Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
Il termine triennale di prescrizione dei contributi dei lavoratori autonomi, previsto dall'art. 4 della legge n. 463 del 1959, è stato ampliato a cinque anni dall'art. 12, comma decimo della legge n. 155 del 1981, sospeso per un triennio ex art. 2 comma diciannovesimo D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, e poi dall'art. 1, sesto comma, della legge n. 233 del 1990 portato a dieci anni , anche per le prescrizioni in corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12003 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Prof. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
contro
TT RI;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 39 del 9.2.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9.2.2001 la Corte di Appello di Brescia, decidendo sull'appello dell'INPS avverso sentenza del Pretore di Brescia che aveva accolto per non essere provato il credito dell'Istituto, l'opposizione a decreto ingiuntivo per contributi e somme aggiuntive nei confronti dell'artigiano IE CO, rigettava l'appello. In motivazione riteneva che il credito era stato provato, tuttavia esso si era estinto per effetto della prescrizione triennale di cui all'art. 4 comma 9 della legge n. 463 del 1959. Propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo l'INPS, l'intimato non è costituito.
Con l'unico motivo l'Istituto deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981, dell'art. 2, comma 19, del d.l. n. 463 del 1983, convertito con legge 11.11.1983 n. 638 e dell'art. 1 comma 6^ della legge 2.8.1990 n. 233. Con dette norme il termine triennnale di prescrizione di contributi dei lavoratori autonomi, previsto dall'art. 4 della legge n. 683 del 1959 era stato portato prima a cinque anni dall'art. 12, comma 10^ della legge n. 155 del 1981, sospeso per un triennio ex art. 2 comma 19^ del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, e poi dall'art. 1, sesto comma, della legge n. 233 del 1990 portato a dieci anni.
La censura è fondata.
Sussiste la violazione delle norme indicate e da ultimo dell'art. 1 comma 6 della legge n.233 del 1990, che, riformando i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ha ampliato a dieci anni il termine di prescrizione dei contributi per i lavoratori autonomi, norma applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevedendo anche che il maggior termine si applica anche alle prescrizioni in corso.
La sentenza impugnata che ha ritenuto triennale il termine della prescrizione è errata in diritto e va cassata.
La causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice che si indica nel dispositivo, il quale nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto: "Il termine triennale di prescrizione dei contributi dei lavoratori autonomi, previsto dall'art. 4 della legge n. 683 del 1959, è stato ampliato a cinque anni dall'art. 12, comma 10^ della legge n. 155 del 1981, sospeso per un triennio ex art. 2 comma 19^ del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, e poi dall'art. 1, sesto comma, della legge n. 233 del 1990
portato a dieci anni, anche per le prescrizioni in corso." Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003