CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12025 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI VA nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Ancona;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR Eugenia Oggero;
lette le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura generale dello Stato per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che venga rigettato;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR LU MI, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata da VA NI in relazione al periodo di privazione della libertà personale subìto, tra il 18 maggio e il 25 ottobre 2010, nell’ambito del proc. n. 1696/2010, all’esito del quale era stato definitivamente assolto con sentenza del 24 novembre 2014, irrevocabile il 9 aprile 2015, dai delitti di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen., 110, 61 n.2, 424 cod. pen. La Corte di appello ha osservato che la detenzione patita risultava essere stata computata, a titolo di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., nel complessivo periodo di un anno, due mesi e undici giorni di reclusione, risultante dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Penale Sent. Sez. 4 Num. 12025 Anno 2026 Presidente: RE OR Relatore: GG RI UG Data Udienza: 29/01/2026 2 Repubblica di Teramo il 2 luglio 2016 e parimenti riportato sul certificato del Casellario giudiziale. Il giudice della riparazione annota che NI, alla data dell’esecuzione dell’ordinanza emessa in relazione ai fatti per cui era stato poi assolto (18 maggio 2010), si trovava in custodia carceraria dal 1° maggio 2010 anche per effetto dell’ordinanza cautelare emessa nell’ambito del procedimento n. 3923/2009, definito con condanna alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. In quest’ultimo procedimento, la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari e, in data 9 ottobre 2010, con quella dell’obbligo di dimora dal 12 ottobre 2010, quando la misura custodiale era stata sostituita con l’obbligo di dimora anche nel procedimento oggetto della presente istanza. La Corte d’appello ha evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non può essere riconosciuto alcun indennizzo per la parte di custodia cautelare che sia stata computata ai fini della determinazione della pena da eseguire, ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo. Nel caso di specie, la sovrapponibilità dei periodi di detenzione subiti da NI era stato così valutato dalla Procura della Repubblica di Teramo nell’ambito del proc. n. 2/2005 SIEP, mediante espressa dichiarazione di fungibilità in relazione al periodo di un anno, due mesi, undici giorni: segnatamente, la ricordata fungibilità riguardava la custodia tra il 1° maggio e l’8 ottobre 2010 e quella tra il 9 e il 12 ottobre 2010, arco temporale afferente alla richiesta di indennizzo, come altresì rivelava il certificato SIEP della Procura generale presso la Corte d’appello di Ancona del 2 dicembre 2019. 2. Interpone ricorso il richiedente, con difensore munito di procura speciale, proponendo un unico motivo di doglianza, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 dis. att. cod. proc. pen. Ripercorrendo la vicenda oggetto del procedimento n. 1696/2010 RGnr, il ricorrente rammenta che, per le contestazioni relative ad esso (artt. 110, 56, 629 cod. pen. e 110, 61 n.2, 424 cod. pen.), fu applicata la custodia cautelare in carcere tra il 18 maggio e il 25 ottobre 2010, per essere poi assolto, in proposito assumendo di non avere dato causa o concorso a dare causa alla restrizione cautelare e professandosi, fin da principio, estraneo ai fatti. Ciò premesso, ad avviso del ricorrente la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, in quanto il periodo oggetto di fungibilità, come computato nell’ambito del provvedimento SIEP 2/2005 della Procura della Repubblica di Teramo del 2 luglio 2016, avrebbe riguardato il solo procedimento n. 3923/2009 RGnr, che non richiamerebbe la custodia cautelare subita nell’ambito del procedimento n. 1696/2010 RGnr, conclusosi, come è pacifico, con sentenza assolutoria. 3 Il ricorrente evidenzia che l’imputato è legittimato ad avanzare istanza ex art. 314 cod. proc. pen., in relazione al secondo reato (che aveva sostenuto titolo cautelare) per il quale, all’esito del processo, era intervenuta assoluzione, dovendo valutarsi il diritto all’indennizzo con autonoma e specifica analisi riferita a ciascun capo di imputazione. Con riferimento al caso di specie, l’imputato ebbe a subire custodia cautelare per il secondo reato, nel procedimento al cui esito fu mandato assolto, per cui la condanna per il primo reato, in relazione al quale la misura cautelare è stata correttamente scomputata dalla pena, non esclude il diritto all’indennizzo per la custodia ingiustamente patita con riferimento al secondo reato, sulla base del principio dell’autonomia del titolo cautelare. Osserva che la detenzione per il primo reato, da ritenersi giusta in quanto correlata a pronuncia di condanna e scomputata in applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non dà diritto all’indennizzo, mentre dalla detenzione ingiusta relativa al secondo reato, per il quale è intervenuta