Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
се 66665 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Ii Magistrati: 0490 R.G.20634/1999 Dott. Ugo Dott. Vincer UBILA Consigliere Cron. 11054 Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE DI BLAS] Rel. Consigliere ud. 10/10/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi IVA - SE NTE NZA Rettifica SentenzaA sul ricorso proposto da: Motivazione P Requisiti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE ir persona del Ministro pro tempore, elettivamento domiciliata in Roma, via dei Pertoghesi Π. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura سول Generale dello Stato che la rappresenta a difende per legge;
- Ricorrente SEZ.11
CONTRO
IL GR, residente in [...], rappresentata 日 difesa, giusta procura speciale allo liti atto Notar Gabriella Vignola n. repertorio 77 del 7-12-99, dall'Avv. Antonio Sinesio, gelettivamente CORTE SUPREMA DI CASSA domiciliato in Roma, Via della Panetteria, 15 CAMPIONE CI 1 41 ༨༩?། Controricorrente avverso la sentenza 71. 115/11/98 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, Sez. 11, depositata il 28-10-1998. Üdita la relazione della causa svolta all'udienza del 10/10/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO n.821640/95, notificato 11 7-07-1995, Con avviso di Macerata, sulla base di p.v.c. 1'Ufficio IVA redatto dalla Guardia di Finanza dí Camerino, contestava alla citta UI GR, titolare dell'esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, di aver effettuato vendite in evasione di imposta per complessive L.175.040.000, e quindi, accertava per l'anno 1992, una maggiore IVA per L.21.005.000 ed irrogava le connesse sanzioni. La contribuente impugnava 1'accertamento, l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con decisione n. 3/03/97 lo annullava sulla base di argomentazioni adesive alle prospettazioni difensive della ricorrente, secondo la quale l'atto impugnato era а ritenersi illegittimo in quanto nel caso l'Ufficio aveva operato l'accertamento utilizzando il metodo induttivo malgrado ΠΟΠ ricorressero i relativi presupposti. L'appello dell'Ufficio, che deduceva la legittimità della rettifica, essendo basata su elementi desunti dalla contabilità predisposla dalla stessa contribuente, veniva respinto dalla C.T.R. di Ancona, CCП la sentenza in epigrafe indicata, nella considerazione che bene avevano fatto i giudici di primo grado ad accogliere l'impugnazione, dal momento che l'Ufficio aveva operato la rettifica della dichiarazione illegittimamente, in assenza degli elementi giustificativi, posto che la contabilità fiscale della ditta risultava tenuta regolarmente. dow Con ricorso notificato il 6-11-1999 ed affidato ad un mezzo, 1'Amministrazione della Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 10-12-1999, UI GR ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e con successiva memoria del 28-09-2002 ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 36 del D. Leg.vo n. 546/92, degli artt. 54 e 55 del DPR П. 633/72, nonché degli artt. 19 BFR D. 600/73, 2697 2727, 2729 C.C. e 112 C.p.C. - Motivazione omessa insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia. Trattasi di censure fondate. Ii Giudice di merito, invero, ha ritenuto di. dover rigettare l'appello dell'Ufficio nella considerazione che "i fatti enunciati dalla G. di F. non consentissero dell'art. 39 lett. d),di affermar e, ai sensi l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza dei dati" emergenti dalla contabilità. La Corte ritiene che così motivando la Commissione di merito non abbia assolto all'obbligo di legge, che abbia fatto una apodittica affermazione e che, quindi, la motivazione sia sostanzialmente inesistente. Ciò non solo perché viene fatto riferimento a normativa diversa da quella che regola la materia, MA pure, perché ΠΟΠ viene esplicitato l'iter decisionale, ně vengono indicati gli elementi presi in considerazione e valutati al fine di pervenire alle conclusioni Tassegnate con il dispositivo. Del tutto improprio è, infatti, il richiamo alla 39 lett. d} sia che si sia disposizione dell'art. inteso far riferimento alla norma del DPR 600/73, che + regola tutt'altra materia, sia pore che il richiamo debba essere riferito alla corrispondente norma del DPR n. 633/72, la quale non solo non contiene alcuna disposizione individuata con la lettera d), Ma oltretutto disciplina argomento ben diverso da quello oggetto della controversia in esame, per l'appunto "la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti”, Assolutamente carente è, del pari, la motivazione, giacchè non vengono esplicitate le considerazioni alla cui stregua, in positivo, la contabilità della contribuente era a ritenersi regolare, circostanza, che a Commissione aveva ritenuto, di per sé, idonea ad escludere il fondamento della pretesa fiscale, e, pez contro, in negativo, gli elementi evidenziati سال dall'Amministrazione a supporto della pretesa fiscale, che prospettavano l'esistenza di indici di un maggior la complessiva reddi to imponibile non dichiarato, nattendibilità della documentazione contabile, dovessero considerarsi inesistenti od inconducenti. Il Collegio, cib posto, non è nelle condizioni di esercitare il dovuto sindacato di legittimità in ordine alla correttezza Logico-formale 2 giuridica del provvedimento impugnato. accolto e, per l'effetto, Il ricorso va, dunque, cassata l'impugnata decisione. 5 Il Giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Tributaria Regionale delle Marche,Commissione procederà al riesame, e deciderà motivando esaustivamente. Lo stesso Giudice pronuncerè anche sulle spese del giudizio di legittimità,
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per 1 spese, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, altra Sezione. Così deciso in Roma il10-10-2002. Il Pres: idente Lawang Dott. vara 11 Consigli e Estensore Dott. Antoni شكست IL CANCELLIERE CI DEPOWT IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio - 1 APR. 2003 Ogg IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Adcanio