Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 1
Dal combinato disposto dell'art. 3, lettera t), della legge n. 421 del 1992, dell'art. 17 D.Lgs. n. 503 del 1992 e 6, comma ottavo - ter, del D.L. n. 148 del 1993(convertito nella legge n. 236 del 1993) si desume che i corrispettivi dei servizi di trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori sono esclusi da contribuzione non soltanto per il periodo anteriore all'1 gennaio 1993 e per il periodo successivo all'1 gennaio 1994, ma anche per l'anno 1993.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
2. Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
3. Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
4. Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
5. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo per procura in calce al ricorso e con essi elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo
- Ricorrente -
CONTRO
JN S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato pro tepore Rag. Emanuele Brosio, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'Avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso disgiuntamente e congiuntamente con gli Avv.ti Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti del foro di Torino
- Controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 2413/97 del Tribunale del Lavoro di Torino del 5.5.1997/14.7.1997 nella causa iscritta al n. 546 R.G. dell'anno 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.01.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Antonino Sgroi per l'INPS e l'Avv. Renato Scognamiglio per la S.p.A. NA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 30.11.1994, la S.p.A. JN proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Pretore di Torino in data 3.11.1994, con il quale era stato ingiunto ad essa società di pagare all'INPS la somma di L. 57.935.694, a titolo di omessa contribuzione sulle spese sostenute per il servizio di trasporto dei dipendenti allo stabilimento di Avigliana e ritorno per il periodo gennaio/ottobre 1993. L'opponente deduceva che il preteso obbligo contributivo risultava escluso dalla vigente disciplina e in linea di fatto rilevava che il servizio di trasporto apprestato sopperiva alla carenza dei mezzi pubblici negli orari di inizio e cessazione dei turni, non scaturiva da alcun accordo collettivo, ma i singoli dipendenti corrispondevano l'importo mensile di L. 50.000, equivalente ad un abbonamento al servizio pubblico per tratte analoghe.
Il convenuto Istituto costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito il Pretore di Torino, espletate le prove per testi ammesse, con sentenza del 27.4.1995 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la S.p.A. NA al pagamento in favore dell'INPS della somma di L. 22.360.555, oltre sanzioni ed interessi. Tale decisione, appellata dalla S.p.A. NA, veniva riformata dal Tribunale di Torino con sentenza 15.4.1997/14.7.1997 con l'accoglimento dell'opposizione originariamente proposta avverso il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale in particolare si richiamava all'art. 6-8^ comma - ter della legge 19.7.1993, n. 236, il quale prevede che l'esclusione dalla base imponibile, per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza, del corrispettivo del servizio del trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse all'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1.1.1993. Orbene secondo il Tribunale le espressioni usate (in particolare la congiunzione "anche") conducono a ritenere che il legislatore abbia inteso far riferimento tanto al periodo anteriore al 1.1.1993 quanto a quello successivo, con ciò anticipando e generalizzando l'esclusione prevista a partire dal 1.1.1994 - ad opera del Governo - prevedendo espressamente il periodo anteriore a quello indicato ed, implicitamente, quello successivo.
Contro tale sentenza ricorre per cassazione l'INPS con un motivo, al quale resiste la S.p.A. NA con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. Il ricorrente ha depositato note di udienza ai sensi dell'art. 379 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 12 della legge 153 del 1969, violazione e falsa applicazione dell'art. 3, lettera t), legge n. 421 del 1992, dell'art. 17 D.Lgs. n. 503 del 1992, dell'art. 6-8^ comma - ter della legge n. 236 del 1993, nonché
vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). L'INPS ritiene di non condividere l'interpretazione delle norme richiamate, in quanto priva di riferimento allo schema normativo della retribuzione imponibile contenuto nell'art. 12 della legge n. 153 del 1969. Tale norma, incluso nella retribuzione imponibile tutto quanto erogato dal datore di lavoro al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, indica in via tassativa alcune eccezioni non estensibili ad altre ipotesi non previste.
In questo quadro normativo, ad avviso dell'istituto, non è consentito al giudice sostituire la sua volontà a quella contraria e diversa, soltanto perché ritenuta meglio rispondente alla finalità perseguita dalla legge.
