Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 006 1 1 /0 1 SEZIONE LAVORO voro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Ma Presidente Dott. Marino Donato S R.G.N. 580/98 1148 Consigliere PU ZTURO DONATIDott. Mario Cron. Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. GUGLIELMUCCI Dott. Corrado Consigliere Ud. 20/10/00 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 17 GEN DE LU AR ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che la rappresenta e CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, UFFICIO COPIE presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, Rilasciata copia legale IMPSal Sig. rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 2000 per diritti L 22 FEB. 2001 11 ---- 4318 STARNONI GIORGIO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE -1- Svolgimento del processo Avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro aveva riconsociuto il diritto di IA NI De LU all'assegno di invalidità, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) propose appello, sostenendo l'insussistenza della situazione di invalidità, necessaria al preteso diritto. duДиого Attraverso nuovo parere tecnico di ufficio, il Tribunale, accogliendo l'appello, ha respinto la domanda, affermando che le infermità accertate dal consulente (le cui conclusioni, adeguatamente motivate e documentate, erano da condividersi), e costituite da diabete, cardiopatia e dermopatia, erano di natura lieve, e prive di significativa incidenza sulla capacità di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IA NI De LU, percorrendo le linee di un unico articolato motivo. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, genericamente denunciando violazione di legge ed insufficiente motivazione, IA NI De LU sostiene che il Tribunale si era limitato a trascrivere pedissequamente le infermità accertate, giungendo ad una atomistica scomposizione del quadro invalidante, senza valutarlo nella súa integralità. Aggiunge la ricorrente che d'altro canto il Tribunale, ignorando la richiesta di una nuova consulenza tecnica di ufficio, che ella aveva avanzato, e pur ritenendo non convincente la relazione del consulente, aveva disposto i chiarimenti dello stesso consulente, non considerando che le specifiche contestazioni della 3 parte alla relazione avrebbero generato ostilità o quanto meno disappunto nel consulente stesso. Aggiunge ancora la ricorrente che alle operazioni peritali aveva arbitrariamente partecipato il consulente tecnico dell'Istituto, pur in assenza di preventiva rituale nomina. Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha affermato (e plurimis, Cass. 29 aprile 1998 n. 4396), “ai fini del giudizio sullo stato di validità Ruses fisica del soggetto, rilevante per gli effetti di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, le patologie devono essere concretamente valutate dal giudice del merito nella loro incidenza complessiva, eventualmente sinergica, onde poter apprezzare nella sua effettività, la possibilità di una residua attività lavorativa”. Ed indubbiamente le singole infermità sono solo l'umano frazionamento necessario alla comprensione di un'unitarietà (la situazione psico fisica, quale presupposto della capacità lavorativa), nel cui ambito i singoli fenomeni hanno indubbie anche occulte interferenze. La scomposizione dei singoli aspetti patologici è tuttavia la premessa necessaria per la loro comprensione;
ciò è maggiormente necessario al fine di evidenziare lo scarso significato funzionale della singola infermità (quale aspetto della predetta unitarietà). E tuttavia nel caso in esame il Tribunale, seguendo il parere del consulente tecnico di ufficio, ha valutato appunto queste interferenze (assenza di riduzione di visus e di nefropatia, quale complicanze del diabete); ed ha rilevato l'assenza di “ripercussioni" della patologia coardiologica ed il "trascurabile significato" della dermopatia. La critica correttamente proposta dalla parte alla relazione tecnica di ufficio non è idonea a determinare, per pretesa “ostilità” o disappunto del consulente, motivi per escludere l'utilità di chiarimenti od approfondimenti e per disporre la sostituzione del consulente stesso. In ogni caso, gli eventuali dubbi, circa l'obiettività e l'imparzialità del consulente tecnico di ufficio, non dedotti in sede di nomina, restano indeducibili in sede di legittimità (e plurimis, Cass. 17 novembre 1997 n. 11412). Ciò è a dirsi anche per la lamentata irregolarità delle attività per la partecipazione di consulente di parte non ritualmente nominato dalla parte stessa. Il ricorso deve essere respinto. Per l'assenza di ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2000. Dietro Cusso Il Consigliere estensore IL PRESIDENTEЛ ючто Застороний O O N I I S Ɑ Shillie O I E T N Y S N I L L L 7 L E L 3 O O Ɑ IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 5 I V V 5 I Depositata in Cancelleria I O 3 S M V 17 GEN. 2001 Ä J 1 O N O 1 oggi, D S - S I I 8 N IL COLLABORATORE I - V G L S N DI CANCELLERIA E Ɑ I I T I S E N T N V V ' A ' O I O N L C I T G V E O S ' I E S O Ɑ V I 5 resistente con mandato avversO la sentenza n. 514/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/01/97 R.G.N. 57448/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2-