Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7799 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
яеle 65837 077 99 /03 UBBLICA E DEL POPOLO ITALIANO 86 P IO /19 Z A /4 ISTR 6 2 . G .R D B E .P R A D T A U A EL D IB D E R T SI ·O T SEN SEN 13 E A E SUPREMA DI CASSAZIONE I I R . A Oggetto E N T A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 14920/99 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Cron. 17152 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Ud. 04/11/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65837 sul ricorso proposto da: RO AN, RO RL, RO NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 168, presso lo ANGELONI, che li ECS. 9 dell'avvocato GIOVANNIstudio difende, giusta delega a margine - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2002 nonchè contro 3953 -1- MINISTERO FINANZE;
MINISTERO FINANZE AMMINISTRAZIONE PERIFERICA TASSE UFFICIO REGISTRO DI ROMA ATTI PRIVATI;
- intimati -
> avverso la sentenza n. 303/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 29/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il resistente, l'Avvocato ANGELONI GIOVANNI che si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. AN OS ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 302/9/98 del 29 settembre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio accoglieva l'appello dell'ufficio avverso la pronuncia di primo grado e riteneva che legittimamente l'Ufficio del Registro di Roma avesse provveduto con avviso di liquidazione a richiedere l'INVIM dovuta dal contribuente, a seguito di trasferimento con atto 12 febbraio 1987, facendo riferimento al valore iniziale risultante dal precedente atto di trasferimento (e non sulla base dell'effettivo valore venale quando si stipulò un atto di conferma del trasferimento). La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il sig. OS deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 19 del D.P.R. 643/1972; sostiene che ai fini INVIM dovesse esser assunto come valore iniziale non quello accertato e divenuto fiscalmente certo in relazione al precedente trasferimento (atto 11 marzo 1975), bensì il valore venale effettivo all'atto di "conferma di trasferimento autenticato il 17 gennaio 1987". Il motivo di ricorso è infondato. Invero nell'applicazione dell'INVIM appare fondamentale il principio sancito nel primo comma dell'art. 6 del D.P.R. 643/1972 e secondo cui "l'incremento di valore è costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione". Ed il secondo comma soggiunge: "per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto". Dunque l'imposta deve essere applicata attraverso incrementi di valore legati fra di loro da un vincolo di continuità per cui il valore finale in una tassazione costituisce il valore iniziale in quella successiva;
e ciò risponde alla ratio della imposta volta appunto a sottrarre ai proprietari parte del vantaggio derivante dall'incremento di valore dei loro immobili, e non riconducibile a spese da essi operate. La pretesa del contribuente di far riferimento invece al valore del bene nel momento, successivo all'acquisto, in cui fu redatta una “conferma di trasferimento” non soggetta ad INVIM condurrebbe a vanificare la imposta escludendo dalla sua applicazione gli incrementi realizzati in periodi di tempo anche piuttosto lunghi (nel caso di specie 12 anni). Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 12,3° comma bis della legge 154/1988 sostenendo che il valore iniziale doveva essere individuato con il così detto "criterio di valutazione automatica" su base catastale. Si tratta per altro di deduzione palesemente infondata. Invero il criterio di valutazione automatica trova applicazione solo quando il bene non abbia un altro e diverso valore derivante dalla dichiarazione delle parti, o da un atto o provvedimento. Nel caso di specie correttamente perciò la Amministrazione ha preso in considerazione il prezzo iniziale d'acquisto non contestato dalla Amministrazione stessa al momento in cui il bene entrò nel patrimonio del sig. OS. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. h
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in € 600 (di cui 530 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 novembre 2002. Me cich CASSAZION DI A NL/CANCELLIERE M dott Luigi Riitano E R P U DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAG. 2003- IL CANCELLIERE dott. Luigi Riitano