Sentenza 24 giugno 2004
Massime • 1
In tema di rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato del cittadino straniero espulso (art. 13, comma tredicesimo, D.Lgs. 286/1998), sono illegittimi, per violazione dell'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 3, comma terzo, parte seconda, del d.P.R. 394/1999 (regolamento di attuazione del D.Lgs. 286/1998), il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto e quello esecutivo emesso dal Questore, privi di motivazione in ordine all'impossibilità della traduzione nella lingua madre dell'interessato -il quale non comprenda quella italiana - e all'uso della lingua in concreto prescelta in presenza della prova che l'adozione di un idioma diverso da quello conosciuto dallo straniero sia arbitraria e lesiva dei suoi diritti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2004, n. 30456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30456 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/06/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 803
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009568/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO C.A. Firenze;
nei confronti di:
1) BE EM N. IL 24/01/1976;
avverso SENTENZA del 29/07/2003 TRIBUNALE di LIVORNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati che ha concluso per rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha assolto il cittadino straniero BE RE dall'accusa di violazione dell'art. 13, co. 13 D. L.vo n. 286/1998 e successive modifiche (rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dopo espulsione disposta dal Prefetto di Gorizia), ritenendo l'illegittimità del provvedimento di espulsione e di quello esecutivo del Questore di Gorizia in data 25.8.2000 per violazione del comma 7 art. 13 cit. e dell'art. 3, co. 3, 2^ parte D.P.R. n. 394/1999 (regolamento di attuazione del D. L.vo n. 286/1998) in quanto tradotti in lingua inglese, senza alcuna motivazione in ordine all'impossibilità della traduzione nella lingua madre dell'interessato ne' all'uso della lingua in concreto prescelta.
IL P.G. ha proposto ricorso per erronea applicazione dell'art. 13, co. 7 D.L.vo n. 296/1998 e successive modifiche sull'assunto dell'arbitrarietà del richiamo alla norma regolamentare in quanto inidonea a modificare la previsione della fonte normativa sopraordinata, ossia dell'art. 13, co. 7 D. L.vo cit., in forza del quale sarebbe richiesta solo una traduzione in francese ovvero in inglese o spagnolo, "a discrezione dell'Autorità e senza obbligo di giustificazione o motivazione".
Il ricorso è fondato, seppure per considerazioni diverse da quelle formulate dal ricorrente.
Deve, infatti, in primo luogo osservarsi che la previsione, di natura amministrativa e non penale, dell'art. 13, co. 7 cit., secondo cui gli atti in questione devono essere comunicati allo straniero in una traduzione "in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola", è stata del tutto legittimamente integrata dal regolamento "secundum legem" di cui al D.P.R. n. 394/1999, con conseguente incensurabilità del richiamo ad esso fatto dal giudice a quo.
Va ulteriormente rilevato che già il disposto della norma primaria è ispirata ad un evidente temperamento della discrezionalità amministrativa, consentendosi, alternativamente, l'uso della lingua francese ovvero inglese o spagnola solo in caso di impossibilità di traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal destinatario (prima delle quali, ovviamente, la lingua madre del soggetto), e che il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 394/1999, adottato in adempimento di quanto prescritto dall'art. 1, co. 6 del testo unico, non fa altro che compiutamente disciplinare detta discrezionalità (mai identificatale, secondo i principi, con l'arbitrio dell'Autorità, che si tradurrebbe in eccesso di potere), stabilendo che se lo straniero non comprende la lingua italiana (il che può assumersi come pacifico nella specie) i provvedimenti in questione devono essere accompagnati da una sintesi del loro contenuto redatta in lingua comprensibile da parte dell'interessato o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato; la norma regolamentare non fa, dunque altro che precisare il criterio (la preferenza dell'interessato) in base al quale scegliere tra la lingua francese, inglese o spagnola e la necessità di un simile criterio di temperamento della discrezionalità amministrativa in materia deve ritenersi già fisiologicamente implicita nella previsione della norma primaria, chiaramente ispirata all'esigenza di rendere comprensibile l'atto al suo destinatario (donde l'obbligo primario di traduzione in una lingua da lui conosciuta, solo in caso di impossibilità consentendosi il ricorso ad una delle tre lingue di maggiore diffusione sopra indicate), tale fondamentale esigenza essendo necessariamente sottesa anche alla scelta alternativa della diversa lingua in cui effettuare la traduzione, non essendo, ad esempio, concepibile che, in base ad opzioni meramente arbitrarie ed insindacabili, l'Autorità amm.va ricorra alla lingua inglese in presenza di cittadino di paese francofono o proveniente da paese sudamericano od alla lingua spagnola in presenza di cittadino di un paese anglofono.
In linea di principio non censurabile appare, pertanto, il sindacato di legittimità dell'atto amministrativo compiuto dall'A.G., dalla cui disapplicazione discenderebbe l'inconfigurabilità del reato in esame, presupposto necessario del quale è la validità del provvedimento di cui si contesta l'inosservanza.
Le considerazioni che precedono vanno, peraltro, raffrontate con il caso concreto nonché con l'interesse concreto del destinatario dell'atto amministrativo ad eccepire il vizio e del pregiudizio da lui eventualmente subito per effetto del rilevato difetto di motivazione, occorrendo dimostrare che l'adozione della lingua inglese sia stata effettivamente arbitraria e lesiva dei diritti del cittadino straniero, il che nella specie non può dirsi verificato, non constando che il destinatario dell'atto abbia mai eccepito la mancata conoscenza di tale lingua o l'impossibilità di comprendere la traduzione in cui i provvedimenti gli vennero comunicati. I decreti in questione, in difetto di siffatte eccezioni, resistono, in definitiva, al rilevato difetto di motivazione, rendendo in concreto irrilevante l'evidenziata irregolarità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004