Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
L'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., che prevede la sospensione o il rinvio del dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore è dettata per il solo giudizio di cognizione di primo grado, con possibilità di estensione ai giudizi di appello, cassazione, revisione e minorile, in forza di espressi richiami legislativi, sicché, in mancanza di una esplicita disposizione di legge, non può trovare applicazione nel procedimento di sorveglianza, così come in quelli di esecuzione e di prevenzione. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza). (V. Corte cost., 29 gennaio 1998 n. 7 e 31 maggio 1996 n. 5).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2000, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 06/04/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.2634
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N.47489/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET TO n. il 18.02.1940
avverso ordinanza del 01.10.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo VERDEROSA, il quale chiede il rigetto del ricorso
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 1 ottobre 1999 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'appello proposto da ET AL avverso quella in data 8 luglio 1999 del Magistrato di sorveglianza della stessa sede, con la quale era stata disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.
Il tribunale, premesso che correttamente il giudice di prime cure non aveva accolto l'istanza di rinvio dell'udienza proposta dal difensore del prevenuto, perché tardivamente presentata (soltanto il giorno precedente l'udienza), affermava che la pericolosità sociale dell'appellante era comprovata dalla tipologia dei reati per i quali era stata condannato (delitti associativi) e dagli ambiti familiare e lavorativo in cui opera, che risultavano contigui ad ambienti criminali e che la medesima era attuale, come si ricavava dal rapporti di polizia in atti.
2. Ricorre per cassazione il ET, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce, in rito, la violazione di norme processuali stabilita, a pena di nullità assoluta ed insanabile, per non essere stata rinviata l'udienza davanti al magistrato di sorveglianza nonostante il legittimo impedimento dell'unico difensore di fiducia e, nel merito, carenza e vizio logico della motivazione del provvedimento gravato in ordine alla sussistenza della sua asserita pericolosità sociale.
Nelle more dell'odierna udienza il difensore del ET depositava memoria difensiva, con la quale contrastava le affermazioni contenute nella requisitoria scritta del p.g. presso questa Corte e ulteriormente illustrava i motivi del gravame.
3. Il ricorso è infondato.
Relativamente alla eccezione procedurale - prescindendo dall'esatta interpretazione dell'abrogato art. 486 co. 5^ (oggi sostituito dal combinato disposto degli artt. 484 co.
2-bis e 420-ter co. 5^, così come introdotti dalla legge 16.12.1999 n. 479, che, per quanto interessa in questa sede, ripete la stessa dizione della norma abrogata) data dai giudici del merito alla locuzione "..purché prontamente comunicato.." che connota l'onere di tempestiva comunicazione dell'asserito legittimo impedimento posto a carico del difensore che lo invoca - la Corte ribadisce (cfr., tra le tante, Sez. I, 21.3.1996, ric. Salvatore) che la norma succitata, che prevede la sospensione o il rinvio del dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore, è dettata per il solo giudizio di cognizione di primo grado (con possibilità di estensione ai relativi giudizi di appello, di cassazione, di revisione nonché al giudizio minorile in forza dei richiami contenuti, rispettivamente, negli artt. 598, 614, 636 d.lg. 28/07/1989) sicché in mancanza di una esplicita disposizione legislativa non può trovare applicazione nel procedimento di sorveglianza, così come in quelli di esecuzione e di applicazione di misure di prevenzione, che sono tutti regolati alla medesima maniera dagli artt. 666 e 678 co. I^ c.p.p., di guisa che detto motivo di ricorso risulta infondato.
In ordine al secondo motivo di gravame la Corte rileva che le articolate censure rivolte dal ricorrente all'ordinanza impugnata sub specie di vizio della sua motivazione si risolvono in critiche in fatto, atteso che correttamente i giudici del merito hanno valutato, ai fini dell'affermazione della pericolosità sociale del ET e della attualità della medesima, gli elementi probatori presi in considerazione, di tal che il ricorrente mira ad una loro diverso apprezzamento che, comportando necessariamente un giudizio sul fatto, non può costituire per legge (art. 606 ult. co. c.p.p.) motivo di ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000