Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORT 02 64 8/0 1 REPUBBLICA ITALIANA EMAD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SCIARELLI Presidente R.G.N. 11300/98 Dott. Guglielmo DELL'ANNO -- Consigliere Cron. 5418 Dott. Paolino MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Giovanni Consigliere Ud. 18/12/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO SERVELLO Consigliere - Dott. Gianfranco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L 23 FEB 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro || IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
OL PA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell'avvocato Cancellerie Corte di Yo PAGGI S, e da ultimo d'ufficio presso l'Avvocatura, Cassezione;
Centrale dell'Istituto rappresentata e difesa PAOLO, giusta delega in2000 dall'avvocato CRESCIMBENI 5497 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 14/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 28/02/98 R.G.N.434/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo. GI AN chiedeva al pretore di Terni il riconoscimento di totale inabilità e conseguente condanna del Ministero al relativo trattamento pensionistico. Il pretore, dopo aver disposto ctu, rigettava la domanda con sentenza depositata il 22 11 95. L'AN proponeva appello e il Tribunale di Perugia, richiamato il ctu per rispondere alle osservazioni contenute nell'appello, con sentenza depositata il 28 febbraio 98, in accoglimento dell'appello, condannava il Ministero a pagare la pensione di invalidità con decorrenza dal 10 5 95. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione. L'AN ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 19 della L. n. 118/1971- nonché dell'art. 5 del DPR 21 9 94 n. 698. In relazione all'art. 360, primo comma n. 3 cpc. Nonché omesso e/o insufficiente o contraddittorio esame circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cpc. Si afferma che, avendo il ctu,in secondo grado, individuato nella data del 10 5 95, quella in cui sarebbero venuti in essere i presupposti medico-sanitari(100% di invalidità) utili per il riconoscimento della pensione, il benenficio economico non avrebbe potuto che decorrere dall'1 6 95. Ma, essendo nata,la parte, il 27 5 1930, la stessa doveva ritenersi, al momento della decorrenza del beneficio, ultra65enne. Che,dunque, la domanda era inammissibile, spettando all'attrice la pensione sociale a carico dell'INPS. Il motivo è infondato. Per l'art. 5 del DPR n. 638/94, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il beneficio economico in parola decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dalla diversa data individuata in sede di accertamento sanitario. thall 2 Nel caso di specie, la diversa data individuata in sede di accertamento sanitario fu quella del 10 5 95, quando l'attrice era ancora infrasessantacinquenne. Ne consegue la legittimazione passiva del Ministero e il conseguente rigetto del motivo in esame. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 101 cpc, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cpc, nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cpc. Si afferma che a causa del riconoscimento di totale inabilità, ma a decorrere da periodo , successivo al compimento del 65esimo anno di età, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata. Si è già risposto al suddetto argomento sotto il motivo precedente. Consegue il rigetto del ricorso. La soccombenza comporta la condanna del Ministero alle spese di questa fase, da distrarsi in favore del difensore dell'intimata, il quale ne ha fatto richiesta.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di questa fase, da distrarsi in favore del difensore dell'intimata, avv. Paolo Crescimbeni, che ne ha fatto richiesta e che si liquidau in L, 16.000, altre live tremilioni di onoravio. 18 dicembre 2000 bozliche I wauch Il Presidente est.: Chill I D , O L IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 L 3 O 0 5 Depositata in Cancelleria 1 B A I . . S T D S N R 23 FEB. 2001 A A A T 3 ' T , S L 7 oggi, - A L O S 8 E P - E D 1 P M IL COLLABORATOR I S 1 I M S I E N DI CANCELLERIA A N R E E P D G G S U O E S G I T T E A R A T N L O D S I E C O E S G T , A E E T L I R L R I E D D O