assoluzione, importerebbe l’insorgenza del diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. Conclude, domandando l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale, nella persona della Sostituta Procuratrice generale AR LU MI, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, con domanda di dichiararne l’infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il ricorrente lamenta l’erroneo computo, ai fini della cd. fungibilità, del periodo di detenzione subìto nell’ambito del procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, al cui esito NI fu definitivamente assolto dalle accuse di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. e 110, 61 n.2, 424 cod. pen. Posta tale premessa, sostiene che «il periodo che è stato oggetto di fungibilità afferisce espressamente al procedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura di Teramo, poiché non richiama la custodia in carcere subìta nel procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, conclusosi con assoluzione». 4 Sostiene, inoltre, che in base al principio dell’autonomia dei reati e della indennizzabilità di ciascun periodo di detenzione ingiustamente patita, anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente sofferta restrizione della libertà sulla base di due distinti titoli, uno afferente a reato per cui è stata pronunciata condanna, l’altro relativo a reato per cui è seguita assoluzione, insorga il diritto all’indennizzo, correlando quanto affermato al principio di inderogabilità della fungibilità della detenzione. 2. La tesi illustrata è manifestamente infondata. 2.1. La Corte osserva, in primis, che si rivela erronea l’affermazione del ricorrente, laddove assume che il periodo oggetto di fungibilità afferisce al procedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura di Teramo e che il provvedimento cd. di cumulo non contiene, a suo dire, alcun richiamo alla custodia in carcere subìta nel procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, conclusosi con assoluzione, da ciò traendo l’infondata conclusione della erroneità del provvedimento impugnato. Invero, l’ordinanza della Corte di appello precisa che il periodo per il quale NI ha patito la detenzione asseritamente ingiusta riguarda il procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, che si era concluso con sentenza di assoluzione, osservando che la detenzione si è dispiega dal 18 maggio 2010 al 12 ottobre 2010, non già, come sostiene il richiedente, dal 18 maggio al 25 maggio 2010. 2.2. Ciò premesso, la Corte di appello non è incorsa nel vizio lamentato, in quanto ha correttamente evidenziato che il provvedimento della Procura della Repubblica di Teramo del 2 luglio 2016 - compulsabile da questo Collegio, spettando alla Corte di appello il rilievo, anche d’ufficio, della eventuale sussistenza della cd. fungibilità del periodo di detenzione patito dal richiedente - e pure quello successivamente emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona n. 365/2019 del 2 dicembre 2019, contengono specifica indicazione, tra i periodi da computare ai fini della fungibilità, anche dell’intervallo custodiale afferente al proc. 1696/2010 RGnr, che si concluse con l’assoluzione. Emerge altresì che i provvedimenti di cumulo evidenziano, in aggiunta rispetto alla custodia già computata dal 1° maggio all’8 ottobre 2010 in relazione al proc. n. 3923/2009, anche i giorni compresi tra il 9 ottobre e il 12 ottobre 2010, da imputarsi, per l’appunto, al proc. n. 1696/2010 e, inoltre, ulteriori periodi di custodia, subìti nell’ambito di altri procedimenti, risultando in definitiva computato, ai fini della fungibilità, il periodo complessivo di un anno, due mesi, undici giorni. 3. Ciò premesso, va ricordato che, a mente dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia 5 cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, ovvero per il periodo di tempo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte in forza di altro titolo. Il ricordato diritto non insorge, dunque, nel caso in cui la limitazione della libertà personale sia stata sofferta anche in virtù di altro titolo, in quanto si attua una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sia temporalmente sovrapposta a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, Savio, Rv. 246392). Il diritto deve parimenti escludersi quando la limitazione della libertà personale è stata sofferta in virtù di altro titolo cautelare, sempre che tale ultimo titolo sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 de127/10/2015, dep. 2016, S., Rv. 265975). Sulla base di quanto esposto, è evidente che, con decisione immune da vizi, la Corte di appello abbia correttamente respinto la domanda di riparazione, risultando il ricorso proposto manifestamente infondato. 3.1. