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Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2023, n. 27617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27617 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ES LT, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ME AN AE CC, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2022, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di LT ES per alcuni dei delitti concernenti il traffico di sostanza stupefacente per i quali era stata disposta condanna in primo grado, tutti qualificati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27617 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/04/2023 309 del 1990, ha rideterminato la pena complessiva in due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa, ed ha ordinato l'espulsione dallo Stato a pena espiata. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito„ LT ES: -) in concorso con AP LI, avrebbe illecitamente acquistato e detenuto a fini di spaccio cocaina in data 21 novembre 2017 (capo b); -) in c:oncorso con BA Ramadani, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, avrebbe ceduto alla medesima persona cocaina per gr. 3,500 al prezzo di euro 350,00, nelle date del 21 novembre 2029 e del 25 novembre 2017 (capo d). (sA25i.(t 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza Oet - Tribunakt indicata in epigrafe LT ES, con un unico atto sottoscritto dall'avvocato Generoso Grasso, articolando tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo b) per il quale è stata pronunciata condanna. Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la colpevolezza dell'attuale ricorrente per un acquisto di droga a Perugia il 21 novembre 2017, senza fornire alcun elemento per dimostrare che lo stesso si sia recato a Perugia per acquistare sostanza stupefacente in date anteriori al 26 novembre 2017. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata derubricazione dei reati contestati &n' fattispecie della lieve entità. Si deduce che la qualità e le modiche quantità della sostanza asseritamente ceduta (capo d) e posseduta (capo b), le modalità del fatto e la evidenza occasionalità della condotta avrebbero dovuto condurre ad affermare la sussistenza dell'ipotesi di lieve entità. Si segnala che, nella specie, ricorrono dati sintomatici di episodi isolati e di modesta rilevanza, quali il mancato rinvenimento di sostanza da taglio, di strumenti per il taglio e per il confezionamento, di bilancini di precisione o similari e infine di denaro contante. Si aggiunge che l'aver reso dichiarazioni auto ed etero ac:cusatorie certifica l'inesistenza di collegamenti con i coimputati e di un inserimento in circuiti criminali, e che il carattere organizzato dell'attività di spaccio non osta all'applicazione della fattispecie della lieve entità. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato italiano in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale. Si deduce che dubbia è l'ammissibilità dell'appello del Procuratore Generale in ordine alla mancata applicazione in primo grado della misura di sicurezza della espulsione, essendo lo stesso stato proposto avverso una 2 sentenza resa a seguito di un giudizio abbreviato, e su un punto non oggetto di richieste del Pubblico Ministero presso il Tribunale. Si deduce, inoltre, che non si comprendono le ragioni sulla cui base la Corte di Appello formula un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e sul contesto socio-familiare-lavorativo di riferimento, mancando specifici accertamenti in proposito. Si aggiunge che, come ci si riserva di documentare, all'epoca dei fatti, l'imputato era residente in Italia, con un figlio ivi residente e con un regolare contratto di lavoro. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di cocaina commesso in Perugia il 21 novembre 2017. La sentenza impugnata rappresenta che l'attuale ricorrente: a) all'epoca di fatti abitava in Fano;
b) in data 26 novembre 2017, è stato arrestato perché controllato in prossimità di Perugia unitamente ad un coimputato, e trovato nel possesso di 51,400 grammi di cocaina in quel contesto, nonché di ulteriori 16,300 grammi di cocaina a casa, rinvenuti all'esito di perquisizione domiciliare;
c) dalle conversazioni telefoniche intercorse il medesimo 26 novembre 2017 con il correo con il quale è stato arrestato' rrestato ha fatto ripetutamente espliciti riferimenti a "forniture" da effettuare e a viaggi a Perugia già compiuti e da compiere al fine di rifornirsi di «roba»; d) in data 21 novembre 2017, è stato a Perugia, nella stessa località dove è stato arrestato, come risulta dalla rilevazione delle celle agganciate dalla sua utenza cellulare, sottoposta ad intercettazione;
