CASS
Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 15314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15314 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA 15314 26 Sent. n. sez.1' 242026 CC - 13/03/2026 R.G.N. 774/2026 sul ricorso proposto da: L'IO AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere AL LI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2025 e depositata il successivo 23 dicembre, ha rigettato l'opposizione presentata ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. nell'interesse di RO LLIO avverso l'ordinanza del 25 luglio 2025 resa de plano nell'ambito del procedimento n. 719/2025 SIGE, con cui la Corte d'appello milanese, in funzione di giudice dell'esecuzione, applicava al condannato, in relazione alla condanna irrogata dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 1940 in data 8 marzo 2024 (irrevocabile il 10 ottobre 2024), l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006 nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 750 di multa, in relazione a parte dell'aumento 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15314 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LI AL Data Udienza: 13/03/2026 cqj ceLl cargriliPate---a titolo di continuazione interna in quanto solo parte dei reati rientra nella vigenza della citata legge. Segnatamente LLIO RO era stato condannato, in concorso con MI AT, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di estorsione aggravata continuata, commessa dall'anno 2001 al 4 novembre 2015. 1.1. Con istanza ex art. 672 cod. proc. pen. del 18 luglio 2025 la difesa del LLIO aveva richiesto, in relazione alla suindicata sentenza di condanna, l'applicazione dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006 in relazione a tutti gli episodi estorsivi commessi in continuazione sino al 2 maggio 2006, dovendosi calibrare il reato più grave - nel silenzio della sentenza di primo grado - nel "gravissimo episodio del 2002" individuato dalla Corte d'appello a pag. 33 della sentenza n. 1705/2024. 1.2. La Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la suindicata ordinanza del 25 luglio 2025, avendo escluso che entrambi i giudici di merito avessero indicato l'episodio più grave, ha proceduto alla disamina della vicenda estorsiva aggravata continuata per la quale l'imputato, assieme ad altro, è stato condannato per fatti commessi, in continuazione interna, dal 2001 al 4 novembre 2015, ed ha individuato più grave il fatto del 14 maggio 2015, «che non ricade nel periodo temporale in relazione al quale opera l'indulto», atteso che tale episodio, per le modalità della condotta e per la minaccia rivolta alla vittima di "farlo finire sulla sedia a rotelle" ha rappresentato il culmine della escalation di violenza subita dalle persone offese per oltre quindici anni. 1.3. In esito alla proposta opposizione avverso la suindicata ordinanza emessa de plano, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, l'ha rigettata confermando l'applicazione dell'indulto nei riguardi del LLIO sulla porzione di pena applicata quale aumento ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. e non già sulla pena base (individuata in anni sei di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumentata per la continuazione interna ad anni 6 e mesi sei di reclusione e euro 6.000 di multa). 2. Avverso l'ordinanza epigrafata propone ricorso per cassazione LLIO tramite difensore, Avv. Monica Foti, articolato in un unico motivo di ricorso rubricato ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen. e 1 legge n. 241 del 2006. Il rigetto dell'opposizione si fonda sul rilievo che il giudice di merito avesse specificato quale fosse l'episodio estorsivo più grave, individuato a pag. 42 della sentenza n. 1942 del 2020, ai fini della corretta applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. ma , in presenza di una tale indicazione, allora al giudice 2 dell'esecuzione non avrebbe potuto compiere una sua diversa ed autonoma valutazione che invece ha compiuto nell'ordinanza in data 25 luglio 2025 con cui ha applicato al condannato l'indulto nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 750 di multa sulla base dell'opposto presupposto che tale indicazione mancasse e che il reato più grave dovesse essere individuato in quello del 14 maggio 2015, non ricadente nel periodo temporale di cui alla legge n. 241 del 2006. L'ordinanza impugnata, pur accogliendo implicitamente la deduzione difensiva dell'opposizione, ovverosia che il giudice di merito avesse individuato il reato più grave, ne fa mal governo, donde l'eccepito vizio motivazionale e travisamento del giudicato di merito, poiché il giudice dell'esecuzione ha sovrapposto