Sentenza 30 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
C.C.65601 01250704 RE P B BL I A N IN HOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1ˆ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spese Presidente giudiziarie: motivazione.dr. Pellegrino Senofonte dr. Vincenzo Ferro Consigliere R.G. N. 15167/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Cron. 2663 dr. Francesco Felicetti Consigliere Rep. 414 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: Ud. 09.11.2000 S ENT E NZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso iscritto al n. 15167 del Ruolo Generale Richiesta copia/studio degli affari civili dell'anno 1999, proposto dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti 3000 DA "ESSER 2001"FLER? IT RI CALCARI, elettivamente domiciliato in CANCELLIERE Roma, Piazza Bainsizza n. 1, presso l'avv. Mauro Mel- LIRE 3000 lini, che lo rappresenta e difende, per procura in CANCELLERIA calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
CG408104 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Mini- stro in carica, per legge domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale del- lo Stato e da questa rappresentato e difeso. CORTE SUPREMA DI CASSAZ THE CAMPIONE CIVILE 2073 N. 65601 2000 2. 13000 CONTRORICORRENTE CANCELLERIA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, IV sez. civ., n. 10590, del 30 aprile 2 giugno 1998. Udita, all'udienza del 9 novembre 2000, la relazione del Con- DE341255 s. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Mauro Mellini, per il ricorrente, che chiede l'accoglimento del ricorso, l'avvocato dello Stato Macaluso, che ne domanda il ri- DE341756 getto, e il P.M. dr. Dario Cafiero, che conclude per 13000 l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione. CANCELLERIA Svolgimento del processo Uniformandosi ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Roma in sede di DE341757 rinvio, con sentenza del 2 giugno 1998, accoglieva l' 155 1.3000 CANCELLERIA appello di NI BA RI contro la decisio- ne del locale Pretore che aveva revocato un suo decre- to, che ingiungeva al Ministero di Grazia e Giustizia DE341758 di pagare all'appellante f. 4.928.950, quale compenso per la custodia di veicoli oggetto di sequestro pena- le, rigettando l'opposizione dell'indicata Amministra- zione e compensando integralmente tra le parti le spe-- se dei vari gradi di causa, per la "complessità e ra- gionevole disputabilità delle questioni trattate". Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso il BA RI per un unico motivo e il Ministe- ro di Grazia e Giustizia resiste con controricorso. REMA DI CASSAZIONE ICIO COPIE Viata copia legale_ 1 diritti 112,000+2 24 LUG. 2001 IL CANCELLIERE - 3 - MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deduce violazione dell'art. 92, in relazio- ne all'art. 96 c.p.c., per l'evidente assurdità della motivazione sulla compensazione delle spese di causa, non essendo disputabile il diritto del BA, con- testato da rilievi vaghi e generici sulla giurisdizio- ne e attuato in ritardo per le ostruzionistiche e te- merarie eccezioni del Ministero e per la mancata pre- visione del compenso al custode nell'irregolare prov- vedimento di vendita del presidente del tribunale. Erroneamente la compensazione delle spese è stata e- stesa dal tribunale al giudizio di rinvio, nel quale tutte le questioni sono state già risolte dalla Supre- ma Corte e non sono più complesse o disputabili.
1.2. La sentenza impugnata, nell'ampio svolgimento del processo, rileva che il pretore ha revocato il decreto opposto con sentenza confermata dal tribunale, sia per incompetenza del giudice civile sul compenso al custo- de nominato in sede penale, sia per non essere sicuro il titolo del deposito dei veicoli venduti, che poteva essere o il sequestro penale o l'ordine amministrativo del comune, comportanti obblighi di soggetti diversi. La Corte Suprema ha dichiarato competente il giudice civile, solo per il fatto che il presidente del tribu- nale ha ordinato la vendita dei beni sequestrati, non wwwwwwww 4 spettando al custode la ricerca dei fascicoli penali contenenti i sequestri, nè essendo egli legittimato a impugnare il decreto di vendita, e ritenendo il Mini- stero obbligato, almeno ai sensi dell'art. 2041 c.c. Per gli indicati principi e in mancanza di prova che i beni sequestrati e venduti vennero custoditi su or- dine del comune, il giudice del rinvio ha accolto l' appello e rigettato l'opposizione. Appaiono evidenti la complessità in fatto e la dispu- tabilità in diritto delle questioni trattate, potendo l'individuazione dell'autorità che aveva ordinato il deposito comportare anche in sede di rinvio l'esisten- za di un obbligato diverso dal Ministero, ed essendosi nella fase di merito antecedente alla cassazione dene- gata la competenza del giudice civile, sulla base di una lettura delle norme del codice di procedura penale non condivisa dalla Suprema Corte ma non irragionevole o basata su"vaghe e generiche eccezioni"del Ministero. L'individuazione del titolare dell'obbligo nell'auto- rità che dispose la custodia, che poteva essere il co- mune e non un giudice penale, è un fatto del quale po- teva darsi prova anche nel giudizio di rinvio, per cui anche in quest'ultimo, non era risolto ogni problema e poteva disporsi logicamente la compensazione. La storia del procedimento e la stessa soluzione della 5 - controversia, giustificano la compensazione delle spe- se di cui alla sentenza impugnata e ciò è sufficiente a fondare la decisione ex art. 92 2° co. c.p.c. (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), stante la piena logicità della motivazione, per la quale il ricorso è infondato, dato che le spese comunque non sono state poste a carico e- sclusivo del vincitore (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). La sentenza giustifica la compensazione in modo razio- nale e adeguato ed è incompatibile con la condanna per hoooo lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mai richiesta in se- 290000 de di merito e inammissibile in Cassazione (così Cass. 30 marzo 2000 n. 3876). Anche per tale profilo il ri- corso è, quindi, infondato.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembre 2000. Registrato in date? 2 MAG. 2001^ Il presidente UFFICIO DELLE ENTRATE al n. 24.135... versote S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA I consigliere estenson p. Il Dirigente Area Servizi TISTO, Responsabile Servizio Ali aludiziar (D.ssa Maria Grazia di IL CANCELLIERE. M. RACCHINI). (lire DEPOSITATA IN ĜANGELLERIA ria Di NuzzO 30 GEN. 2001 Яман иноMa Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Di Nrizzo