TO & FORD. CS BON CENTRO BACINO, SALINE, PESCARA) in persona del i Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo difende, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
ET IN;
- intimato -
avversO la sentenza n. 69/98 del Giudice di pace di FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 02/06/98;2002 2185 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato COMPAGNO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Con atto del 3.6.1996 NO TI, assumendo di non aver goduto e di non godere di alcun beneficio dall'attività del Consorzio di bonifica e di irrigazione "Val di Foro", nel cui comprensorio ricadevano terreni di sua proprietà, ha adito il giudice di pace di Francavilla a Mare per sentire dichiarare di non essere tenuto al pagamento di somme a titolo di contributi consortili e per sentire condannare il Consorzio alla restituzione della somma allo stesso titolo versata per l'anno 1995. Con sentenza non definitiva, contro la quale è stata espressa riserva di impugnazione a norma dell'art.361 c.p.c., il giudice di pace si è dichiarato competente per materia e per valore a conoscere la causa, così respingendo le relative eccezioni di incompetenza ritualmente sollevate dal Consorzio, e con successiva sentenza definitiva ha accolto le domande dell'attore. Avverso le due sentenze il Consorzio di bonifica Centro Bacino Saline Pescara Alento Foro, succeduto per legge al soppresso Consorzio di bonifica Val di Foro, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Col primo motivo (violazione dell'art.9, comma 2, c.p.c., in relazione all'art.360 n.2 c.p.c.) il ricorrente ha dedotto che, trattandosi di causa in materia di imposte e tasse, la competenza a conoscerne spetta al tribunale ai sensi dell'anzidetta disposizione. La censura è fondata. I contributi imposti ai proprietari dai consorzi di bonifica per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi e di conseguenza per le relative controversie, che ricadano nell'ambito della giurisdizione ordinaria, sussiste la competenza per materia del tribunale a norma dell'art.9, 2° comma, c.p.c. (Cass. civ., Sezioni Unite, 23 settembre 1998, n.9493; Sezioni Unite, 22 luglio 1999, n.496). Per l'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, che ha sostituito l'art.2 del d.l. n.546/92, "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", salvo alcune eccezioni, tra le quali non sono annoverabili le controversie relative ai contributi consortili, rientrano nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, ma tale nuova normativa non può estendersi alle controversie insorte prima del 1° gennaio 2002, data della sua entrata in vigore, per le quali vige il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art.5 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda. Il ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo motivo (omesso esame e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a punti decisivi della controversia), cassazione della sentenza impugnata e declaratoria della competenza per materia del tribunale di Chieti a conoscere la causa. Spese dell'intero giudizio compensate per il contrasto di giurisprudenza esistente all'epoca della introduzione del giudizio (cfr. Cass.7954/97; 1094/97; 1118/85 e S.U.2621/75).
p.q.m.
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per materia del Tribunale di TRIBUTARIA Chieti a conoscere la causa. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 20.05.2002 Pock- il cons. est.я pri m Two tico "Geld" lonILO DEPO Oggi - 9 DTC. 2002 Arnaldo Gian