Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 40823
CASS
Sentenza 5 giugno 2013

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Massime1

In materia di concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il parere del Procuratore nazionale antimafia ha la funzione di esprimere una valutazione motivata in ordine all'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata ma non riveste carattere vincolante per il giudice che verrebbe, altrimenti, privato della sua libertà di giudizio. (Fattispecie in tema di rigetto della richiesta di detenzione domiciliare).

Commentario1

  • 1Il ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dal risarcimento: la prova è nella continuità della scelta di vita (Cass. Pen. n. 34655/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 ottobre 2025

    La massima In tema di liberazione condizionale per collaboratori di giustizia (art. 16-nonies, L. 82/1991), il giudice di sorveglianza deve valutare il “sicuro ravvedimento” con criteri qualificati e specifici: durata e qualità della collaborazione, condotta successiva, lavoro/studio, relazioni con familiari e personale giudiziario e, soprattutto, assenza di collegamenti attuali con la criminalità. Non è legittimo negare il beneficio valorizzando in modo determinante la sola gravità dei reati o l'assenza di iniziative risarcitorie; il parere del Procuratore nazionale antimafia va espressamente considerato. L'art. 16-nonies consente la concessione in deroga ai limiti di pena e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 40823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40823
Data del deposito : 5 giugno 2013

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