Sentenza 15 gennaio 2001
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- 1. Caso Facebook, il ''Safe harbor'' si può disapplicare: una svolta epocale?Accesso limitatoMichele Iaselli · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
R Aula B CANCELLERIA ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 04 75 / 01 - LA COR EZIONE 1 AVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N.16846/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Cron.843 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 18/09/00 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO OP SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 CA OV, elettivamente domiciliata in Roma, 15 GEN 2001- CANCELLIERE via Col di Lana n.11, presso l'avv. Carlo d'Inzillo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
STANDA s.p.a., in persona del Dott. Michele Rapisarda, CG407483 in virtù di procura per atto Notaio Ventura di Milano, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rep. 121129 del 18 ottobre 1993, elettivamente UFFICIO OP Richiesta copia studio presso l'avv.domiciliata in Roma, via Lima n. 48, dal Sig. AGI per dirity 3000 Fabio Pulsoni, che la rappresenta e difende giusta 11.04.01 delega in atti;
IL CANCELLIERE - controricorrente 1 3653 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di R oma del 28 UFFICIO OP gennaio 1998-1° luglio 1998, n.12629, RGAC 21373 del Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS 1996, cron. 27154;: 3000 per diritti 15.01.01 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica il IL CANCELLIERE udienza del 18 settembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO OP Uditi gli avv. Carlo d'Inzillo e IG MA per Richiesta copia studio D'AMATIdal Sig. delega avv. Fabio Pulsoni;
per diritti L. 3000 Udito il P.M., in persona del Sostituto || 1.5 GEN 2001 Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO OP Rilasciata copia legale al Sig.D. DINDI 2 per distti L. || 20 FEB 2001... CANCELLIERE CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IC OP Rilasciata copia legale al Sip PUL SortiPULSONLI per diritti L. ___ IL CANCELLIERE CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO OP Richiesta copia studio dal Sig. a per diritti 7 MAR: 2001 il IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COM Richiesta copia studio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dal $1 SRICH Con ricorso al Tribunale di Roma, la società per per il azioni STANDA proponeva appello avversO la IL CANCELLIERE locale Pretore del 12-19 maggiodecisione del 1995, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla dipendente OV PA, disponendone la reintegrazione ai sensi dell'art. 18 della legge n.300 del 1970. Con sentenza 28 gennaio- 1° luglio 1998, il Tribunale di Roma accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l'originaria domanda della PA. Nel merito, i giudici di appello osservavano che la dipendente era stata licenziata perché -ad un effttuato all'uscita della Filiale dicontrollo Roma, Via Cola di Rienzo, ove prestava servizio in qualità di caposettore - era stata trovata in possesso di sei capi di abbigliamento, del valore complessivo di oltre lire 600.000, dei quali non aveva corrisposto il relativo prezzo. La PA aveva, dapprima, dichiarato di aver acquistato regolarmente la merce, affermando di aver lasciato 10 scontrino nell'armadietto aveva consegnatopersonale, successivamente scontrini che non corrispondevano affatto alla 3 merce, indicando tre diverse casse presso le quali si sarebbe perfezionato l'acquisto. Quindi riferiva di aver lasciato, lo stesso giorno 6 ottobre 1994, alla cassiera DI (sua sottoposta) una busta contenente la propria carta di credito con l'annotazione del proprio codice segreto, pregandola di registrare alcuni capi di abbigliamento che le aveva contestualmente consegnato. La DI, sempre secondo la PA, aveva lasciato la merce con la carta di credito in un mobiletto posto vicino alla cassa ed il tutto era stato poi ritirato dalla PA. : Più tardi, assente la DI, la PA aveva prelevato la merce e la carta di credito nella convinzione che le operazioni di pagamento e di registrazione dell'acquisto fossero state compiute dalla collega ed aveva provveduto personalmente marche antitaccheggio,alla rimozione della ritenendo che la DI se ne fosse dimenticata. Il Tribunale, nel prendere in esame le succesive