due concetti in realtà da considerare ontologicamente distinti: la violazione più grave, ai fini della continuazione, va infatti individuata in astratto, mentre, ai fini dell'applicazione della norma più favorevole al reo e dell'indulto, va valutata in concreto. Nella specie, rilevano in sentenza plurimi episodi tutti aggravati dal numero delle persone: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, come dedotto in opposizione, individuare quale tra essi fosse in concreto più grave ex art. 133 cod. pen. per il giudice del merito assegnando rilievo a tal fine al costrutto motivazionale della sentenza di I grado n. 1942 del 2020 (pag. 41) e di quella di grado n. 1705 del 2024 (pag. 33), che definisce esplicitamente "gravissimo" l'episodio del 2002. 3. Il Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, con requisitoria scritta del 20/02/2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome generico e reiterativo di analoga censura, già adeguatamente vagliata dal giudice dell'esecuzione con motivazione coerente e corretta, immune dai lamentati vizi. 1. Giova premettere che, in tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione - sia nell'ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di clemenza - il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse 3 disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento di clemenza e che qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta (Sez. 1, n. 43862 del 29/10/2004, Palamara, Rv. 230059-01; Sez. 1, n. 2057 del 14/03/1997, Renda Popolo, Rv. 207693-01). Inoltre, ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva (Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello, Rv. 245967-01) e la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta (principio espresso in tema di revoca dell'indulto da Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380-01, ma trasponibile alla presente vicenda). 2. Ciò premesso, la Corte d'appello di Milano, con l'impugnato provvedimento ha fatto buongoverno dei suesposti principi, donde la legittimità della ribadita applicazione del beneficio controverso sulla sola porzione di pena applicata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per le condotte costituenti reati-fine ricadenti nel termine di applicazione del beneficio. 2.1. La Corte territoriale ha fatto esaustivo riferimento (pag. 3 ord. imp.) al contenuto testuale della porzione di motivazione della sentenza di prime cure per smentire la fondatezza della premessa da cui muove la tesi difensiva, inammissibilmente reiterata in questa sede: il Tribunale di Milano, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio (pag. 42), ha dato preliminarmente atto della circostanza che il reato di cui all'art. 629 cod. pen., nel 2002, ha subito un intervento normativo che ne ha inasprito la pena pecuniaria (cfr. legge n. 3 del 2012, che ha innalzato l'ammontare della multa in misura compresa tra 1.000 e 4.000 euro) per poi escludere l'applicabilità della più mite pena pecuniaria già prevista in precedenza «visto che il reato continuato comprende anche condotte successive, da considerare dunque più gravi per espressa previsione del legislatore». Manifestamente infondato, pertanto, è l'assunto difensivo che pretenderebbe di trarre da tale giudizio di gravità - espresso dal giudice di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio da applicare in concreto in ragione della successione di norme penali nel tempo - la fondatezza della richiesta di riconsiderare, ai fini della verifica dei presupposti temporali per l'applicazione 4 dell'indulto, quello del 2002 l'episodio più grave (e non già quello del 14 maggio 2015, come motivatamente ritenuto dalla Corte d'appello di Milano in sede di ordinanza emessa de plano). Difatti, la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, non ha per nulla legato le proprie affermazioni al mero dato formale dell'inasprito trattamento sanzionatorio, ma le ha poste in connessione con l'escalation di violenza delle condotte estorsive stigmatizzate nelle sentenze di merito a partire dall'anno 2001, con indicazione di quella reputata più grave: ossia l'estorsione del 14 maggio 2015 per le modalità cui ha fatto espresso riferimento (v. il rilevato pag. 2 ord. imp.). 2.2. Del pari manifestamente infondato è l'assunto difensivo fondato su una lettura, speciosa e fuorviante, della sentenza della Corte d'appello n. 1705 del 2024 perché - rileva questa Corte - il riferimento al «gravissimo episodio del 2002» (pag. 33) risulta essere stato compiuto dalla Corte d'appello milanese ai (soli) fini dell'idoneità della condotta ad integrare la contestata aggravante delle più persone riunite. 