Sentenza 9 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R fl T S I REPUBBLICA ITALIANA u G E . R c IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D : E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N Dott. Vincenzo 5282 E S rrispettivo di lavori. SEZIONE TERZA CIVILE E eto ingiuntivo. Ricon- jonale. Competenza. Composta dagli Ill.mi Sigg.fi Magistrati R.G.N. 19042/98 Dott. Vito GIUSTI Pesidente ALLUZZO. Consigliere - 11295 Cron. Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. Dott. Ennio Consigliere -- MALZONE Ud. 07/12/00 TALEVI -Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di CASERTA, con ordinanza del 19/10/98, nella causa iscritta al n°. 1789/98 vertente tra CR NT;
G.L. P. COSTRUZIONI S.R.L.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/12/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha chiesto si dichiari 2000 la competenza del Giudice di Pace di Caserta a decidere 2009 della causa di opposizione a decreto ingiuntivo. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza datata 19.10.98 il Pretore richiedeva d'ufficio regolamento di competenza osservando: - che con atto di citazione del 3 marzo 1998, IS TI aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace di Caserta la società G.P.L. Costruzioni s.r.l. opponendosi al decreto ingiuntivo n.93/98 emesso dal predetto ufficio in data 16 gennaio 1998 per il pagamento della somma di lire 4.000.000 e spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni per la somma di lire 18.500.000; - che Il Giudice di Pace, ritenuta la competenza per valore dei Pretore in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale dell'opponente e ritenendo che non potesse farsi luogo alla separazione dei giudizi rispetto alla domanda principale, aveva rimesso l'intera controversia, ex art. 36 e 50 c.p.c., al giudice superiore, che la domanda principale rientrava nella competenza - funzionale del Giudice di Pace, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso da quell'ufficio (la questione è già stata risolta dalle S.U. 96/1835), mentre doveva rimanere alla competenza dello stesso Pretore la cognizione sulla domanda riconvenzionale. Con ordinanza 24.1.2000, questa Corte, rilevato che il provvedimento del Pretore non risultava comunicato alle parti, mandava alla cancelleria di detto Giudice di provvedere, rinviando la causa a nuovo ruolo. Si provvedeva a detta comunicazione (da ritenersi rituale) Le parti non hanno depositato memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Come questa Corte ha già affermato più volte < La competenza dell'ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale e, TG BABLUS A droi pertanto, inderogabile, con la conseguenza che, qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale rientranten a.. competenza per valore di un altro giudice, il giudice dell'opposizione non puo' rimettere tutta la causa al giudice superiore, al fine di realizzare il "simultaneus processus", ma deve rimettere soltanto quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo a sospendere quest'ultimo giudizio ove ne ricorrano i presupposti>>. (Cass. 4674/98, v. anche Cass. 9418/97, Cass. S.U. 7723/96, Cass. 1835/96, Cass. 1836/96, Cass. 11144/94, Cass. 6788/95). Ne consegue che il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben puo' richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacche' la declaratoria di incompetenza per valore del giudice primieramente adito comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando cosi' i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (cfr. Cass. 7723/96, 9310/95, Cass. 11144/94). Accogliendo la tesi del P.M. deve essere quindi dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Caserta a decidere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Caserta a decidere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 7.12.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Virsintinian Albert tien 3 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 9 APR. 2001 Oggi, li IL CANCELLIERE Giovanni Giambattistaгру R E P T U S R O C * 1 1 109