versioni dei fatti fornite dalla PA, osservava che "la circostanza che i capi di abbigliamento fossero ancora magnetizzati nel momento in cui la odierna appellata si recò alla cassa della DI 4 non poteva indurre in errore dar luogo ad equivoci sull'avvenuto pagamento di detta merce...” concludendo quindi che "nessuna buona fede è dunque rinvenibile nel comportamento della lavoratrice, che, prelevati detti capi e rimosse le tacche di protezione, si accinse ad uscire dalla filiale". La condotta addebitata in sede disciplinare doveva pertanto ritenersi pienamente provata nei termini esposti sia nella sua materialità che nell'elemento intenzionale. Il Tribunale non mancava di sottolineare la gravità della condotta, ricordando che i fatti contestati erano stati commessi in presenza e con la richiesta di collaborazione del personale subalterno. giudici di appello sottolineavano il comportamento tenuto dalla PA al momento del controllo effettuato dagli addetti alla tutela del patrimonio aziendale, ricordandone le contraddizioni, le successive, diverse ricostruzioni dei fatti, il coinvolgimento in fatti di penale rilevanza di diverse cassiere sottoposte al suo potere di controllo. Gli stessi giudici concludevano che non poteva dubitarsi dell'elemento intenzionale di tale condotta, che minava alla radice, ed in maniera irreparabile, il vincolo 5 fiduciario in conseguenza del grave scostamento dei comportamenti tenuti rispetto ai doveri fondamentali di fedeltà e lealtà che incombono sul prestatore di lavoro, non consentendo la nemmeno temporanea del rapporto di prosecuzione lavoro. L' assenza di precedenti disciplinari, poi, non poteva di per sola -secondo il Tribunale- escludere o attenuare la potenzialità della condotta a ledere il vincolo fiduciario. Avverso tale decisione la PA ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi. Resiste la s.p.a. Standa con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Per ragioni di ordine logico-sistematico, appare opportuno esaminare inannzitutto il secondo motivo del ricorso proposto dalla PA. Con tale motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n.300 del 20 maggio 1970, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile. secondo la ricorrente, avrebbe delIl Tribunale, tutto omesso di provvedere in ordine alle censure di violazione della norma ora richiamata, ad opera della Standa, riguardanti: -l'aver infranto il principio di immediatezza, riguardante sia la contestazione dell'addebito che l'intimazione del recesso (la risoluzione del rapporto era infatti intervenuta -inspiegabilmente, tenuto conto del contesto di tempo e di spazio nel quale la vicenda si era consumata- a distanza di ben trentacinque giorni dal fatto); -l'aver sottoposto ad interrogatorio la lavoratrice senza averle prima contestato per iscritto i fatti oggetto della presunta infrazione disciplinare;
-l'aver disposto indagini tra i colleghi della lavoratrice, in guisa da ottenere una anticipazione della procedura disciplinata dalla legge, svuotandola così di ogni contenuto;
cautelarmente l'incolpata prima -l'aver sospeso ancora di dare valido inizio alla procedura suddetta;
-l'aver, infine, posto alla base del licenziamento ragioni diverse da quelle indicate nella lettera di contestazione degli addebiti. Il motivo è fondato. In ordine alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n.300 del 1970, dedotta dalla 7 ricorrente sia in primo che in secondo grado, è mancata qualsiasi esame da parte del Tribunale. Deve peraltro escludersi che tali questioni siano state rigettate implicitamente ovvero assorbite dalle altre statuizioni dei giudici di appello. Trattandosi di circostanze, nel loro complesso, decisive e non manifestamente infondate, si impone l'accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento del primo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione, assorbito il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo dedotto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2000. IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE A 0 S рли Aurizal 1 A Phill . T T , R A 3 'A J 3 E L 6 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Y L S . E I Depositata in Cancelleria D N N I G S 3 O 7 N 15 GEN. 2001 - E oggi, A 8 S - D I 1 A E 1 M DL A IL COLLABORATORE , E O R O DUCANCELLERIA 8 P R T U T S 0 T S E I T 6 I R R G 1 I O C D