2.3. Ad onta degli odierni rilievi difensivi, che si appalesano non solo manifestamente infondati,ma anche reiterativi dei medesimi rilievi già sollevati in sede di opposizione - e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, con argomenti conformi a diritto e alle risultanze processuali - non sussiste alcuna contraddizione tra quanto affermato nell'impugnata ordinanza del 18 dicembre 2025, ossia che «il giudice della cognizione si sia già espresso in merito all'individuazione delle condotte più gravi in quelle successive al gennaio 2012» (pag. 3 ord. imp.) e quanto in precedenza rilevato nell'ordinanza emessa de plano il 25 luglio 2025, ossia che, non essendo stato indicato dai giudici di merito il reato più grave, esso va identificato in sede di esecuzione ai fini della verifica dei presupposti temporali per l'applicazione dell'indulto. Al di là dell'improprio, ma ininfluente riferimento all'assenza della necessità, nel caso di specie, di interpretare il giudicato espresso nella prima parte dell'ordinanza impugnata (pagg.
2-3 ord. imp.), dalla lettura combinata dei due provvedimenti - che si integrano reciprocamente - si ricava che il primo giudice della cognizione, lungi dall'aver ritenuto più grave l'episodio del 2002, citato a meri fini sanzionatori (v. supra § 2.1.), si è limitato ad individuare le condotte più gravi in quelle successive al 2012, sicché all'interno di queste, essendo molti gli episodi estorsivi commessi dal LLIO, in concorso con altro imputato, protrattesi per circa quindici anni, il giudice dell'esecuzione - correttamente esercitando il proprio potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti alla stregua di quanto affermato da Sez. 1, n. 10285 del 1/10/2019, Scarpa, Rv. 278487-01 - ha valutato più grave l'episodio estorsivo del 14 maggio 2015, atteso che «per le modalità della condotta e per la minaccia rivolta a Forte di farlo "finire 5 Il Consigliere estensore atali sulla sedie a rotelle", ha rappresentato il culmine della escalation di violenza subita dalle persone offese per oltre 15 anni» (pag. 2 ord. imp.), con conseguente legittima applicazione dell'indulto in relazione a parte dell'aumento comminato all'imputato in continuazione interna, per la sola parte dei reati rientrante temporalmente nel periodo di cui alla legge n. 241 del 2006. 3. A fronte valutazioni giuridicamente corrette, nonché logiche e non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, lo spiegato ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla corresponsione dell'ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2025 e depositata il successivo 23 dicembre, ha rigettato l'opposizione presentata ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. nell'interesse di RO LLIO avverso l'ordinanza del 25 luglio 2025 resa de plano nell'ambito del procedimento n. 719/2025 SIGE, con cui la Corte d'appello milanese, in funzione di giudice dell'esecuzione, applicava al condannato, in relazione alla condanna irrogata dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 1940 in data 8 marzo 2024 (irrevocabile il 10 ottobre 2024), l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006 nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 750 di multa, in relazione a parte dell'aumento 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15314 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LI AL Data Udienza: 13/03/2026 cqj ceLl cargriliPate---a titolo di continuazione interna in quanto solo parte dei reati rientra nella vigenza della citata legge. Segnatamente LLIO RO era stato condannato, in concorso con MI AT, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di estorsione aggravata continuata, commessa dall'anno 2001 al 4 novembre 2015. 1.1. Con istanza ex art. 672 cod. proc. pen. del 18 luglio 2025 la difesa del LLIO aveva richiesto, in relazione alla suindicata sentenza di condanna, l'applicazione dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006 in relazione a tutti gli episodi estorsivi commessi in continuazione sino al 2 maggio 2006, dovendosi calibrare il reato più grave - nel silenzio della sentenza di primo grado - nel "gravissimo episodio del 2002" individuato dalla Corte d'appello a pag. 33 della sentenza n. 1705/2024. 