Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12610 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
126 10 /03 POP O ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Giudizio ex art. 113, SEZIONE TERZA CIVILE 2° co., c.p.c. e prescrizione del credito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
2 - Presidente R.G.N. 742/99 Dott. Angelo GIULIANO Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere con. 26492 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 26/02/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OI ES, elettivamente domiciliata in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FLORIS EFISIO, con studio in 09100 CAGLIARI VIA ALGHERO, 19, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IE NA DI, titolare della ditta corrente 7 in Cagliari elettivamente domiciliata in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato LUIGI MARCIALIS, con studio in 09128 CAGLIARI VIA 2003 PUCCINI 70, giusta delega in atti;
532 - controricorrente www M 1 avverso la sentenza n. 426/98 del Giudice di pace di depositata il 09/06/98; CAGLIARI, emessa 1'8/6/1998, RG 02/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 20.10.1997 il giudice di pace di Cagliari ingiungeva a RE MO di pagare la somma di lire 1.900.000 a NA EM, titolare dell'omonima ditta. L'opposizione alla ingiunzione, proposta da RE MO, dallo stesso giudice era rigettata con sentenza depositata il 9.6.1998, la quale riteneva infondata la eccepita prescrizione ex art. 2955, n. 5, c.c. conside- rato che l'opponente, in sede di formale interrogato- rio, aveva ammesso di non aver corrisposto alcunché al- la ditta fornitrice. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso RE MO, la quale affida la impugnazione ad unico mezzo di doglianza, con il quale -denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su pi punti decisivi della controversia, travisamento dei fatti, omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione nonché violazione di legge- si assume, in particolare, che era stato assunto il formale interrogatorio senza la preventiva ammissione del mezzo di prova;
che non : stato esperito il tentativo di conciliazione;
era che non era stata consentita l'articolazione di altri mezzi di prova;
che la missiva prodotta non costituiva atto idoneo ad interrompere la prescrizione, la quale, per- ciò, sarebbe maturata a seguito del decorso di sette anni dalla nascita dell'obbligazione; che la deposizio- ne testimoniale del figlio della parte opposta non avrebbe dovuto essere valutata, non essendo il teste persona disinteressata. Resiste con controricorso NA EM, il qua- le ha anche presentato memoria con cui eccepisce la inammissibilità del ricorso per la assoluta insuffi- cienza della esposizione sommaria dei fatti di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, giusta richiesta del resistente, rilevata la inammissibilità del ricorso, deve essere perché esso non contiene la esposizione sommaria dei fatti, requisito che, richiesto a pena di inammissibi- lità dall'art. 366, 1° comma, c.p.c., si può considerare soddisfatto solo quando il ricorso medesimo fornisce pr una descrizione sufficientemente chiara e completa dei fatti di causa e delle vicende del processo, in modo da consentire una conoscenza diretta ed immediata della controversia, senza che all'uopo possano soccorrere al- tre fonti, comprese la stessa sentenza impugna- ta (Cass., n.12681/2001; Cass., n. 16163/2001) ovvero il controricorso, nel quale l'indicazione dei fatti mede- simi sia eventualmente contenuta. Nella specie, il ricorso non risponde al principio dell'autosufficienza, poiché esso è del tutto privo della indicazione dei fatti di causa, i quali, peral- tro, non sono compiutamente desumibili neppure dallo svolgimento dei motivi di impugnazione. La ricorrente, invero, prima della esposizione dei motivi dell'impugnazione, si è limitata soltanto ad in- dicare che: a) il ricorso si rivolgeva alla sentenza del giudi- ce di pace;
b) la sentenza aveva avuto ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo ed era stata a lei notificata in forma esecutiva;
c) il dispositivo della sentenza aveva rigettato la eccezione di prescrizione;
aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo;
aveva condannato l'opponente alle spese nella misura specifi- 4 при cata. Di conseguenza, non è dato a questa Corte conoscere di quali mezzi di prova non sarebbe stata consentita l'articolazione; secondo quali modalità il giudice di pace aveva proceduto alla assunzione del formale inter- A rogatorio;
quale fosse il contenuto della missiva, che la ricorrente assume doveva essere ritenuto atto idoneo interruttivo della prescrizione;
quale deposizione ave- va reso il figlio della parte opposta, che il giudice di merito non avrebbe dovuto valutare. L'inammissibilità del ricorso esime questa Corte dal rilevare che la impugnazione era basata su motivi non consentiti, onde essa, ove non fosse stata inammis- sibile, doveva, comunque, essere rigettata. Contro le sentenze del giudice di pace da decidere secondo equità -quale è quella in esame, in cui la do- manda è stata espressamente contenuta nel limite di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c.- è pacifico, se- condo preciso indirizzo di questo giudice di legittimi - tà (Cass., Sez. Un., n. 716/99), che il ricorso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme CO- stituzionali ○ comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e non anche per violazione di norme di diritto poste da leggi ordinarie. 5 че Inoltre, avverso le medesime sentenze il vizio di motivazione può essere denunciato solo nel caso in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente ° intrinsecamente contraddittoria, siccome emerge dallo stesso indirizzo interpretativo. Orbene, nella specie, la ricorrente aveva censurata la impugnata sentenza per vizio di motivazione e viola- zione di norme sostanziali, censure entrambe non propo- nibili in questa sede. Inoltre, il preteso travisamento del fatto concre- tava vizio revocatorio della decisione, esso pure non denunciabile con il mezzo di impugnazione esperito. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammis- sibile e la soccombente ricorrente deve essere condan- nata a [...] le spese del presente giudizio di legit- timità, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente alle spese del giudizio di cassa- zione, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicen- - to/00), di cui euro 500,00 (cinquecento/00) per onora- ri, oltre spese generali ed accessori come per legge. Roma, 26 febbraio 2003. Il PresidentePresider Il Consigliere est. fujour Angelo Puition DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 28 AGD. 2003 innocenze Battista Oggi IL CANCELINERE C1 94 Innocente Battista