Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, una volta disposta la liberazione dell'arrestato, per decorrenza dei termini stabiliti per la sua consegna dall'art. 23, comma quinto L. 22 aprile 2005, n. 69, è consentita, in presenza delle esigenze previste dall'art. 274, lett. b) cod. proc. pen., la riemissione della misura coercitiva.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, art. 576 c.p.p., responsabilità civile.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di U. Z., con ordinanza del 9 gennaio 2018, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2007, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 14/11/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1981
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 024698/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ER, N. IL 28/10/1952;
avverso ORDINANZA del 25/06/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. E. SELVAGGI intese al rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 25.6.2007 la Corte di Appello di Brescia disponeva la misura della custodia cautelare in carcere di AR ER ai fini dell'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Klagenfurt (Austria) in data 3.11.2006 e della conseguente consegna all'autorità giudiziaria austriaca, dandosi atto che, dopo la sentenza del 5.02.2007 di detta Corte con la quale era stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna dell'arrestato all'A.G. richiedente per procedere a carico del predetto per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con scasso, nonché diversi furti con scasso di bancomat e di autovetture e targhe automobilistiche, sentenza passata in giudicato il 20.3.2007, il AR era stato rimesso in libertà per scadenza del termine di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 5, e, una volta stabilita la consegna alla data del 22.6.07 all'A.G. austriaca, detto AR: non era stato rintracciato all'indirizzo noto ne' altrove, come da verbale di vane ricerche della Questura di Bergamo in pari data, sicché, per assicurare la consegna dell'uomo, si era reso necessario disporre nuovamente la misura custodiale in carcere, dopo la di lui cennata rimessione in libertà con provvedimento del 4.4.07 del magistrato delegato dalla Presidenza della Corte di Appello bresciana.
Avverso tale ordinanza il AR ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione dell'art. 13 Cost., commi 1 e 2 - erronea interpretazione ed applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 23 - per denegata perdita di esecutività della sentenza di consegna del 5.02.07, irrevocabile il 20.03.07, per decorrenza del termine ex art. 23, commi 1 e 5 L. cit. e conseguente inammissibilità di nuova misura restrittiva ai fini della consegna, stante la pregressa dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare di cui al mandato di arresto europeo;
2) Violazione dell'art. 13 Cost., commi 1 e 2 - erronea interpretazione ed applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 23, nel denegato accoglimento del divieto di applicazione di misura cautelare personale, una volta che questa sia stata caducata ex art. 25, comma 5 L. cit. in spregio del divieto di applicazione estensiva o analogica dei casi tassativamente previsti per la restrizione della libertà personale -. Insussistenza, nella specie, di una disposizione di legge che consenta la rinnovazione della misura coercitiva personale, dopo la perdita di efficacia della precedente misura ex art. 23 cit. -. Eventuale illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 23 L. cit. per contrasto con l'art. 13 Cost., commi 1 e 2, nella parte in cui, con interpretazione estensiva o analogica, se non finanche "addittiva", si ritenga rinnovabile la misura cautelare caducata, ai fini di assicurare la consegna allo Stato richiedente, in assenza, da un lato, di qualunque aggancio normativo- coercitivo nei predetti articoli o in altre disposizioni di legge che consentano espressamente la citata "rinnovazione" di una misura coercitiva caducata per decorrenza dei termini di legge e in assenza, dall'altro, ed al di fuori del caso in specie, dell'eventuale ipotesi di nuova applicazione della misura coercitiva per violazione delle prescrizioni imposte ex art. 307 c.p.p., richiamato, in quanto applicabile, dagli artt. 9 e 39 L. cit., prescrizioni non adottate ed applicate all'atto della rimessione in libertà del ricorrente ex art. 23, comma 5 L. cit..
Diversamente argomentandoci ricorrente ha richiesto di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa, innanzi cennata per contrasto con l'art. 13 Cost., commi 1 e 2. Le pur apprezzabili argomentazioni difensiva circa la lettura, asseritamente corretta, che imporrebbe la L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 5, sono infondate, muovendo da un "falso problema" di interpretazione della norma. Ed invero, come esattamente si coglie nell'ordinanza 4.4.07 del M.d. della Corte di Appello Bresciana, altro è il richiamo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per vana scadenza del termine di cui alla L. cit. art. 23, comma 1, altro è il richiamo alla sentenza con cui si è dato esecuzione al mae che resta, in ogni caso, pienamente efficace, una volta divenuta definitiva (come nel caso de quo).
È chiaro che se il fatto in esame si esaurisse nei termini correttamente prospettati con l'ordinanza del 4.4.07 che ha dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare applicata al AR in data 11.11.06 (sostituita il 4.12.06 con quella degli arresti domiciliari) ed ha rigettato la richiesta di declaratoria di ineseguibilità della sentenza della Corte territoriale bresciana del 5.02.07 irrevocabile il 20.03.07, non avrebbe senso alcuno la rinnovazione di nuova misura intramuraria, non essendo di certo prevista dalla normativa in esame, alla luce di una valutazione anche consequenzialmente logica di questa.
Viceversa, molto opportunamente, il legislatore ha previsto, attraverso un eloquente inciso di inequivoca portata letterale, che "la liberazione dell'arrestato" va disposta "sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo, in tal caso, i termini sono sospesi fino alla cessazione dell'impedimento" (cfr. art. 23, comma 5 cit.).
Orbene non può revocarsi in dubbio che, nella specie, l'ineseguibilità della consegna, come chiaramente emerge dal riferimento espresso fatto nell'ordinanza impugnata, sia da ascriversi proprio alla condotta del AR che, una volta rimesso in libertà per decorrenza dei termini di cui al comma 1 della norma in parola (decorrenza di certo a lui non imputabile, come è dato puntualmente atto nell'ordinanza 4.4.07), si è reso sostanzialmente e formalmente irreperibile, come confermato dal richiamato verbale di vane ricerche della Questura lombarda in data 27.6.07. Ed è a questo punto che una corretta e logica lettura della L. cit., art. 23, comma 5, art. 9, comma 5 e art. 39, comma 1, offre una risposta alle ragioni di infondatezza del ricorso in esame. Non vi è dubbio, infatti, che la condotta del ricorrente,resosi ingiustificatamente irreperibile, dopo la sua remissione in libertà (nonostante fosse al corrente della piena perdurante efficacia della eseguibilità della sentenza della di lui consegna allo Stato richiedente, come espressamente dichiarato nell'ordinanza 4.4.07 anzidetta), integra quel pericolo di fuga che, tra le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. è quello che giustifica il provvedimento (rectius la riemissione) cautelare per espresso richiamo a tale pericolo operato dalla L. cit., art. 9, comma 5 in tema di misure cautelari... Nè sfugge che il richiamo a tale pericolo come pienamente legittimante la misura coercitiva nuovamente e per tale motivo applicata dalla Corte territoriale bresciana al ricorrente, non va riferito all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) (e non a) come erroneamente indicato nel ricorso), ma va correttamente riferito all'art. 274 c.p.p., lett. b), secondo l'espresso ed inequivoco tenore della L. cit., art. 9, comma 5, in combinato disposto con l'art. 39, comma 1, cit. L..
Di qui l'infondatezza delle pur suggestive argomentazioni difensive, in relazione ad una non sempre "felice" rappresentazione normativa della materia nel suo non facile ed articolato complesso e, del pari, la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, non cogliendosi, in ogni caso, alcuna ragionevole violazione dell'art. 13 Cost., commi 1 e 2 proprio per gli esiti di una lettura "positivista" della materia, nei termini innanzi cennati. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato perché infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2008