Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
In materia di concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il parere del Procuratore nazionale antimafia ha la funzione di esprimere una valutazione motivata in ordine all'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata ma non riveste carattere vincolante per il giudice che verrebbe, altrimenti, privato della sua libertà di giudizio. (Fattispecie in tema di rigetto della richiesta di detenzione domiciliare).
Commentario • 1
- 1. Il ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dal risarcimento: la prova è nella continuità della scelta di vita (Cass. Pen. n. 34655/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 ottobre 2025
La massima In tema di liberazione condizionale per collaboratori di giustizia (art. 16-nonies, L. 82/1991), il giudice di sorveglianza deve valutare il “sicuro ravvedimento” con criteri qualificati e specifici: durata e qualità della collaborazione, condotta successiva, lavoro/studio, relazioni con familiari e personale giudiziario e, soprattutto, assenza di collegamenti attuali con la criminalità. Non è legittimo negare il beneficio valorizzando in modo determinante la sola gravità dei reati o l'assenza di iniziative risarcitorie; il parere del Procuratore nazionale antimafia va espressamente considerato. L'art. 16-nonies consente la concessione in deroga ai limiti di pena e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 40823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40823 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2063
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 37800/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RL N. IL 29/08/1959;
avverso l'ordinanza n. 1547/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 06/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza n. 2361/12 del 6-7 giugno 2012, ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ex L. n. 91 del 1982, art. 16 nonies, e con ordinanza n. 2367/12 del 6-7 giugno 2012 ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, ord. pen., entrambe proposte da BA RL.
Con la prima ordinanza, n. 2361/12, la Corte di appello ha ricordato che il BA, in espiazione di pena per un cumulo comprensivo di dodici sentenze, è stato sottoposto a piano provvisorio di protezione, non trasformato poi in speciale programma di protezione, per fatti diversi da quelli per i quali è detenuto in espiazione di pena definitiva.
La collaborazione processuale è stata resa in un procedimento che lo vede imputato, con condanna sia in primo che in secondo grado, per il fatto di essere stato il custode di un vero e proprio arsenale di armi, anche da guerra, e relativo munizionamento, fatto aggravato dall'essersi avvalso delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.. In relazione a detto fatto al BA è stata riconosciuta dalle sentenze di condanna l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, per essere stato l'artefice del ritrovamento delle armi;
inoltre, ha proseguito il Tribunale di sorveglianza, il BA ha già scontato un quarto della pena complessivamente irrogata. Ritenuta per tali ragioni ammissibile la richiesta, il Tribunale ha però osservato che non può formularsi un giudizio ampiamente positivo circa l'avvenuta rescissione dei legami con la criminalità organizzata, nonostante la collaborazione. Essa, infatti, è riferita soltanto ad una piccola parte della lunga carriera criminale, iniziata nel 1990, ed è sopraggiunta a distanza di tempo. Per un lungo periodo il BA decise di non rivelare il luogo ove teneva in custodia le armi e, peraltro, le sue successive dichiarazioni collaborative non sono valse a far condannare i coimputati per il reato contestato di cui all'art. 416 bis c.p., perché ritenute insufficienti a far raggiungere la piena prova di colpevolezza.
Il Tribunale ha quindi dedotto che permane un profilo di pericolosità sociale di consistenza rilevante, e ne trae conferma dal fatto che nel procedimento in cui è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, sono state negate le attenuanti generiche. Ed ha infine concluso per l'impossibilità di esprimere un giudizio di assoluta rilevanza della collaborazione e di completo ravvedimento rispetto agli obiettivi dell'associazione di tipo mafioso alla quale il BA era affiliato, prospettando la necessità di proseguire l'osservazione inframuraria. Con la seconda ordinanza, n. 2367/12, il Tribunale ha rigettato l'istanza di proroga del regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, ord. pen., osservando che con ordinanza del 4 maggio 2011 aveva concesso la misura indicata sono al 4 novembre 2011 in ragione del quadro clinico, e specificamente della necessità terapeutica di trattamenti fisioterapici pressoché continuativi, non eseguibili agevolmente in regime detentivo e dell'assenza di un concreto pericolo di recidiva. Ha quindi affermato che, in ragione della brevità del periodo di osservazione successivo al nuovo arresto del BA, le sue attuali condizioni fisiche non siano da ritenersi, allo stato, particolarmente scadute, gravi ed incompatibili con la prosecuzione della carcerazione. Ha infine concluso che, nonostante quanto evidenziato dal consulente tecnico di parte, la condizione fisica del BA è ora molto diversa, in senso migliorativo, dal passato.