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, risulta per tabulas che, nell’ambito di un arco temporale parzialmente sovrapponibile (18 maggio - 9 ottobre 2010), NI sia stato sottoposto a custodia cautelare in carcere sulla base di due diversi titoli cautelari, afferenti a distinti procedimenti, che sono stati specificamente indicati dalla Corte di appello e rispondono, rispettivamente, al procedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura della Repubblica di Teramo e n. 1696/2010 RGnr della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno: ne discende che il diritto all’indennizzo non può insorgere, anche se il secondo procedimento si è concluso con pronuncia assolutoria. Come già ricordato, a mente dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., osta all’insorgenza del diritto alla riparazione la circostanza che la persona che richiede l’indennizzo abbia subito la limitazione della libertà personale anche in virtù di un altro titolo, in quanto si attua la compensazione tra l’ingiusta detenzione patita e quella espiata in virtù di un legittimo provvedimento, nella parte in cui i due periodi di detenzione siano sovrapponibili. Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere l’indennizzo a colui che ha subito la restrizione della libertà personale per effetto di giusto titolo detentivo, sol per essere stato contemporaneamente ristretto in esito ad un secondo titolo e poi definitivamente assolto, ciò che apparirebbe patentemente distonico rispetto al fondamento solidaristico che fonda l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione. 3.2. Con riferimento, infine, ai residui giorni tra il 9 ottobre 2010 e il 12 ottobre 2010, posto che in relazione al procedimento n. 3923/2009 RGnr della 6 Procura di Teramo, la custodia cautelare risulta essersi protratta dal 1° maggio al 9 ottobre 2010, e, in relazione al procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, la custodia si è dispiegata dal 18 maggio al 12 ottobre 2010, osserva il Collegio che il periodo 9-12 ottobre 2010 risulta essere stato parimenti computato nell’ambito del provvedimento SIEP n. 2/2015 del 2 luglio 2016, emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo, che ha provveduto correttamente a considerare, a titolo di fungibilità, anche tale periodo di detenzione, subita da NI tra il 9 e il 12 ottobre 2010. In tale prospettiva, il Collegio, evocando il principio sotteso alla disciplina di cui all’art. 657 cod. proc. pen., ricorda e condivide l’affermazione di questa Corte secondo cui «In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato (sempre che la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cui va determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta.» (Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051-01), conseguendone, pertanto, anche sotto tale profilo, la manifesta infondatezza dei vizi lamentati dal ricorrente. 4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 – 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. nulla per le spese al ministero resistente. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI UG GG OR RE
udita la relazione svolta dal Consigliere AR Eugenia Oggero;
lette le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura generale dello Stato per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che venga rigettato;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR LU MI, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata da VA NI in relazione al periodo di privazione della libertà personale subìto, tra il 18 maggio e il 25 ottobre 2010, nell’ambito del proc. n. 1696/2010, all’esito del quale era stato definitivamente assolto con sentenza del 24 novembre 2014, irrevocabile il 9 aprile 2015, dai delitti di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen., 110, 61 n.2, 424 cod. pen. La Corte di appello ha osservato che la detenzione patita risultava essere stata computata, a titolo di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., nel complessivo periodo di un anno, due mesi e undici giorni di reclusione, risultante dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Penale Sent. Sez. 4 Num. 12025 Anno 2026 Presidente: RE OR Relatore: GG RI UG Data Udienza: 29/01/2026 2 Repubblica di Teramo il 2 luglio 2016 e parimenti riportato sul certificato del Casellario giudiziale. Il giudice della riparazione annota che NI, alla data dell’esecuzione dell’ordinanza emessa in relazione ai fatti per cui era stato poi assolto (18 maggio 2010), si trovava in custodia carceraria dal 1° maggio 2010 anche per effetto dell’ordinanza cautelare emessa nell’ambito del procedimento n. 3923/2009, definito con condanna alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. In quest’ultimo procedimento, la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari e, in data 9 ottobre 2010, con quella dell’obbligo di dimora dal 12 ottobre 2010, quando la misura custodiale era stata sostituita con l’obbligo di dimora anche nel procedimento oggetto della presente istanza. La Corte d’appello ha evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non può essere riconosciuto alcun indennizzo per la parte di custodia cautelare che sia stata computata ai fini della determinazione della pena da eseguire, ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo. Nel caso di specie, la sovrapponibilità dei periodi di detenzione subiti da NI era stato così valutato dalla Procura della Repubblica di Teramo nell’ambito del proc. n. 2/2005 SIEP, mediante espressa dichiarazione di fungibilità in relazione al periodo di un anno, due mesi, undici giorni: segnatamente, la ricordata fungibilità riguardava la custodia tra il 1° maggio e l’8 ottobre 2010 e quella tra il 9 e il 12 ottobre 2010, arco temporale afferente alla richiesta di indennizzo, come altresì rivelava il certificato SIEP della Procura generale presso la Corte d’appello di Ancona del 2 dicembre 2019. 