Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2000, n. 2634
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Sentenza 6 aprile 2000

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L'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., che prevede la sospensione o il rinvio del dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore è dettata per il solo giudizio di cognizione di primo grado, con possibilità di estensione ai giudizi di appello, cassazione, revisione e minorile, in forza di espressi richiami legislativi, sicché, in mancanza di una esplicita disposizione di legge, non può trovare applicazione nel procedimento di sorveglianza, così come in quelli di esecuzione e di prevenzione. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza). (V. Corte cost., 29 gennaio 1998 n. 7 e 31 maggio 1996 n. 5).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2000, n. 2634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2634
    Data del deposito : 6 aprile 2000

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