Avverso le ordinanze nn. 2361/12 e 2367/12 ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Gervasi, BA RL, deducendo:
nullità dell'ordinanza n. 2367/12 perché il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen.;
- difetto di motivazione in riferimento all'ordinanza n. 2361/12. Essa contiene una motivazione viziata da genericità assoluta e vistosa illogicità, dal momento che il Tribunale non ha tenuto conto di importanti elementi che testimoniano l'effettivo ravvedimento, quali il fatto che il BA non commette reati dal 1999 e ha preso coscienza del disvalore della pregressa devianza e che non v'è alcun provvedimento di rigore e/o disciplinare che possa essere d'impedimento alla positiva valutazione dei comportamenti. - Violazione di legge in riferimento all'ordinanza n. 2361/12. Il Tribunale ha errato, sia perché non ha considerato che tutti i fatti per i quali sono intervenute le sentenze di condanna sono stati compiutamente accertati e pertanto il BA non avrebbe potuto rendere collaborazione attiva;
sia perché ha svalutato il parare favorevole della Direzione nazionale antimafia, che in materia è l'atto istruttorio più importante. Pur in presenza di valutazione del tutto positive, il Tribunale ha rigettato l'istanza senza spiegare quali siano stati i criteri in base ai quali siano state ritenute prevalenti le cause ostative alla concessione del beneficio. Ha poi esorbitato dalla propria competenza, entrando nel merito delle valutazioni contenute nella sentenza di condanna che riconobbe la sussistenza dell'attenuante della collaborazione. In più, se avesse esaminato attentamente la posizione del BA, il Tribunale di sorveglianza avrebbe avuto tutti gli elementi utili per la concessione del beneficio, dato che da essi si rileva come il comportamento in abito carcerario sia stato ineccepibile e come lo stesso abbia ormai raggiunto un grado avanzato di ravvedimento. Difetto di motivazione, nella misura in cui l'ordinanza n. 2367/12 è in contraddizione con la precedente che concesse il beneficio della detenzione domiciliare non ritenendo concreto il pericolo di recidiva. Il Tribunale ha poi trascurato che le condizioni di salute del BA sono attualmente incompatibili in modo assoluto con il regime carcerario.
Successivamente la difesa del BA ha depositato motivi aggiunti e memoria difensiva, evidenziando che il ricorrente versa in stato di grave infermità e non si sono mai realizzate le paventate sensazioni di illusorio miglioramento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto si osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha competenza in merito ai ricoveri ex art. 11 ord. pen., che ricadono nelle attribuzioni del magistrato di sorveglianza. Quanto, poi, al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare per ragioni di salute, il Tribunale di sorveglianza ha dato logica e congrua motivazione: ha preso in considerazione, in modo puntuale, il contenuto della precedente ordinanza di concessione della detenzione domiciliare con termine sino al 4 novembre 2011 e ha esaminato l'attuale stato clinico e ha logicamente osservato che, di fronte ad un quadro clinico non particolarmente grave, non si incorre in irragionevole incoerenze rigettando la richiesta fronte del precedente provvedimento di accoglimento, perché questo fu adottato in ragione del pregresso lungo periodo di restrizione e "per spezzare il circolo vizioso che la prolungata restrizione aveva creato, privando per tanto tempo il recluso di cure fisioterapiche adeguate". La coerenza logica della motivazione e la presa in esame dei dati di fatto rilevanti rendono il provvedimento impugnato immune da censure di legittimità.
Per quel che poi attiene al rigetto della richiesta di detenzione domiciliare ex L. n. 91 del 1982, art. 16 nonies il Tribunale di sorveglianza ha proceduto all'esame della complessiva situazione del ricorrente, facendo corretto uso del principio di diritto per il quale "ai fini della concessione dei benefici penitenziari (nella specie, ammissione alla detenzione domiciliare) in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 nonies, comma 3, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza" - Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009 (dep. 13/1/2010), Brusca, Rv. 245945 -. Ha, infatti, valutato la tardività e parzialità della collaborazione, che giunse dopo molti anni e non impedì che fossero assolti gli altri imputati del delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, e ciò in ragione dell'insufficienza probatoria delle dichiarazioni rese dal BA. Ha poi opportunamente messo in evidenza che, nel procedimento in cui fu riconosciuta l'attenuante della collaborazione, furono negate le circostanze attenuanti generiche, in ragione dei precedenti e degli elementi posti a fondamento della revoca dello status di collaboratore, elementi opportunamente valorizzati per desumere la non compiuta recisione con le pregresse esperienze criminali.
Il Tribunale ha quindi operato con logicità e coerenza, non ha trascurato i dati favorevoli al BA, e tra questi il parere del procuratore nazionale antimafia, ma non ha ritenuto, e in ciò ha ben fatto, di essere vincolato a quel dato istruttorie - che peraltro ha inteso valorizzare la collaborazione quale "indizio della volontà...di spezzare il vincolo di assoggettamento all'organizzazione mafiosa" (fi. 2 del provvedimento impugnato) -, secondo quanto affermato da questa Corte in materia simile, con la statuizione del principio per il quale "in tema di divieto di concessione di benefici previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis (come modificato per effetto del D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 15 convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356), deve ritenersi che il legislatore abbia inteso attribuire alla procura antimafia, tra gli altri compiti istituzionali, quello di esprimere - con apposita comunicazione - una valutazione motivata, nel procedimento di sorveglianza, in ordine all'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata che, tuttavia, non può essere considerato alla stregua di un parere obbligatorio e vincolante perché, in tale modo, il giudice verrebbe in concreto privato della libertà di giudizio;
ne deriva che la mera adesione a detta comunicazione, priva di motivazione, comporta l'illegittimità del provvedimento per assoluta carenza di motivazione - Sez. 1, n. 4466 del 27/10/1993 (dep. 7/1/1994), Sciasela, Rv. 195919"-.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2013