2. Interpone ricorso il richiedente, con difensore munito di procura speciale, proponendo un unico motivo di doglianza, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 dis. att. cod. proc. pen. Ripercorrendo la vicenda oggetto del procedimento n. 1696/2010 RGnr, il ricorrente rammenta che, per le contestazioni relative ad esso (artt. 110, 56, 629 cod. pen. e 110, 61 n.2, 424 cod. pen.), fu applicata la custodia cautelare in carcere tra il 18 maggio e il 25 ottobre 2010, per essere poi assolto, in proposito assumendo di non avere dato causa o concorso a dare causa alla restrizione cautelare e professandosi, fin da principio, estraneo ai fatti. Ciò premesso, ad avviso del ricorrente la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, in quanto il periodo oggetto di fungibilità, come computato nell’ambito del provvedimento SIEP 2/2005 della Procura della Repubblica di Teramo del 2 luglio 2016, avrebbe riguardato il solo procedimento n. 3923/2009 RGnr, che non richiamerebbe la custodia cautelare subita nell’ambito del procedimento n. 1696/2010 RGnr, conclusosi, come è pacifico, con sentenza assolutoria. 3 Il ricorrente evidenzia che l’imputato è legittimato ad avanzare istanza ex art. 314 cod. proc. pen., in relazione al secondo reato (che aveva sostenuto titolo cautelare) per il quale, all’esito del processo, era intervenuta assoluzione, dovendo valutarsi il diritto all’indennizzo con autonoma e specifica analisi riferita a ciascun capo di imputazione. Con riferimento al caso di specie, l’imputato ebbe a subire custodia cautelare per il secondo reato, nel procedimento al cui esito fu mandato assolto, per cui la condanna per il primo reato, in relazione al quale la misura cautelare è stata correttamente scomputata dalla pena, non esclude il diritto all’indennizzo per la custodia ingiustamente patita con riferimento al secondo reato, sulla base del principio dell’autonomia del titolo cautelare. Osserva che la detenzione per il primo reato, da ritenersi giusta in quanto correlata a pronuncia di condanna e scomputata in applicazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non dà diritto all’indennizzo, mentre dalla detenzione ingiusta relativa al secondo reato, per il quale è intervenuta assoluzione, importerebbe l’insorgenza del diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. Conclude, domandando l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale, nella persona della Sostituta Procuratrice generale AR LU MI, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, con domanda di dichiararne l’infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il ricorrente lamenta l’erroneo computo, ai fini della cd. fungibilità, del periodo di detenzione subìto nell’ambito del procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, al cui esito NI fu definitivamente assolto dalle accuse di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. e 110, 61 n.2, 424 cod. pen. Posta tale premessa, sostiene che «il periodo che è stato oggetto di fungibilità afferisce espressamente al procedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura di Teramo, poiché non richiama la custodia in carcere subìta nel procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, conclusosi con assoluzione». 4 Sostiene, inoltre, che in base al principio dell’autonomia dei reati e della indennizzabilità di ciascun periodo di detenzione ingiustamente patita, anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente sofferta restrizione della libertà sulla base di due distinti titoli, uno afferente a reato per cui è stata pronunciata condanna, l’altro relativo a reato per cui è seguita assoluzione, insorga il diritto all’indennizzo, correlando quanto affermato al principio di inderogabilità della fungibilità della detenzione. 2. La tesi illustrata è manifestamente infondata. 2.1. La Corte osserva, in primis, che si rivela erronea l’affermazione del ricorrente, laddove assume che il periodo oggetto di fungibilità afferisce al procedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura di Teramo e che il provvedimento cd. di cumulo non contiene, a suo dire, alcun richiamo alla custodia in carcere subìta nel procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, conclusosi con assoluzione, da ciò traendo l’infondata conclusione della erroneità del provvedimento impugnato. Invero, l’ordinanza della Corte di appello precisa che il periodo per il quale NI ha patito la detenzione asseritamente ingiusta riguarda il procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, che si era concluso con sentenza di assoluzione, osservando che la detenzione si è dispiega dal 18 maggio 2010 al 12 ottobre 2010, non già, come sostiene il richiedente, dal 18 maggio al 25 maggio 2010. 