Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12025
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Erroneo computo della fungibilità della detenzione

    La Corte d'appello ha rigettato l'istanza perché la detenzione patita era stata computata, a titolo di fungibilità, nel complessivo periodo di reclusione risultante da provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti. Il giudice ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non può essere riconosciuto alcun indennizzo per la parte di custodia cautelare computata ai fini della determinazione della pena da eseguire, o per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo. Nel caso di specie, la sovrapponibilità dei periodi di detenzione subiti è stata valutata dalla Procura della Repubblica, che ha dichiarato la fungibilità in relazione a periodi afferenti sia al procedimento per cui è intervenuta condanna sia a quello per cui è intervenuta assoluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12025
    Data del deposito : 30 marzo 2026

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