Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
Non integra il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328, primo comma, c.p. la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che rifiuti di effettuare una visita domiciliare richiesta a seguito di morte del paziente, atteso che, in base all'art. 13 del d.p.r. 25 gennaio 1991, n. 41, detto servizio è diretto a garantire la necessaria ed improcrastinabile assistenza sanitaria in situazioni di emergenza, sicché il relativo obbligo del medico di intervenire ha, come presupposto indefettibile, l'esistenza in vita della persona destinataria della prescrizione richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/1999, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 24/11/1999
1 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2 Dott. Oreste CIAMPA Consigliere N. 1783
3 Dott. Ugo Luigi SCELFO Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Arturo CORTESE Consigliere N. 15164/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da VA US, n. a Torino, il 1 febbraio 1956
avverso la sentenza 17 febbraio 1999 della Corte di Appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Assente il difensore.
Osserva
Con sentenza in data 9 gennaio 1997 il Tribunale di Torino, all'esito del dibattimento, dichiarava AL US colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena principale ed accessoria, ritenuta di giustizia, con i benefici di legge.
AL US era stato citato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art.328 c.p. - "per avere, quale pubblico ufficiale (medico in servizio alla Guardia Medica dell'Azienda regionale U.S.L. n. 5 di Collegno) indebitamente rifiutato di procedere a visita medica DA LF, che versava in fin di vita e di certificarne la successiva morte, atto - richiestogli dalla moglie del moribondo, LI AN NA - cui era tenuto in ragione del suo ufficio, limitandosi ad affettuare diagnosi di morte del DA per telefono. In Collegno, 16 marzo 1995". La decisione, impugnata dall'imputato, veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici del merito puntualizzavano, in fatto, che
"contrariamente all'assunto dell'imputato" la donna non aveva affermato categoricamente che il coniuge era morto, ma "si era limitata a riferire che "mancava, che non rispondeva più" e che lei non sapeva "se stava morendo o se era già morto"; sicché "la sua richiesta di visita domiciliare era finalizzata esclusivamente a fare accertare al medico se il marito era morto o era ancora vivo". Ribadivano, quindi, la colpevolezza dell'imputato per il delitto ascrittogli, sul rilievo che allo stesso non fu prospettato con sicurezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la morte del DA. Furono soltanto fornite telefonicamente dalla moglie dei sintomi oggettivamente allarmanti, indicativi di una oggettiva emergenza senza possibilità di scelte discrezionali, con priorità assoluta su ogni altra richiesta concomitante. Sicché egli aveva l'indefettibile dovere giuridico di visitare il DA non tanto per accertarne la morte ma per escludere in maniera rigorosa che fosse ancora in vita e che fosse bisognevole di cure, non potendosi a "priori" escludere che i dati forniti in uno stato d'angoscia dalla moglie, non fossero esatti, in base ad un parametro di comune esperienza.
Avverso questa sentenza AL US propone ricorso per cassazione e deduce, a mezzo del difensore, ex art. 606, comma primo, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità ed alla misura della pena inflittagli.
In particolare denuncia:
- manifesta illogicità laddove i giudici del merito, nel procedere alla ricostruzione del fatto, ritengono che esso AL omise di eseguire la "visita medica" che gli era stata richiesta. Egli, invece, "non fu in sostanza richiesto di eseguire una visita domiciliare, ma fu esclusivamente reso partecipe di un evento che, nell'attesa soggettiva della richiedente, sottintendeva una partecipazione materiale dell'interlocutore".
Precisa al riguardo che "La chiamata risulta annotata al n. 118 del registro, in cui figura "richiesta di intervento su paziente testè deceduto..." che ben riassume quanto percepito dal medico. Egli, a prescindere dal profilo umano, correttamente ritenne che la chiamata non fosse riferita ad una richiesta di visita, bensì di "andar su" per quelle attività che si sono demandate all'attività del medico per consentire di dar corso alla sepoltura, ma non anche al servizio di Guardia Medica preposto alle emergenze ed alle urgenze, per nulla riscontrabili nella fattispecie in esame". - violazione degli artt. 328 c.p. e 13 del d.P.R. 25.1.1991 n.41 regolante i compiti della Guardia Medica non avendosi fatto carico i giudici del merito di verificare la sussistenza dell'urgenza per vagliare se fosse effettiva e reale e se esistesse realmente un dovere giuridico di visitare senza potestà di sindacato, così da consentire di comprendere come possa ritenersi integrata la fattispecie in esame, tenuto conto che il certificato di morte indica che il decesso del sig. DA è avvenuto alle ore 4 mentre la chiamata alla G.M. è annotata alle ore 4,10.
- violazione degli artt. 133 e 31 c.p., non essendosi tenuto conto che egli aveva manifestato tutta la sua resipiscenza per l'accaduto.
Il ricorso è fondato.
In seguito alla modifica apportata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, al testo dell'art. 328 c.p., non sono più punibili i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio i quali "indebitamente rifiutino, omettano, ritardino" qualsiasi atto del proprio ufficio o servizio, ma solo quelli che "indebitamente rifiutino" atti di ufficio che debbano essere compiuti "senza ritardo per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità". La richiesta necessità che l'atto venga posto in essere senza ritardo per ragioni di sanità, secondo la giurisprudenza di questa Corte, postula il pericolo che l'eventuale rifiuto (esplicito o implicito) abbia conseguenze dannose, dirette ed immediate, sul bene giuridico della sanità (sez. VI - 4.12.91, Tanzarella, rv. 189765, in Cass. Pen., 1993, 669). Per quanto concerne il servizio di guardia medica, giova sottolineare che l'obbligo di intervento da parte del medico di guardia, da "effettuare al più presto", è diretto ad assicurare al paziente, che ne fa richiesta, la necessaria quanto improcastinabile assistenza sanitaria, in situazioni di emergenza. Tanto si evince dal chiaro dettato dell'art. 13 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, che disciplina i compiti e gli obblighi del medico che effettua il servizio di guardia in forma attiva, considerato che questi, in sede di intervento, "può rilasciare ... richieste di ricovero" e "prescrizioni farmaceutiche", con il solo limite, per queste ultime, che si tratti di "farmaci che, nell'ambito del prontuario terapeutico, trovano indicazione per una terapia di urgenza, e che il "numero di confezioni" sia quello necessario "per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore"; mentre gli è fatto divieto di rilasciare "prescrizioni, farmaceutiche o certificazioni per persone diverse da quelle per cui è stato richiesto l'intervento". Ne consegue che l'obbligo d'intervento ad opera del medico che presta servizio di guardia, il cui indebito rifiuto è punibile a norma dell'art. 328, comma primo, c.p., ha come presupposto indefettibile l'esistenza in vita della persona destinataria della prestazione richiesta, al momento della chiamata.
Nel caso di specie, è pacifico in fatto, che il decesso del sig. LF DA avvenne alcuni minuti prima della chiamata fatta dal coniuge LI AN NA alla Guardia Medica. Tanto basta ad escludere la sussistenza del delitto di rifiuto di atti di ufficio ascritto al ricorrente, per carenza del relativo presupposto, considerato che l'atto richiesto: la visita medica domiciliare, era del tutto inutile proprio per il già avvenuto decesso del paziente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000