Sentenza 29 aprile 2002
Massime • 1
In tema di ingiuria, il d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, che attribuisce alla competenza del giudice di pace la trattazione dei processi per ingiuria, esclude l'applicazione della sospensione condizionale per le pene irrogate dal giudice di pace; ne consegue che, per i fatti precedenti all'entrata in vigore del citato d.lgs., deve trovare applicazione questa disposizione qualora risulti in concreto più favorevole per l'imputato. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di condanna alla pena pecuniaria limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena perché l'esclusione del beneficio risultava in concreto più favorevole al reo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2002, n. 22671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22671 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASINI Carlo - Presidente - del 29/04/2002
1. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 580
3. Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO Paolo - Consigliere - N. 015708/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES NI N. IL 31/10/1970;
avverso SENTENZA del 18/10/2000 TRIBUNALE di PARMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
Udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Andrea Martire, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
OL ST ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 17 novembre 2000 con la quale il Tribunale monocratico di Parma lo ha ritenuto responsabile del reato di ingiuria, del quale era imputato "per avere offeso l'onore e il decoro di LE RI NA OS proferendo al suo indirizzo l'espressione 'troietta'", e lo ha condannato alla pena di lire 200.000 di multa e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, liquidati in via equitativa, in lire 1.000.000.
ST a sostegno del ricorso ha enunciato quattro motivi. Con i primi due, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente ha denunciato: 1) la violazione dell'art. 491 c.p.p., rilevando che il giudice non si era pronunciato sulla questione preliminare relativa all'ammissibilità della costituzione di parte civile, avvenuta con una dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa e non dal difensore, il quale si era limitato ad autenticare la sottoscrizione della persona offesa in calce alla procura;
2) l'inammissibilità della costituzione di parte civile, sia perché mancava la sottoscrizione del difensore, sia perché erano stati nominati due difensori, mentre l'art. 100 c.p.p. prevede la nomina di un solo difensore.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento Innanzi tutto si deve osservare che la mancanza di decisione su una questione preliminare non comporta di per sè l'annullamento con rinvio della sentenza per far emettere dal giudice di merito la pronuncia omessa ma rende necessario l'esame della questione direttamente da parte della Corte di cassazione. Ciò posto occorre aggiungere che non sussistevano vizi tali da invalidare la dichiarazione di costituzione di parte civile, perché, come questa Corte ha più volte avuto occasione di chiarire, la sottoscrizione apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione della parte in funzione di attestazione dell'autenticità di quest'ultima, è idonea a integrare la formalità stabilita dall'art. 78 lett. e) c.p.p. (Cass. 15 novembre 1993, Dosi, rv. 196620; Cass. 8 novembre 1993, Visconti;
Cass. pen., 1995, p. 1274) e perché non è ravvisatale alcuna ipotesi di nullità o di inammissibilità nel caso in cui la parte civile ha nominato due difensori (Cass. 26 febbraio 1998, Querin, rv. 210864;
Cass. 2 aprile 1998, Arcieri, Cass. pen., 1999, p. 3491). In questo caso però un solo difensore può in concreto svolgere l'attività difensiva e ha diritto agli avvisi. È da aggiungere che, al contrario di quanto ha sostenuto il ricorrente, la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p., è stata conferita validamente, in quanto contiene la nomina dei due difensori della parte civile con la formula "affinché la rappresentino e difendano".
Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato "illogicità manifesta e carenza di motivazione", relativamente all'accertamento della responsabilità.
Il motivo si risolve nella enunciazione di una serie di argomenti di fatto volti a contrastare l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Si tratta di argomenti che per la loro natura di merito non possono essere presi in considerazione in questa sede, dove risulta decisiva la constatazione che l'accertamento in questione è sorretto da un'adeguata motivazione, che fa riferimento alle dichiarazioni del teste MA IN, oltre che a quelle della persona offesa.
Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato "erronea applicazione della legge penale" perché vi è stata la "concessione della sospensione condizionale della pena per delitto punito con minima pena pecuniaria".
Al riguardo si deve ricordare che in linea di principio ben può essere concessa la sospensione condizionale anche nel caso in cui viene applicata la sola pena pecuniaria (ved. Sez. un., 16 marzo 1994, Rusconi, Cass. pen., 1994, p. 2400), ma si deve anche considerare che l'ingiuria è uno dei reati attribuiti alla competenza penale del giudice di pace (4 d. lg. 28 agosto, 2000, n. 274), per i quali l'art. 60 d. lg. n. 274 del 2000 esclude l'applicazione della sospensione condizionale e che questa disposizione a norma dell'art. 64 d. lg. n. 274 cit. deve trovare applicazione nel caso in questione anche perché risulta in concreto più favorevole per l'imputato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che revoca;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2002