Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/05/2002, n. 7234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7234 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
I R E N I A T U N R O S S P E S L T I I A A R E E : M 4 L 6 D 0 - E 3 . 8 T L - 9 R A . 1 1 , 1 0 IN0 7-234/02 P S S E A O O E A R I C O C L T D T A S E L REPUBBLICA ITAL • DI CASSAZIONE CORTE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.8865/01 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 20256 Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Cons. Rel. Ud. 14/02/02 Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: a IN LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte 39/a, presso l'avv. Edmondo Tomaselli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
- ricorrente -
contro
Questura di Roma in persona del Questore in carica, domiciliato in Roma, 'via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso il provvedimento di convalida emesso il 13.3.01 dal Tribunale di Roma Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.02.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto. 403 1 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di espulsione dal territorio nazionale del cittadino ucraino IN LO a permanendo il medesimo, senza alcun titolo, in Italia, il Questore di Roma con provvedimento del 12.3.01 ne disponeva il trattenimento presso il CPTA di Roma Ponte Galeria. Il Giudice del Tribunale di Roma in data 13.3.01 procedeva ad interrogatorio del IN e, con ordinanza in pari data ed a verbale, convalidava la misura. Per la cassazione di tale ordinanza il IN proponeva ricorso con atto notificato il 27.3.01 articolato su eud emotivi. L'intimato Questore si costituiva notificando controricorso il 7.5.01. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente si duole della adottata convalida, in termini di violazione di Са legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale non avrebbe considerato le ragioni che a vario titolo inibivano la sua espulsione e, segnatamente, A) il disposto dell'art. 19 del D.Leg. 286/98 (che divieta le espulsioni verso Stati nei quali l'espulso possa essere perseguitato), B) la presenza in Italia di un suo figlie minore, che in future sarebbe potuto divenire cittadino italiano, C) la nullità del decreto di espulsione per genericità della motivazione adottata, D) il disposto degli artt. 27 e 29 del D.Leg: 286/98, fondanti il suo diritto a chiedere il ricongiungimento familiare, E) l'instaurazione di una normale vita lavorativa, costituente esclusiva fonte di sostentamento familiare, F) la possibilità astratta di ottenere permesso di soggiomo in-sanatoria, non concesso sol perché all'istante era scaduto il passaporto. La controricorrente Amministrazione dell'Interno ha rilevato la totale 2 inconsistenza delle doglianze attingenti la misura dell'espulsione, tutte irricevibili in sede di impugnazione della convalida. Ad avviso del Collegio - che appieno condivide le osservazioni della controricorrente - nessuna delle censure, attingenti soltanto vizi sostanziali e formali del non impugnato provvedimento di espulsione, può trovare ingresso in sede di impugnazione dell'ordinanza di convalida del trattenimento dell'espellendo presso il CPTA. Infatti, e come questa Corte ha più volte affermato (ex multis Cass. 9003/00), avverso la convalida sono deducibili sole ragioni afferenti i presupposti della misura di trattenimento, la sua durata, il procedimento che ad essa abbia portato, nonché, alla stregua della condivisibile lettura data alla norma dalla Corte Costituzionale nella dec. 105 del 2001, le ragioni poste a base della misura del successivo accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica. Certamente non sono deducibili, come ha fatto il IN, questioni che riguardano la eseguibilità della non impugnata espulsione o, addirittura, la astratta concedibilità di un permesso di soggiorno in sanatoria (neanche richiesto). O 0 T Respinto il ricorso, si stima ricorrano giusti motivi per compensare le spese. 1 A . F T I 1 S 1 N A . O R T L
P.Q.M.
T L R S E A E D 8 N La Corte di Cassazione, O O 9 I - C I S 3 L - R U 6 A rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. P C S L E E A : D E A I Così decise in Roma, il 14 febbraio 2002 S 0 R E 4 E P T . S A L Il Cons, est. M Presidente Juve T CORTE SUPREMIONCASSAZIONE Prime Sezione Civile Depositat orlarcelleria ELIERE ILGANCE LIERE Andrea Bianchi IL