CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12193 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL SA nato a [...] il [...] NO GE RI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 04/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, in parziale di riforma del decreto emesso dal Tribunale confermava la sussistenza della condizione di pericolosità qualificata di AL AN dal 2013 in avanti e, conseguentemente, (a) confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, (b) confermava la confisca di diversi beni intestati al medesimo oltre che alla moglie ER EL RI, (c) disponeva la restituzione dei beni acquistati prima del 2013, data in cui si era manifestata la pericolosità sociale del proposto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12193 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 14/12/2022 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di AN AL che deduceva: 2.1. violazione di legge: si contestava la legittimità della conferma della confisca della società "Isole d'oro", costituita prima del periodo in cui si sarebbe manifestata la pericolosità, ovvero nel 2006, e confiscata in ragione del fatto che "a partire da una certa data", non specificata, la stessa sarebbe stata alimentata grazie ai contatti del ricorrente con esponenti il consorterie criminali;
non vedendosi in un caso di impresa mafiosa occorreva accertare, secondo lo statuto probatorio tipico delle misure di prevenzione, che l'azienda fosse frutto di attività illecita e che la sua espansione fosse stata concretamente agevolata dall'attività illecita. 3. Ricorreva per cassazione anche il procuratore speciale di EL RI ER, che deduceva: 3.1. violazione di legge: i beni sarebbero stati confiscati non tenendo in considerazione quanto rilevato dalla consulenza tecnica di parte ed in assenza di una perizia contabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di AN AL è inammissibile. 1.1. In via preliminare il collegio riafferma che nella materia delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis: Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Nel caso in esame la motivazione offerta dalla Corte di appello non è affatto apparente: la Corte di merito effettuava una precisa perimetrazione del periodo di manifestazione della pericolosità, facendolo partire dall'anno 2013 e rilevava che la società "Isole d'oro", anche se costituita nell'anno 2006, rappresentava uno strumento per l'estrinsecazione della pericolosità sociale del ricorrente dato che tale società «a partire da una certa data» - che non può che essere il 2013, data di inizio della manifestazione della pericolosità -, si era alimentata di incrementata grazie all'agire mafioso di AL ed ai contatti del medesimo con esponenti di consorterie criminali, ostentati come fossero elementi di vanto (pag. 37 del provvedimento impugnato). 2 Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura, tenuto conto che rappresenta compiutamente le ragioni per le quali veniva mantenuto il vincolo sulla società "Isole d'oro", essendo stato chiarito che il vincolo di prevenzione veniva applicato in ragione delle cointeressenze del Rinzivillo, esponente delle consorterie criminali locali. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di EL RI ER è inammissibile in quanto propone doglianze non consentite in materia di prevenzione e, segnatamente, il travisamento per omissione della consulenza tecnica di parte, che contrariamente a quanto dedotto veniva valutata (e non condivisa nei contenuti) con motivazione ineccepibile: la consulenza veniva infatti ritenuta generica e non compatibile con le chiare emergenze procedimentali che indicavano sia la pericolosità che la sproporzione: pag. 37 del provvedimento impugnato). 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2022.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, in parziale di riforma del decreto emesso dal Tribunale confermava la sussistenza della condizione di pericolosità qualificata di AL AN dal 2013 in avanti e, conseguentemente, (a) confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, (b) confermava la confisca di diversi beni intestati al medesimo oltre che alla moglie ER EL RI, (c) disponeva la restituzione dei beni acquistati prima del 2013, data in cui si era manifestata la pericolosità sociale del proposto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12193 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 14/12/2022 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di AN AL che deduceva: 2.1. violazione di legge: si contestava la legittimità della conferma della confisca della società "Isole d'oro", costituita prima del periodo in cui si sarebbe manifestata la pericolosità, ovvero nel 2006, e confiscata in ragione del fatto che "a partire da una certa data", non specificata, la stessa sarebbe stata alimentata grazie ai contatti del ricorrente con esponenti il consorterie criminali;
non vedendosi in un caso di impresa mafiosa occorreva accertare, secondo lo statuto probatorio tipico delle misure di prevenzione, che l'azienda fosse frutto di attività illecita e che la sua espansione fosse stata concretamente agevolata dall'attività illecita. 3. Ricorreva per cassazione anche il procuratore speciale di EL RI ER, che deduceva: 3.1. violazione di legge: i beni sarebbero stati confiscati non tenendo in considerazione quanto rilevato dalla consulenza tecnica di parte ed in assenza di una perizia contabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di AN AL è inammissibile. 1.1. In via preliminare il collegio riafferma che nella materia delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis: Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Nel caso in esame la motivazione offerta dalla Corte di appello non è affatto apparente: la Corte di merito effettuava una precisa perimetrazione del periodo di manifestazione della pericolosità, facendolo partire dall'anno 2013 e rilevava che la società "Isole d'oro", anche se costituita nell'anno 2006, rappresentava uno strumento per l'estrinsecazione della pericolosità sociale del ricorrente dato che tale società «a partire da una certa data» - che non può che essere il 2013, data di inizio della manifestazione della pericolosità -, si era alimentata di incrementata grazie all'agire mafioso di AL ed ai contatti del medesimo con esponenti di consorterie criminali, ostentati come fossero elementi di vanto (pag. 37 del provvedimento impugnato). 2 Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura, tenuto conto che rappresenta compiutamente le ragioni per le quali veniva mantenuto il vincolo sulla società "Isole d'oro", essendo stato chiarito che il vincolo di prevenzione veniva applicato in ragione delle cointeressenze del Rinzivillo, esponente delle consorterie criminali locali. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di EL RI ER è inammissibile in quanto propone doglianze non consentite in materia di prevenzione e, segnatamente, il travisamento per omissione della consulenza tecnica di parte, che contrariamente a quanto dedotto veniva valutata (e non condivisa nei contenuti) con motivazione ineccepibile: la consulenza veniva infatti ritenuta generica e non compatibile con le chiare emergenze procedimentali che indicavano sia la pericolosità che la sproporzione: pag. 37 del provvedimento impugnato). 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2022.