1.2. La Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la suindicata ordinanza del 25 luglio 2025, avendo escluso che entrambi i giudici di merito avessero indicato l'episodio più grave, ha proceduto alla disamina della vicenda estorsiva aggravata continuata per la quale l'imputato, assieme ad altro, è stato condannato per fatti commessi, in continuazione interna, dal 2001 al 4 novembre 2015, ed ha individuato più grave il fatto del 14 maggio 2015, «che non ricade nel periodo temporale in relazione al quale opera l'indulto», atteso che tale episodio, per le modalità della condotta e per la minaccia rivolta alla vittima di "farlo finire sulla sedia a rotelle" ha rappresentato il culmine della escalation di violenza subita dalle persone offese per oltre quindici anni. 1.3. In esito alla proposta opposizione avverso la suindicata ordinanza emessa de plano, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, l'ha rigettata confermando l'applicazione dell'indulto nei riguardi del LLIO sulla porzione di pena applicata quale aumento ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. e non già sulla pena base (individuata in anni sei di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumentata per la continuazione interna ad anni 6 e mesi sei di reclusione e euro 6.000 di multa). 2. Avverso l'ordinanza epigrafata propone ricorso per cassazione LLIO tramite difensore, Avv. Monica Foti, articolato in un unico motivo di ricorso rubricato ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen. e 1 legge n. 241 del 2006. Il rigetto dell'opposizione si fonda sul rilievo che il giudice di merito avesse specificato quale fosse l'episodio estorsivo più grave, individuato a pag. 42 della sentenza n. 1942 del 2020, ai fini della corretta applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. ma , in presenza di una tale indicazione, allora al giudice 2 dell'esecuzione non avrebbe potuto compiere una sua diversa ed autonoma valutazione che invece ha compiuto nell'ordinanza in data 25 luglio 2025 con cui ha applicato al condannato l'indulto nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 750 di multa sulla base dell'opposto presupposto che tale indicazione mancasse e che il reato più grave dovesse essere individuato in quello del 14 maggio 2015, non ricadente nel periodo temporale di cui alla legge n. 241 del 2006. L'ordinanza impugnata, pur accogliendo implicitamente la deduzione difensiva dell'opposizione, ovverosia che il giudice di merito avesse individuato il reato più grave, ne fa mal governo, donde l'eccepito vizio motivazionale e travisamento del giudicato di merito, poiché il giudice dell'esecuzione ha sovrapposto due concetti in realtà da considerare ontologicamente distinti: la violazione più grave, ai fini della continuazione, va infatti individuata in astratto, mentre, ai fini dell'applicazione della norma più favorevole al reo e dell'indulto, va valutata in concreto. Nella specie, rilevano in sentenza plurimi episodi tutti aggravati dal numero delle persone: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, come dedotto in opposizione, individuare quale tra essi fosse in concreto più grave ex art. 133 cod. pen. per il giudice del merito assegnando rilievo a tal fine al costrutto motivazionale della sentenza di I grado n. 1942 del 2020 (pag. 41) e di quella di grado n. 1705 del 2024 (pag. 33), che definisce esplicitamente "gravissimo" l'episodio del 2002. 3. Il Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, con requisitoria scritta del 20/02/2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome generico e reiterativo di analoga censura, già adeguatamente vagliata dal giudice dell'esecuzione con motivazione coerente e corretta, immune dai lamentati vizi. 1. Giova premettere che, in tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione - sia nell'ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di clemenza - il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse 3 disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento di clemenza e che qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta (Sez. 1, n. 43862 del 29/10/2004, Palamara, Rv. 230059-01; Sez. 1, n. 2057 del 14/03/1997, Renda Popolo, Rv. 207693-01). Inoltre, ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva (Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello, Rv. 245967-01) e la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta (principio espresso in tema di revoca dell'indulto da Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380-01, ma trasponibile alla presente vicenda). 2. Ciò premesso, la Corte d'appello di Milano, con l'impugnato provvedimento ha fatto buongoverno dei suesposti principi, donde la legittimità della ribadita applicazione del beneficio controverso sulla sola porzione di pena applicata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per le condotte costituenti reati-fine ricadenti nel termine di applicazione del beneficio. 