2.2. Ciò premesso, la Corte di appello non è incorsa nel vizio lamentato, in quanto ha correttamente evidenziato che il provvedimento della Procura della Repubblica di Teramo del 2 luglio 2016 - compulsabile da questo Collegio, spettando alla Corte di appello il rilievo, anche d’ufficio, della eventuale sussistenza della cd. fungibilità del periodo di detenzione patito dal richiedente - e pure quello successivamente emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona n. 365/2019 del 2 dicembre 2019, contengono specifica indicazione, tra i periodi da computare ai fini della fungibilità, anche dell’intervallo custodiale afferente al proc. 1696/2010 RGnr, che si concluse con l’assoluzione. Emerge altresì che i provvedimenti di cumulo evidenziano, in aggiunta rispetto alla custodia già computata dal 1° maggio all’8 ottobre 2010 in relazione al proc. n. 3923/2009, anche i giorni compresi tra il 9 ottobre e il 12 ottobre 2010, da imputarsi, per l’appunto, al proc. n. 1696/2010 e, inoltre, ulteriori periodi di custodia, subìti nell’ambito di altri procedimenti, risultando in definitiva computato, ai fini della fungibilità, il periodo complessivo di un anno, due mesi, undici giorni. 3. Ciò premesso, va ricordato che, a mente dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia 5 cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, ovvero per il periodo di tempo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte in forza di altro titolo. Il ricordato diritto non insorge, dunque, nel caso in cui la limitazione della libertà personale sia stata sofferta anche in virtù di altro titolo, in quanto si attua una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sia temporalmente sovrapposta a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, Savio, Rv. 246392). Il diritto deve parimenti escludersi quando la limitazione della libertà personale è stata sofferta in virtù di altro titolo cautelare, sempre che tale ultimo titolo sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 de127/10/2015, dep. 2016, S., Rv. 265975). Sulla base di quanto esposto, è evidente che, con decisione immune da vizi, la Corte di appello abbia correttamente respinto la domanda di riparazione, risultando il ricorso proposto manifestamente infondato. 3.1. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, risulta per tabulas che, nell’ambito di un arco temporale parzialmente sovrapponibile (18 maggio - 9 ottobre 2010), NI sia stato sottoposto a custodia cautelare in carcere sulla base di due diversi titoli cautelari, afferenti a distinti procedimenti, che sono stati specificamente indicati dalla Corte di appello e rispondono, rispettivamente, al procedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura della Repubblica di Teramo e n. 1696/2010 RGnr della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno: ne discende che il diritto all’indennizzo non può insorgere, anche se il secondo procedimento si è concluso con pronuncia assolutoria. Come già ricordato, a mente dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., osta all’insorgenza del diritto alla riparazione la circostanza che la persona che richiede l’indennizzo abbia subito la limitazione della libertà personale anche in virtù di un altro titolo, in quanto si attua la compensazione tra l’ingiusta detenzione patita e quella espiata in virtù di un legittimo provvedimento, nella parte in cui i due periodi di detenzione siano sovrapponibili. Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere l’indennizzo a colui che ha subito la restrizione della libertà personale per effetto di giusto titolo detentivo, sol per essere stato contemporaneamente ristretto in esito ad un secondo titolo e poi definitivamente assolto, ciò che apparirebbe patentemente distonico rispetto al fondamento solidaristico che fonda l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione. 3.2. Con riferimento, infine, ai residui giorni tra il 9 ottobre 2010 e il 12 ottobre 2010, posto che in relazione al procedimento n. 3923/2009 RGnr della 6 Procura di Teramo, la custodia cautelare risulta essersi protratta dal 1° maggio al 9 ottobre 2010, e, in relazione al procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di Ascoli Piceno, la custodia si è dispiegata dal 18 maggio al 12 ottobre 2010, osserva il Collegio che il periodo 9-12 ottobre 2010 risulta essere stato parimenti computato nell’ambito del provvedimento SIEP n. 2/2015 del 2 luglio 2016, emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo, che ha provveduto correttamente a considerare, a titolo di fungibilità, anche tale periodo di detenzione, subita da NI tra il 9 e il 12 ottobre 2010. In tale prospettiva, il Collegio, evocando il principio sotteso alla disciplina di cui all’art. 657 cod. proc. pen., ricorda e condivide l’affermazione di questa Corte secondo cui «In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato (sempre che la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cui va determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta.» (Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051-01), conseguendone, pertanto, anche sotto tale profilo, la manifesta infondatezza dei vizi lamentati dal ricorrente. 4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 – 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. nulla per le spese al ministero resistente. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI UG GG OR RE