Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Risponde del reato di cui all'art. 388, commi terzo e quarto cod. pen. anche il terzo possessore della cosa del debitore sottoposta a pignoramento presso di lui, che spostandola senza autorizzazione dal luogo in cui è custodita, la sottrae all'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2006, n. 15186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15186 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 12/04/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 500
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 47030/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT UC, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 6 maggio 2004 n. 1295;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANNINO S.F.;
sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. FAVALLI Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 6 maggio 2004 n. 1295 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Grosseto/Orbetello 26 febbraio 2003 n. 24, è stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 110 c.p. e dall'art. 388 c.p., comma 3 e 4, commesso in Porto S.Stefano in epoca anteriore e prossima al 10 luglio 2000 - UC RO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. ingiustificata declaratoria di contumacia dell'imputato, il quale aveva fatto pervenire a mezzo fax alla Cancelleria della Corte di appello di Firenze istanza di differimento dell'udienza, documentata da certificazione medica allegata;
2. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 388 c.p. nonché degli artt. 543 e 544 c.p.p. da esso richiamati, perché il criterio secondo il quale a integrare il concetto di sottrazione è sufficiente il semplice spostamento (amotio) del bene pignorato da un luogo ad altro senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione non trova applicazione nell'ipotesi di pignoramento mobiliare presso il terzo detentore del bene.
L'impugnazione è infondata.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso si osserva che l'impedimento addotto dall'imputato a sostegno dell'istanza di differimento dell'udienza del 6 maggio 2004 era costituito da gastroenterite acuta, per la quale erano stati prescritti all'imputato tre giorni di riposo, con cure e dieta adeguate. Ora, sia in relazione alla natura della patologia indicata, sia in relazione all'avvenuta scadenza della prognosi in quanto il certificato medico era stato rilasciato il 3 maggio 2004, il provvedimento della Corte d'appello, che ha ritenuto non assoluto l'impedimento ed ha dichiarato la contumacia dell'imputato, appare pienamente motivato. Il predetto motivo appare quindi destituito di fondamento. L'impugnazione è altrettanto infondata nel merito. L'art. 546 c.p.c. assoggetta il terzo possessore di cose del debitore, a partire dal giorno in cui gli è stato notificato l'atto di pignoramento, agli stessi obblighi che la legge (art. 65 cit., art. 521 c.p.c., comma 3 e art. 536 c.p.c., comma 2) impone al custode, tra i quali quello di non spostare la cosa senza l'autorizzazione dell'Ufficiale giudiziario e del Giudice dell'Esecuzione. Si rende, pertanto, colpevole del reato previsto dall'art. 388 c.p., comma 4, il terzo possessore della cosa del debitore sottoposta a pignoramento presso di lui, che, spostandola dal luogo in cui è custodita senza autorizzazione, la sottrae all'esecuzione.
La questione posta dal ricorrente col secondo motivo di ricorso e già rigettata motivatamente dal Giudice d'appello, risulta pertanto infondata.
Il ricorso dev'essere perciò rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006