Ciò puntualizzato, l'INPS rileva che nel caso di specie non è condivisibile l'interpretazione del Tribunale, secondo cui l'art. 6comma 8 ter - della legge n. 236 del 1993 si dovrebbe riferire al periodo anteriore al 1.1.1993 e a quello successivo, per avere il legislatore inteso anticipare e generalizzare l'esclusione, prevista dal D.Lgs. n. 503 del 1992, a partire dal 1.1.1994. La generalizzazione introdotta dai giudici di appello secondo l'istituto è in palese contrasto con il contenuto dell'anzidetta legge n. 236, giacché con l'espressione usata ("l'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi del corrispettivo del servizio trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori, si applica anche per i periodi anteriori al 31.1.1993) il legislatore ha voluto delimitare l'ambito temporale con l'estensione della disciplina dell'esclusione, stabilita con decorrenza 1.1.1994 dal D.Lgs. n. 503/1992, ai periodi anteriori al 1.1.1993.
L'INPS puntualizza che con questa interpretazione non si è creato alcun vuoto normativo, trovando applicazione per tale periodo 1.1.1993/31.12.1993 la disciplina stabilita dall'art. 12 della legge n. 163 del 1969; osserva, infine, che l'eventuale disparità di trattamento rispetto agli altri periodi non può giustificare una interpretazione diversa da quella palese delle norme in questione. In conclusione sulla base della proposta interpretazione delle norme richiamate l'INPS ritiene che le somme, erogate dalla S.p.A. NA a copertura delle spese di viaggio a carico del personale dipendente per recarsi al luogo di lavoro, si fondino su un titolo retributivo e come tali debbano essere assoggettate a contribuzione previdenziale. Da parte sua la società controricorrente ha ribadito le difese svolte nel giudizio di merito condividendo in pieno le argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza.
Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene prive di pregio le articolate censure del ricorrente. Il Tribunale attraverso una puntuale disamina delle disposizioni, che si sono succedute nel tempo, è giunto alla conclusione di ritenere i corrispettivi dei servizi di trasporto, predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori, esclusi da contribuzione anche per il periodo 1.1.1993/31.12.1993.
Il percorso interpretativo dei giudici di appello è condivisibile, potendo cogliersi dall'insieme del quadro normativo una scelta legislativa nel senso delineato.
Sul punto è utile richiamare l'art. 3 della legge n. 421 del 1992, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare norme per la ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina del finanziamento del sistema previdenziale con l'esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte del datore di lavoro. in attuazione di tale delega con l'art. 17 - comma 1 - del D.Lgs. n. 503 del 1992 è stata disposta l'esclusione anzidetta a decorrere dal 1.1.1994, mentre con l'art, 6 - comma 8 ter - della legge n. 236 del 1993 è stata stabilita l'esclusione "anche" per i periodi anteriori al 1.1.1993. Il Tribunale ha ritenuto che da tali norme possa cogliersi una ratio legis nel senso dell'applicabilità dell'esclusione da contribuzione dei corrispettivi per il servizio di trasporto anche per l'anno 1993. L'interpretazione proposta ed adottata è ragionevole, essendo non coerente con il sistema legislativo l'impostazione sostenuta dall'INPS, in base alla quale, a fronte di una esclusione contributiva per il periodo anteriore al 1.1.1993 e per il periodo successivo al 1.1.1994, per l'anno 1993 rimane ferma la normale contribuzione per far acquisire all'istituto previdenziale i finanziamenti per assolvere alle spese previdenziali. Nè è convincente la replica della difesa dell'INPS, secondo la quale nella fattispecie non si verifica alcuna disparità di trattamento e non si crea alcun vuoto normativo, potendo pur sempre trovare applicazione la norma generale dell'art. 12-1^ comma della legge 153 del 1969. È sufficiente osservare, a sostegno dell'interpretazione seguita dai giudici di merito, che le espressioni usate dal legislatore (in particolare con la congiunzione "anche" contenuta nel richiamato art. 6-8^ comma ter - legge n.236) denotano, come già si è detto, la volontà del legislatore di esonerare da contribuzione i corrispettivi in questione per i periodi anteriori al 1.1.1993 e quindi per quelli successivi riguardanti l'anno 1993, e ciò anche in considerazione dell'esonero relativi ai periodi dal 1994 in poi. Alla luce delle osservazioni che precedono nessun rilievo assume il richiamo all'anzidetto art. 12, al quale il legislatore nella fattispecie ha voluto derogare, come già si è posto in evidenza. Va, infine, rilevato che una diversa interpretazione potrebbe non sottrarsi a dubbi di disparità di trattamento, per cui tra le due soluzioni è preferibile quella seguita che si adegua ai principi della Costituzione e segnatamente al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. (in questo senso Corte Cost. sentenza n. 419 del 4 novembre 1999 e Cass. sentenza n. 5628 del 5 maggio 2000). Il ricorso in conclusione è destituito di fondamento e va rigettato. Sussistono giusti motivi, in relazione alla delicatezza e novità delle questioni trattate, per dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001