2.1. La Corte territoriale ha fatto esaustivo riferimento (pag. 3 ord. imp.) al contenuto testuale della porzione di motivazione della sentenza di prime cure per smentire la fondatezza della premessa da cui muove la tesi difensiva, inammissibilmente reiterata in questa sede: il Tribunale di Milano, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio (pag. 42), ha dato preliminarmente atto della circostanza che il reato di cui all'art. 629 cod. pen., nel 2002, ha subito un intervento normativo che ne ha inasprito la pena pecuniaria (cfr. legge n. 3 del 2012, che ha innalzato l'ammontare della multa in misura compresa tra 1.000 e 4.000 euro) per poi escludere l'applicabilità della più mite pena pecuniaria già prevista in precedenza «visto che il reato continuato comprende anche condotte successive, da considerare dunque più gravi per espressa previsione del legislatore». Manifestamente infondato, pertanto, è l'assunto difensivo che pretenderebbe di trarre da tale giudizio di gravità - espresso dal giudice di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio da applicare in concreto in ragione della successione di norme penali nel tempo - la fondatezza della richiesta di riconsiderare, ai fini della verifica dei presupposti temporali per l'applicazione 4 dell'indulto, quello del 2002 l'episodio più grave (e non già quello del 14 maggio 2015, come motivatamente ritenuto dalla Corte d'appello di Milano in sede di ordinanza emessa de plano). Difatti, la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, non ha per nulla legato le proprie affermazioni al mero dato formale dell'inasprito trattamento sanzionatorio, ma le ha poste in connessione con l'escalation di violenza delle condotte estorsive stigmatizzate nelle sentenze di merito a partire dall'anno 2001, con indicazione di quella reputata più grave: ossia l'estorsione del 14 maggio 2015 per le modalità cui ha fatto espresso riferimento (v. il rilevato pag. 2 ord. imp.). 2.2. Del pari manifestamente infondato è l'assunto difensivo fondato su una lettura, speciosa e fuorviante, della sentenza della Corte d'appello n. 1705 del 2024 perché - rileva questa Corte - il riferimento al «gravissimo episodio del 2002» (pag. 33) risulta essere stato compiuto dalla Corte d'appello milanese ai (soli) fini dell'idoneità della condotta ad integrare la contestata aggravante delle più persone riunite. 2.3. Ad onta degli odierni rilievi difensivi, che si appalesano non solo manifestamente infondati,ma anche reiterativi dei medesimi rilievi già sollevati in sede di opposizione - e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, con argomenti conformi a diritto e alle risultanze processuali - non sussiste alcuna contraddizione tra quanto affermato nell'impugnata ordinanza del 18 dicembre 2025, ossia che «il giudice della cognizione si sia già espresso in merito all'individuazione delle condotte più gravi in quelle successive al gennaio 2012» (pag. 3 ord. imp.) e quanto in precedenza rilevato nell'ordinanza emessa de plano il 25 luglio 2025, ossia che, non essendo stato indicato dai giudici di merito il reato più grave, esso va identificato in sede di esecuzione ai fini della verifica dei presupposti temporali per l'applicazione dell'indulto. Al di là dell'improprio, ma ininfluente riferimento all'assenza della necessità, nel caso di specie, di interpretare il giudicato espresso nella prima parte dell'ordinanza impugnata (pagg.
2-3 ord. imp.), dalla lettura combinata dei due provvedimenti - che si integrano reciprocamente - si ricava che il primo giudice della cognizione, lungi dall'aver ritenuto più grave l'episodio del 2002, citato a meri fini sanzionatori (v. supra § 2.1.), si è limitato ad individuare le condotte più gravi in quelle successive al 2012, sicché all'interno di queste, essendo molti gli episodi estorsivi commessi dal LLIO, in concorso con altro imputato, protrattesi per circa quindici anni, il giudice dell'esecuzione - correttamente esercitando il proprio potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti alla stregua di quanto affermato da Sez. 1, n. 10285 del 1/10/2019, Scarpa, Rv. 278487-01 - ha valutato più grave l'episodio estorsivo del 14 maggio 2015, atteso che «per le modalità della condotta e per la minaccia rivolta a Forte di farlo "finire 5 Il Consigliere estensore atali sulla sedie a rotelle", ha rappresentato il culmine della escalation di violenza subita dalle persone offese per oltre 15 anni» (pag. 2 ord. imp.), con conseguente legittima applicazione dell'indulto in relazione a parte dell'aumento comminato all'imputato in continuazione interna, per la sola parte dei reati rientrante temporalmente nel periodo di cui alla legge n. 241 del 2006. 3. A fronte valutazioni giuridicamente corrette, nonché logiche e non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, lo spiegato ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla corresponsione dell'ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13