e) ha effettuato cessioni di cocaina in provincia di Pesaro-Urbino il 21 e il 25 novembre 2017, in entrambe le occasioni per 3,500 grammi al prezzo di 350,00 euro. La•conclusione secondo cui l'attuale ricorrente ha acquistato cocaina il 21 novembre 2017, quindi, si fonda su elementi fattuali precisi e congrui. Inoltre, l'obiezione secondo cui non vi sarebbero elementi per ritenere avvenuto il viaggio del medesimo a Perugia in quella data non si confronta con il dato della rilevazione delle celle agganciate in Perugia dal suo cellulare il giorno 21 novembre 2017, e con i riferimenti, compiuti nelle conversazioni intercettate il 26 novembre, a viaggi pregressi nella medesima località per procurarsi «roba». 3.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata rileva che l'attuale ricorrente risulta inserito in modo non occasionale in un contesto di spaccio, ed ha ammesso •ii essere solito «fare favori» alla persona con lui arrestata il 26 novembre 2017, come confermato anche dalle conversazioni intercettate. 3 Le conclusioni indicate sono incensurabili in questa sede, anche perché deve tenersi conto che l'attuale ricorrente: a) ha acquistato cocaina a Perugia il 21 novembre 2017; b) ha ceduto 3,500 grammi di cocaina in provincia di Pesaro- Urbino il 21 novembre 2017 al prezzo di 350,00 euro;
c) ha ceduto ulteriori 3,500 grammi di cocaina in provincia di Pesaro-Urbino il 25 novembre 2017 al prezzo di 350,00 euro;
d) è stato colto in possesso di 51,400 grammi di cocaina a Perugia, mentre era con un complice, nonché di ulteriori 16,300 grammi di cocaina a casa, in data 26 novembre 2017. 3.3. Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato italiano. Occorre premettere che la misura è stata applicata a seguito del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, convertito in appello a norma dell'art. 580 cod. proc. pen. Va poi rilevato che il giudice di merito ha ravvisato la pericolosità dell'imputato esponendo completa e corretta motivazione, evidenziando che «trattasi di cittadino privo di alcuna attività lavorativa e di stabile dimora, gravato da un precedente specifico, ben inserito, grazie anche alla collaborazione con il connazionale, nell'ambito dello spaccio, con contatti anche extra-regione, elementi questi che fanno ragionevolmente dedurre che l'attività illecita sia l'unica fonte di sostentamento e che vi sia il chiaro pericolo di reiterazione». Va infine osservato che l'imputato ha asserito, ma non documentato, di avere un figlio residente in Italia ed un regolare contratto di lavoro. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ME AN AE CC, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2022, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di LT ES per alcuni dei delitti concernenti il traffico di sostanza stupefacente per i quali era stata disposta condanna in primo grado, tutti qualificati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27617 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/04/2023 309 del 1990, ha rideterminato la pena complessiva in due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa, ed ha ordinato l'espulsione dallo Stato a pena espiata. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito„ LT ES: -) in concorso con AP LI, avrebbe illecitamente acquistato e detenuto a fini di spaccio cocaina in data 21 novembre 2017 (capo b); -) in c:oncorso con BA Ramadani, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, avrebbe ceduto alla medesima persona cocaina per gr. 3,500 al prezzo di euro 350,00, nelle date del 21 novembre 2029 e del 25 novembre 2017 (capo d). (sA25i.(t 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza Oet - Tribunakt indicata in epigrafe LT ES, con un unico atto sottoscritto dall'avvocato Generoso Grasso, articolando tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo b) per il quale è stata pronunciata condanna. Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la colpevolezza dell'attuale ricorrente per un acquisto di droga a Perugia il 21 novembre 2017, senza fornire alcun elemento per dimostrare che lo stesso si sia recato a Perugia per acquistare sostanza stupefacente in date anteriori al 26 novembre 2017. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata derubricazione dei reati contestati &n' fattispecie della lieve entità. Si deduce che la qualità e le modiche quantità della sostanza asseritamente ceduta (capo d) e posseduta (capo b), le modalità del fatto e la evidenza occasionalità della condotta avrebbero dovuto condurre ad affermare la sussistenza dell'ipotesi di lieve entità. Si segnala che, nella specie, ricorrono dati sintomatici di episodi isolati e di modesta rilevanza, quali il mancato rinvenimento di sostanza da taglio, di strumenti per il taglio e per il confezionamento, di bilancini di precisione o similari e infine di denaro contante. Si aggiunge che l'aver reso dichiarazioni auto ed etero ac:cusatorie certifica l'inesistenza di collegamenti con i coimputati e di un inserimento in circuiti criminali, e che il carattere organizzato dell'attività di spaccio non osta all'applicazione della fattispecie della lieve entità. