CASS
Sentenza 20 ottobre 2023
Sentenza 20 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/10/2023, n. 43039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43039 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso abe parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43039 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato AI NI ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 19.12.2022 ha confermato la sentenza del 16.07.2021 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 81, 581 e 612 comma 2 cod. pen. in relazione all'art.339 comma 1 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione. Il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di legge in relazione all'art.157 cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata è fondato. E' vero che ai fini della prescrizione, a differenza di quanto pure si assume in ricorso, non è rilevante la pubblicazione della sentenza, bensì la lettura del dispositivo, che nel caso di specie è intervenuta il 19.12.2022, ma è altrettanto vero che il termine massimo di prescrizione (di sette anni e mezzo tenuto conto della pena massima editale per i reati contestati), pur tenendo conto dei 271 giorni di sospensione determinati dai diversi rinvii intervenuti, è comunque maturato in epoca antecedente alla data di emissione della sentenza e segnatamente in data 10.12.2022 (termine di prescrizione di sette anni e mezzo decorrente dalla data di consumazione del reato risalente al 14.9.2014, scadente quindi il 14.3.2022 a cui devono aggiungersi i 271 giorni di sospensione); sicchè pur a tener conto dei 21 giorni di sospensione relativamente al rinvio intervenuto all'udienza del 7.2.2020 per l'udienza del 28.2.20 - contesti in ricorso - il termine di prescrizione è comunque decorso prima della pronuncia di secondo grado;
e tale prescrizione è nella presente sede rilevabile (cfr. Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che hanno riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.). Alla luce di quanto sopra, letta la memoria difensiva pervenuta in atti che insiste nell'accoglimento della declaratoria di prescrizione, si ritiene che questa Corte debba quindi rilevare la intervenuta prescrizione dei reati, trattandosi di causa di estinzione che deve essere immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze 2.- idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274); d'altra parte, il ricorso nel caso di specie mira in buona sostanza ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata al fine di correggere l'errore in cui è incorsa la corte di appello per non aver dichiarato la prescrizione già maturata prima della sentenza dalla stessa emessa. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, continuato, è estinto per prescrizione;
assorbito il secondo motivo, peraltro aspecifìco, articolato in ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43039 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato AI NI ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 19.12.2022 ha confermato la sentenza del 16.07.2021 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 81, 581 e 612 comma 2 cod. pen. in relazione all'art.339 comma 1 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione. Il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di legge in relazione all'art.157 cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata è fondato. E' vero che ai fini della prescrizione, a differenza di quanto pure si assume in ricorso, non è rilevante la pubblicazione della sentenza, bensì la lettura del dispositivo, che nel caso di specie è intervenuta il 19.12.2022, ma è altrettanto vero che il termine massimo di prescrizione (di sette anni e mezzo tenuto conto della pena massima editale per i reati contestati), pur tenendo conto dei 271 giorni di sospensione determinati dai diversi rinvii intervenuti, è comunque maturato in epoca antecedente alla data di emissione della sentenza e segnatamente in data 10.12.2022 (termine di prescrizione di sette anni e mezzo decorrente dalla data di consumazione del reato risalente al 14.9.2014, scadente quindi il 14.3.2022 a cui devono aggiungersi i 271 giorni di sospensione); sicchè pur a tener conto dei 21 giorni di sospensione relativamente al rinvio intervenuto all'udienza del 7.2.2020 per l'udienza del 28.2.20 - contesti in ricorso - il termine di prescrizione è comunque decorso prima della pronuncia di secondo grado;
e tale prescrizione è nella presente sede rilevabile (cfr. Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che hanno riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.). Alla luce di quanto sopra, letta la memoria difensiva pervenuta in atti che insiste nell'accoglimento della declaratoria di prescrizione, si ritiene che questa Corte debba quindi rilevare la intervenuta prescrizione dei reati, trattandosi di causa di estinzione che deve essere immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze 2.- idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274); d'altra parte, il ricorso nel caso di specie mira in buona sostanza ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata al fine di correggere l'errore in cui è incorsa la corte di appello per non aver dichiarato la prescrizione già maturata prima della sentenza dalla stessa emessa. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, continuato, è estinto per prescrizione;
assorbito il secondo motivo, peraltro aspecifìco, articolato in ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 ottobre 2023.