Sentenza 19 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2001, n. 8336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8336 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I 6 8 Z 9 A 1 / R A 5 4 I T / . S R 6 I N 2 G A . E T .R R P U . . 1 L IB D A L D L A R E . T D E IN NOME DEL OPOLE8 33 6 / 0 1 B BBLICA ITALIANA T I A S N T N E A E 1 I S S 3 E R I 1 A E . T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria ACC. INDUTTIVE LEGITTIMITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 17472/97 .2. 19101 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Rep. - Rel. Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: FI GI, BR ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CICCHIELLO, che li difende, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF DISTRETTUALE II DD;
- intimato -
la sentenza n. 204/97 della Commissione avversO tributaria regionale di POTENZA, depositata il 2000 11/06/97; 2143 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CECCHIELLO (nuova procura), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo LA OV e DI NA hanno impugnato l'avviso di accertamento Irpef relativo al periodo di imposta 1991 con il quale, sulla base del reddito netto accertato nei confronti della s.n.c. SEDA, è stato elevato il loro reddito di partecipazione. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, ed ha ridotto il reddito della società da lire 114.241.000 a lire 71.380.000 nonché di conseguenza il reddito dei soci, sul presupposto che, aumentando i ricavi, occorreva aumentare anche i costi. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione, ed ha così rigettato sia l'appello principale dell'ufficio che quello incidentale dei contribuenti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze non si è costituito in questa fase del giudizio. I ricorrenti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 39, 40 e 42 del d.p.r. n.600/73 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. per avere l'ufficio posto a base dell'accertarnento impugnato l'accertamento operato nei confronti della società SEDA sud s.n.c., e per avere utilizzato presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza (in particolare, l'ufficio, sulla base del rinvenimento di movimentazioni bancarie non transitate nelle scritture contabili, ha ritenuto che c'era stata una sottrazione di ricavi ai conti economici, mascherata con una operazione di finanziamenti fittizi da parte dei soci, diretta appunto a fare apparire l'entrata di danaro come finanziamento dei soci anziché come corrispettivo dell'attività). I ricorrenti hanno poi censurato l'operato dei giudici di merito che hanno riconosciuto la natura di presunzioni, pur se semplici, agli elementi utilizzati dall'ufficio privi però del requisito della univocità, e che hanno ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, che invece mancava dei presupposti previsti dalla legge. Ritiene la Corte che la doglianza, ai limiti della inammissibilità in quanto concerne per la gran parte valutazioni di fatto operate dall'ufficio nell'atto di accertamento, non è fondata. Softlen Le uniche censure che sono state mosse alla sentenza riguardano la violazione dell'art. 39 d.p.r. n. 600/73 per una pretesa carenza dei requisiti che legittimano un accertamento induttivo e per un errato riconoscimento del valore di presunzione agli elementi acquisiti. Le censure, però, non possono essere condivise poichè l'accertamento induttivo è stato nella specie legittimato dal rinvenimento di conti correnti bancari, con relative movimentazioni per somme consistenti e rilevanti nel contesto della ricostruzione del reddito, che non hanno trovato riscontro nella contabilità della società, che è così risultata non credibile e non affidabile nella sostanza, e poiché è lo stesso articolo 32 del d.p.r. n.600/73 ad assegnare un determinato valore probatorio agli elementi emersi dagli accertamenti bancari. Tale valore probatorio, in assenza di valide giustificazioni e spiegazioni da parte del contribuente, è idoneo per volontà legislativa espressa a fare raggiungere determinate conclusioni sul piano della ricostruzione del reddito proprio a causa della affidabilità dei dati che provengono dallo stesso contribuente, che sono estremamente significativi sul piano economico, e che sono stati acquisiti legittimamente dalla amministrazione. Con il secondo motivo è stata dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio ex art. 360 n.5 c.p.c., sul rilievo che il giudice di appello si è limitato a fare una motivazione per relationem, con rinvio alla motivazione del giudice di primo grado, e sul rilievo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una "grave incongruenza logica" con riferimento alla ritenuta legittimità dell'accertamento induttivo. In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato che "La norma di cui al secondo comma dell'art. 39, consente di desumere presunzioni semplici in presenza di carenze nella documentazione contabile, cui sono assimilate anche le infedeli annotazioni contabili, la cui prova deve essere fornita in modo certo e diretto. Non è dubitabile, quindi, attesa la lettera del primo comma della norma, cui rinvia il secondo, che per potersi costituire la prova presuntiva debba esser provato con obiettiva certezza il presupposto;
il che è mancato del tutto nel caso di specie”. Anche questa doglianza non è fondata sia per quanto è stato evidenziato in tema di legittimità dell'accertamento induttivo e di valore delle presunzioni utilizzate, e sia perché il giudice di appello ha formulato un giudizio di scarsa credibilità in ordine alle argomentazioni proposte dagli appellanti incidentali relativamente ai presunti finanziamenti dei soci. Un tale giudizio è stato ancorato alle valutazioni formulate dal giudice di primo grado e condivise dai giudici di appello, Jon other senza che si possa per questo riscontrare un difetto di motivazione, dal momento che è stata indicata la fonte del convincimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 21.12.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Michele Can IL CANCELLIERE C1 NZ TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.9 GIM. 2001 IL CANO [QERE C1 " Inacco 120 TA E N O I 6 Z 5 8 A 9 . 1 A R N / I T 4 - S R / I B 6 A 2 . T . L P L R U A B I B R A T T