Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di sottrazione di cose sequestrate o pignorate va esclusa, in ordine all'elemento oggettivo, la violazione del vincolo impresso per ragioni di giustizia sulle cose (nella specie, pignoramento "a branco" di suini) se queste sono determinate solo nel genere senza la "specificazione" di cui all'art. 1378 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1998, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 24-2-1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Romano " N. 233
3. Dott. Tito Garribba " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuliano Ferrua " N. 33116/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO DR n. il 10.2.1946 avverso la sentenza 13.6.1997 della Corte di Appello di Ancona, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ciampoli Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
F A T T O e D I R I T T O
Con sentenza 13.6.1997 la Corte di Appello di Ancona, decidendo sull'appello proposto dal Procuratore Generale presso la stessa corte avverso la sentenza 22.7.1993 del Pretore di Fermo, in riforma della stessa, con la quale CO DR era stato assolto dal delitto di cui all'art. 388, III co. c.p. (gli era addebitato di aver sottratto 126 maiali di sua proprietà, sottoposti a pignoramento in data 10.1.1990 dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Fermo) perché il fatto non costituisce reato, lo condannava per lo stesso reato alla pena (condizionalmente sospesa) di venti giorni di reclusione e L. 200.000 di multa.
Avverso detta sentenza lo CO ha proposto ricorso per cassazione.
Premesso che il procedimento trae origine da un pignoramento compiuto senza minimamente identificare i maiali sottoposti a vincolo e che egli aveva sempre tenuto nel proprio allevamento a ciclo continuo più di 400 suini (circostanze queste incontroverse in quanto esposte anche dall'ufficiale operante, Alfieri), nonché di aver (tra l'altro) provveduto a corrispondere gran parte dell'importo del debito per il quale era stato eseguito detto pignoramento, il ricorrente deduce l'insussistenza degli "estremi costitutivi del reato contestato, chiaro essendo che, nella specie, si sarebbe addirittura in linea di fatto nella più completa carenza degli elementi concretativi di un qualsiasi atto simulato fraudolento e nella insupponibilità d'una qualsiasi cosa che potesse sapere, o avere la parvenza di elusivo rispetto ad autentiche misure cautelari".
Rileva, altresì, quanto all'elemento psicologico che, investendo l'eseguito pignoramento "una quantità fungibile", doveva riconoscersi l'assoluta buonafede della sua condotta e, conseguentemente, l'insussistenza del dolo.
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La peculiarità delle cose sottoposte, nel caso di specie, a pignoramento comporta che deve escludersi la configurabilità del reato contestato, sia in ordine all'elemento oggettivo (consistente, nell'ipotesi, nella condotta di sottrazione, come contestata), sia in ordine all'elemento soggettivo (dolo generico, consistente nella volontà e consapevolezza di operare la sottrazione). Per escludere la violazione del vincolo impresso per ragioni di giustizia sulle cose (nel caso: c.d. pignoramento "a branco" di suini) occorre meditare sul rilievo, assorbente, che le cose pignorate erano determinate solo nel genere, sicché ben potevano e dovevano essere individuate al momento dell'asporto ai fini della vendita forzosa.
Sarebbe, in altri termini, stato necessario per la materiale individuazione delle cose e per evitare che esse potessero essere confuse con le altre dello stesso genere possedute dal proprietario, una ulteriore operazione: la "specificazione" (art. 1378 c.c.) in virtù della quale ad un bene determinato solo nel numero e cioè nella quantità subentra un bene concreto e cioè, nel caso in oggetto, il corrispondente numero di capi di bestiame separati dagli altri.
Non diversamente dalla vendita di genere, in cui l'indeterminatezza cessa con la specificazione e la proprietà si trasmette con l'individuzione (arg. ex art. 1378 cit.). Sotto il profilo dell'elemento psicologico deve rilevarsi che è mancata qualsiasi volontà di "sottrarre" per il semplice ma insuperabile argomento che a fronte della costante presenza di circa 400 suini nell'allevamento del ricorrente, non essendo stati individuati i singoli capi sottoposti a pignoramento, la macellazione o commercializzazione di un numero di essi che non intaccava la consistenza del quantitativo staggito, non era incompatibile con la conservazione del vincolo.
Di ciò peraltro dà atto nel suo rapporto anche il commissionario alla vendita dei suini con l'affermare, tra l'altro, (verbale di asporto 30 maggio 1991) che "lo CO in ogni caso è comunque in grado di fornire, attraverso la sua porcilaia, l'equivalente di quanto pignorato all'epoca".
Da quanto si è detto risulta con ogni evidenza l'insussistenza di dolo.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio dovendo farsi luogo all'assoluzione del ricorrente perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
L A C O R T E D I C A S S A Z I O N E
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1998