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato italiano in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale. Si deduce che dubbia è l'ammissibilità dell'appello del Procuratore Generale in ordine alla mancata applicazione in primo grado della misura di sicurezza della espulsione, essendo lo stesso stato proposto avverso una 2 sentenza resa a seguito di un giudizio abbreviato, e su un punto non oggetto di richieste del Pubblico Ministero presso il Tribunale. Si deduce, inoltre, che non si comprendono le ragioni sulla cui base la Corte di Appello formula un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e sul contesto socio-familiare-lavorativo di riferimento, mancando specifici accertamenti in proposito. Si aggiunge che, come ci si riserva di documentare, all'epoca dei fatti, l'imputato era residente in Italia, con un figlio ivi residente e con un regolare contratto di lavoro. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di cocaina commesso in Perugia il 21 novembre 2017. La sentenza impugnata rappresenta che l'attuale ricorrente: a) all'epoca di fatti abitava in Fano;
b) in data 26 novembre 2017, è stato arrestato perché controllato in prossimità di Perugia unitamente ad un coimputato, e trovato nel possesso di 51,400 grammi di cocaina in quel contesto, nonché di ulteriori 16,300 grammi di cocaina a casa, rinvenuti all'esito di perquisizione domiciliare;
c) dalle conversazioni telefoniche intercorse il medesimo 26 novembre 2017 con il correo con il quale è stato arrestato' rrestato ha fatto ripetutamente espliciti riferimenti a "forniture" da effettuare e a viaggi a Perugia già compiuti e da compiere al fine di rifornirsi di «roba»; d) in data 21 novembre 2017, è stato a Perugia, nella stessa località dove è stato arrestato, come risulta dalla rilevazione delle celle agganciate dalla sua utenza cellulare, sottoposta ad intercettazione;
e) ha effettuato cessioni di cocaina in provincia di Pesaro-Urbino il 21 e il 25 novembre 2017, in entrambe le occasioni per 3,500 grammi al prezzo di 350,00 euro. La•conclusione secondo cui l'attuale ricorrente ha acquistato cocaina il 21 novembre 2017, quindi, si fonda su elementi fattuali precisi e congrui. Inoltre, l'obiezione secondo cui non vi sarebbero elementi per ritenere avvenuto il viaggio del medesimo a Perugia in quella data non si confronta con il dato della rilevazione delle celle agganciate in Perugia dal suo cellulare il giorno 21 novembre 2017, e con i riferimenti, compiuti nelle conversazioni intercettate il 26 novembre, a viaggi pregressi nella medesima località per procurarsi «roba». 3.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata rileva che l'attuale ricorrente risulta inserito in modo non occasionale in un contesto di spaccio, ed ha ammesso •ii essere solito «fare favori» alla persona con lui arrestata il 26 novembre 2017, come confermato anche dalle conversazioni intercettate. 3 Le conclusioni indicate sono incensurabili in questa sede, anche perché deve tenersi conto che l'attuale ricorrente: a) ha acquistato cocaina a Perugia il 21 novembre 2017; b) ha ceduto 3,500 grammi di cocaina in provincia di Pesaro- Urbino il 21 novembre 2017 al prezzo di 350,00 euro;
c) ha ceduto ulteriori 3,500 grammi di cocaina in provincia di Pesaro-Urbino il 25 novembre 2017 al prezzo di 350,00 euro;
d) è stato colto in possesso di 51,400 grammi di cocaina a Perugia, mentre era con un complice, nonché di ulteriori 16,300 grammi di cocaina a casa, in data 26 novembre 2017. 3.3. Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato italiano. Occorre premettere che la misura è stata applicata a seguito del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, convertito in appello a norma dell'art. 580 cod. proc. pen. Va poi rilevato che il giudice di merito ha ravvisato la pericolosità dell'imputato esponendo completa e corretta motivazione, evidenziando che «trattasi di cittadino privo di alcuna attività lavorativa e di stabile dimora, gravato da un precedente specifico, ben inserito, grazie anche alla collaborazione con il connazionale, nell'ambito dello spaccio, con contatti anche extra-regione, elementi questi che fanno ragionevolmente dedurre che l'attività illecita sia l'unica fonte di sostentamento e che vi sia il chiaro pericolo di reiterazione». Va infine osservato che l'imputato ha asserito, ma non documentato, di avere un figlio residente in Italia ed un regolare contratto di lavoro. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/04/2023